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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35369/2026 del 05/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (interessato)

La controversia

L’interessato aveva chiesto al Tribunale di Roma, sezione misure di prevenzione, di definire lo stato giuridico e la destinazione di un immobile in Roma, già interessato da provvedimenti di sequestro, confisca, dissequestro e revoca della confisca nel procedimento di prevenzione n. 136/2014. La domanda richiamava il decreto della Corte d’appello di Roma del 26 marzo 2020, che aveva disposto il dissequestro e revocato la confisca limitatamente all’immobile, e il successivo provvedimento del 24 gennaio 2023, con cui la Corte d’appello si era dichiarata incompetente sull’istanza dell’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati, trasmettendo gli atti. Il Tribunale, con decreto del 23 marzo 2026 emesso de plano, aveva dichiarato inammissibile l’istanza ritenendola una reiterazione di una richiesta già rigettata con ordinanza del 17 febbraio 2023 ai sensi dell’art. 666, comma 2, c.p.p. L’interessato ha denunciato l’erronea applicazione di tale disposizione: l’ordinanza del 2023, adottata su richiesta di chiarimenti dell’Agenzia senza contraddittorio nei suoi confronti, non avrebbe potuto precludere una domanda da lui mai prima proposta. Ha inoltre censurato la pronuncia de plano, sostenendo che mancassero i presupposti dell’art. 666, comma 2, c.p.p. e che non fossero stati rispettati il contraddittorio e l’audizione del pubblico ministero.

La decisione

La Corte ha rilevato che la domanda riguardava l’esecuzione e gli effetti di precedenti provvedimenti ablatori e restitutori relativi a un bene sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali, e ricadeva quindi nel rito speciale previsto dagli artt. 667, comma 4, e 676 c.p.p. In tale rito, il provvedimento emesso de plano, anche se dichiara inammissibile l’istanza, si impugna con opposizione davanti allo stesso giudice, non con ricorso immediato per cassazione; l’opposizione consente la successiva trattazione in contraddittorio. La Corte non ha deciso nel merito le censure sulla preclusione e sulle modalità della decisione, ma ha riqualificato il ricorso come opposizione e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma, sezione misure di prevenzione, perché provveda nelle forme di legge previa instaurazione del contraddittorio.

Norme richiamate

  • art. 667, comma 4, c.p.p.

    Nelle materie indicate dagli artt. 667 e 676 cod. proc. pen., per le quali è previsto il rito speciale di cui all’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., l’ordinanza adottata de plano e senza formalità di procedura è impugnabile mediante opposizione davanti allo stesso giudice che l’ha emessa non soltanto quando definisce la questione nel merito, ma anche quando dichiara l’istanza inammissibile, non trovando applicazione la diversa disciplina generale dettata dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., che prevede il ricorso per cassazione avverso la declaratoria di inammissibilità.

    Per le materie soggette al rito speciale dell’art. 667, comma 4, c.p.p., l’opposizione davanti al giudice che ha emesso il provvedimento è il rimedio contro la decisione de plano, anche quando essa dichiari inammissibile l’istanza.

  • art. 676 c.p.p.

    L’istanza proposta da Angelo Capriotti rientrava tra le materie assoggettate al rito previsto dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., poiché non introduceva una domanda estranea alla fase esecutiva, ma sollecitava il giudice funzionalmente competente in materia di misure di prevenzione patrimoniali a pronunciarsi sullo stato giuridico e sulla destinazione di un bene già attinto da provvedimenti di sequestro, confisca, dissequestro e revoca della confisca.

    Le richieste sullo stato giuridico e sulla destinazione di un bene già interessato da provvedimenti di sequestro, confisca, dissequestro o revoca della confisca rientrano nella fase esecutiva e sono trattate secondo il rito speciale richiamato dagli artt. 667 e 676 c.p.p.

  • art. 666, comma 2, c.p.p.

    La qualificazione del provvedimento come declaratoria di inammissibilità non muta, dunque, il regime impugnatorio quando esso sia stato emesso nell’ambito delle materie regolate dal rito speciale.

    Il ricorso per cassazione previsto dall’art. 666, comma 2, c.p.p. per la declaratoria di inammissibilità nel procedimento ordinario non si applica quando la decisione de plano appartiene a una materia regolata dal rito speciale dell’art. 667, comma 4, c.p.p.

Massime di principio

  • Nelle materie sottoposte al rito speciale dell’art. 667, comma 4, c.p.p., il provvedimento emesso de plano si impugna con opposizione davanti allo stesso giudice, anche quando dichiari inammissibile l’istanza; non è esperibile il ricorso immediato per cassazione previsto dall’art. 666, comma 2, c.p.p. per il procedimento ordinario.
  • Le istanze che chiedono di definire lo stato giuridico o la destinazione di un bene già interessato da provvedimenti di sequestro, confisca, dissequestro o revoca della confisca attengono all’esecuzione e agli effetti di tali provvedimenti e sono assoggettate al rito speciale applicabile alle materie indicate dagli artt. 667 e 676 c.p.p.
  • Nel rito speciale, l’opposizione è lo strumento che consente la rivalutazione della questione in contraddittorio davanti al medesimo giudice che ha pronunciato de plano.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConfisca di prevenzione
RamiProcesso penaleMisure di prevenzione

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