Sentenza del 15/07/2016 n. 6277 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRES - Base imponibile - Minusvalenze - Comunicazione - Obbligo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 5-quinquies, comma 3, del d.l. n. 203/2005 per minusvalenze e differenze negative superiori a 50.000 euro. La questione è se tale obbligo operi soltanto per le minusvalenze soggette all'art. 109, comma 3-bis, del T.U.I.R., quindi precedute dalla percezione di dividendi nel triennio, oppure per qualsiasi minusvalenza da realizzo. La sentenza interpreta l'obbligo in senso ampio, ritenendo sufficiente il superamento della soglia economica, senza richiedere che la minusvalenza sia preceduta dalla percezione di dividendi.
La decisione
È stato affermato che la comunicazione è obbligatoria anche per le minusvalenze e le differenze negative superiori a 50.000 euro non rientranti nell'art. 109, comma 3-bis, del T.U.I.R. L'obbligo riguarda quindi qualsiasi minusvalenza da realizzo e serve a consentire all'Amministrazione finanziaria di verificare la conformità dell'operazione alla disciplina antielusiva. Il testo non indica espressamente l'esito processuale, né identifica formalmente le parti; pertanto non è possibile stabilire con certezza quale parte abbia vinto.
Norme richiamate
Art. 5-quinquies, comma 3, del d.l. n. 203/2005
L'adempimento è da ritenersi obbligatorio anche per le minusvalenze e le differenze negative di importo superiore a euro 50.000
Prevede un obbligo di comunicazione esteso a qualsiasi minusvalenza o differenza negativa da realizzo superiore alla soglia indicata, anche quando non ricorrono i presupposti dell'art. 109, comma 3-bis, del T.U.I.R.
Art. 109, comma 3-bis, del T.U.I.R.
Non soggette all'art. 109, comma 3-bis, del T.U.I.R., in quanto non precedute dalla percezione di dividendi nel triennio
La non applicabilità di questa disposizione, per assenza di dividendi percepiti nel triennio, non esclude l'obbligo autonomo di comunicazione previsto dall'art. 5-quinquies, comma 3.
Art. 37-bis del d.P.R. n. 600/1973
La comunicazione ha lo scopo di permettere all'Amministrazione finanziaria di poter verificare la conformità dell'operazione o delle operazioni
La norma costituisce il parametro antielusivo rispetto al quale l'Amministrazione può verificare le operazioni che hanno generato la minusvalenza o la differenza negativa.
Massime di principio
- L'obbligo di comunicazione va applicato in via ampia a qualsiasi minusvalenza da realizzo superiore a 50.000 euro, non soltanto a quelle collegate alla percezione di dividendi.
- L'assenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 109, comma 3-bis, del T.U.I.R. non elimina automaticamente l'obbligo di comunicazione previsto da una disposizione distinta.
- La comunicazione ha una funzione di controllo e non implica, di per sé, che l'operazione sia elusiva o fiscalmente irregolare.
- In presenza di minusvalenze superiori alla soglia, è prudente effettuare la comunicazione anche quando non vi siano dividendi percepiti nel triennio, così da consentire all'Amministrazione la verifica antielusiva.
- Poiché il testo fornito non identifica le parti né il dispositivo, l'indicazione del vincitore processuale non può essere ricavata con certezza dal solo principio di diritto riportato.
Testo integrale
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