Cassazione Penale, Sentenza n. 5692/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il contendere riguardava il diniego opposto dalla Direzione della Casa circondariale di Sassari all'istanza del detenuto di poter visionare ulteriori canali televisivi (oltre a quelli già disponibili). Il magistrato di sorveglianza aveva accolto il reclamo del detenuto; il Tribunale di sorveglianza aveva respinto il reclamo della Direzione (confermando la statuizione favorevole al detenuto). Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo, tra l'altro, che l'intervento giurisdizionale eccedeva i presupposti di legge (art. 35‑bis Ord. pen.) e che la limitazione ad alcuni canali non lederebbe l'effettivo diritto all'informazione in base alla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del Ministero e ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari (24/03/2022) sia l'ordinanza del magistrato di sorveglianza (28/09/2021). La Corte ha motivato che la limitazione della visione a determinate emittenti (RAI e alcune private nazionali) rientra in una modalità organizzativa e non determina, di per sé, una lesione effettiva del diritto all'informazione del detenuto, salvo che non venga dimostrato un pregiudizio concreto e attuale o che i canali esclusi diffondano contenuti che possano veicolare messaggi idonei a compromettere la sicurezza. Pertanto l'intervento giurisdizionale non era giustificato nel caso concreto.
Norme richiamate
art. 41‑bis Ord. pen.
Identifica il regime differenziato di custodia e la possibilità di misure restrittive per motivi di sicurezza; non vieta in termini assoluti l'accesso a specifici canali televisivi, ma giustifica valutazioni amministrative di sicurezza e ordine.
art. 35‑bis Ord. pen.
La Corte interpreta il reclamo giurisdizionale previsto da questa norma come strumento diretto a tutelare un pregiudizio concreto e attuale a una posizione di diritto soggettivo del detenuto, non la mera aspettativa o interesse alla corretta esecuzione della pena.
art. 69, comma 6, lett. b) Ord. pen.
art. 69, comma 6, lett. b) Ord. pen.
Disciplina i mezzi di impugnazione/reclamo nell'ambito dell'esecuzione penale; utilizzata per inquadrare la natura del reclamo giurisdizionale esaminato.
Circolare DAP 2 ottobre 2017
Circolare D.A.P. 02/10/2017
Prevede direttive organizzative circa l'offerta televisiva nelle carceri (accesso a tutte le RAI e ad alcune emittenti private). La Corte valuta che il rispetto di tale circolare configura una modalità organizzativa legittima e non necessariamente una lesione del diritto all'informazione.
Giurisprudenza della Cassazione
Sez. 1, n. 54117 del 14/06/2017 (Costa); Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021 (Gallico); Sez. 1, n. 23533 del 07/07/2020 (Mandala)
Precedenti secondo cui la limitazione ad alcuni canali televisivi non incide automaticamente sull'effettività del diritto all'informazione se i canali maggiormente diffusi rimangono accessibili; la tutela giurisdizionale richiede la prova di un pregiudizio concreto.
Massime di principio
- Il reclamo giurisdizionale ex art. 35‑bis è consentito quando il detenuto dimostra un pregiudizio concreto e attuale a una posizione di diritto soggettivo, non per puri interessi o preferenze.
- La limitazione dell'accesso ad alcuni canali televisivi, se rimangono disponibili i canali di maggiore diffusione nazionale, di norma non configura una violazione automatica del diritto all'informazione.
- Per i detenuti sottoposti a regime differenziato (art. 41‑bis) le restrizioni possono essere giustificate per motivi di sicurezza, ma tali restrizioni devono essere specificamente motivate se incidono sull'effettività di diritti fondamentali.
- La mera preferenza personale per canali 'di nicchia' non è sufficiente a ottenere tutela giurisdizionale; è necessario provare che i canali esclusi veicolano contenuti rilevanti o comportino un pregiudizio reale all'informazione o all'intrattenimento essenziale.
- Le amministrazioni carcerarie possono adottare criteri organizzativi (es. limitazione dell'offerta televisiva) purché proporzionati e motivati; il ricorso al giudice è ammissibile quando tali criteri risultano discriminatori o privano effettivamente il detenuto di contenuti informativi essenziali.
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