Sentenza del 21/04/2015 n. 1687 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Onere della prova - Falsità ideologica della fattura - Presunzione di conoscenza da parte del cessionario - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la contestazione della deducibilità o detraibilità di un'operazione documentata da una fattura ritenuta ideologicamente falsa, perché emessa da un cedente privo dei requisiti soggettivi. L'Amministrazione presumeva che il cessionario conoscesse, o avrebbe potuto conoscere usando l'ordinaria diligenza, la natura evasiva dell'operazione. Il punto centrale era stabilire su chi gravasse l'onere di provare tale consapevolezza.
La decisione
La presunzione automatica di conoscenza da parte del cessionario è stata esclusa. L'Amministrazione deve dimostrare, anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti e fondate su elementi obiettivi, che il soggetto passivo sapesse o potesse sapere, con l'ordinaria diligenza, di partecipare a un'operazione finalizzata all'evasione. La mera contrattazione con un cedente privo di requisiti soggettivi non è sufficiente, da sola, a fondare la pretesa.
Norme richiamate
Principio generale sull'onere della prova in materia tributaria
Spetta all'Amministrazione accertante dimostrare [...] che il soggetto passivo [...] sapesse (o potesse sapere con l'ordinaria diligenza) di compiere un'operazione iscrivibile ad evasione.
L'Amministrazione deve provare la consapevolezza effettiva o colposa del cessionario mediante elementi obiettivi; non è ammessa una presunzione automatica derivante esclusivamente dall'irregolarità soggettiva del cedente.
Presunzioni semplici
Purché gravi, precise, concordanti e fondate su elementi obiettivi.
Gli elementi indiziari possono essere utilizzati per dimostrare la conoscenza o conoscibilità dell'evasione, ma devono essere qualificati, convergenti e concretamente riferibili alla posizione del cessionario.
Massime di principio
- La sola irregolarità o mancanza dei requisiti soggettivi del cedente non dimostra automaticamente che il cessionario conoscesse la frode.
- In caso di contestazione di fatture false o di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve fornire elementi concreti che colleghino il cessionario all'evasione.
- Il contribuente deve adottare un livello di diligenza ordinaria nei rapporti commerciali, ma non è tenuto a svolgere controlli investigativi sproporzionati o a garantire la regolarità fiscale assoluta della controparte.
- La conoscenza o conoscibilità dell'evasione può essere provata per presunzioni, ma gli indizi devono essere gravi, precisi, concordanti e basati su circostanze oggettive.
- In una situazione analoga, è utile documentare la normale verifica della controparte, la reale esecuzione dell'operazione, la congruità dei prezzi, i pagamenti tracciabili e l'assenza di anomalie manifeste.
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