Ordinanza n. 194/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, un’ordinanza comunale di demolizione adottata il 17 dicembre 2025. Con il primo motivo ha sostanzialmente riproposto una doglianza già formulata contro il diniego di condono edilizio, la cui legittimità era stata già esaminata e confermata con sentenza del TAR Sicilia, Palermo, n. 3758/2022, a sua volta confermata dal CGARS n. 362/2024. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380/2001, sostenendo l’impossibilità di demolire il manufatto abusivo. Il giudice ha rilevato, tuttavia, che agli atti non risultava presentata un’istanza di fiscalizzazione dell’abuso, ma soltanto una mera istanza di riesame del diniego di condono, né risultava prodotta una perizia asseverata idonea a dimostrare l’impossibilità della demolizione.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per difetto di prognosi favorevole sull’accoglimento del ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la doglianza riproponeva sostanzialmente una questione già esaminata in relazione al diniego di condono edilizio, definitivamente confermato nei precedenti giudizi indicati. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto non adeguatamente supportata la dedotta impossibilità di demolizione, in assenza sia di una specifica istanza di fiscalizzazione dell’abuso sia di una perizia asseverata. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 750,00, oltre IVA, CPA e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 31, comma 4, d.P.R. 380/2001
impossibilità di demolire il manufatto abusivo
La deduzione dell’impossibilità di demolire il manufatto, rilevante ai fini della fiscalizzazione dell’abuso, deve essere sostenuta da una specifica istanza e da adeguata prova tecnica; nel caso concreto mancavano entrambe.
art. 55 c.p.a.
domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con esito negativo per l’assenza di una prognosi favorevole sull’accoglimento del ricorso.
Massime di principio
- La riproposizione, contro un’ordinanza di demolizione, di doglianze già formulate avverso il diniego di condono edilizio e già respinte con pronunce definitive non offre, di per sé, una prognosi favorevole all’accoglimento della domanda cautelare.
- La dedotta impossibilità di demolire un manufatto abusivo, ai fini dell’applicazione della disciplina prevista dall’art. 31, comma 4, d.P.R. 380/2001, deve essere fatta valere mediante una specifica istanza di fiscalizzazione dell’abuso e comprovata da adeguata documentazione tecnica, quale una perizia asseverata.
- Una mera istanza di riesame del diniego di condono non equivale a un’istanza di fiscalizzazione dell’abuso e non dimostra l’impossibilità tecnica di eseguire la demolizione.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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