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Ordinanza

Ordinanza n. 340/2026 - Salerno, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600972

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego definitivo di autorizzazione paesaggistica connessa a una richiesta di condono edilizio ai sensi della l. 724/1994, unitamente al parere contrario della Soprintendenza e agli atti istruttori e consultivi presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni titolari del potere paesaggistico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego del Comune di Positano relativo all’autorizzazione paesaggistica collegata alla domanda di condono edilizio, nonché il parere contrario della Soprintendenza, la relazione istruttoria tecnico-giuridica, il parere non favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio, precedenti pareri e relazioni istruttorie non comunicati, i preavvisi di rigetto e gli ulteriori atti presupposti. Dal testo dell’ordinanza non emergono in dettaglio i singoli vizi di legittimità dedotti nel ricorso. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che non risultavano adottati provvedimenti repressivi, sicché non era dimostrato un pregiudizio grave e immediato derivante dall’efficacia degli atti impugnati. Quanto al fumus boni iuris, nei limiti della cognizione sommaria propria della fase cautelare e salva ogni ulteriore valutazione nel merito, il Collegio ha ritenuto non evidente la fondatezza delle censure, considerando che l’immobile aveva subito una molteplice evoluzione, con realizzazione di ulteriori opere anche dopo la presentazione dell’istanza di condono. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti cautelari del periculum in mora e del fumus boni iuris.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La norma è richiamata in relazione ai preavvisi dei motivi ostativi adottati dalla Soprintendenza; l’ordinanza non esamina nel merito la relativa censura.

  • l. 724/1994

    Costituisce la base normativa della domanda di condono edilizio cui era connessa l’autorizzazione paesaggistica denegata.

Massime di principio

  • In sede cautelare manca il periculum in mora quando, in relazione all’impugnazione di un diniego paesaggistico connesso a una domanda di condono, non risultano adottati provvedimenti repressivi o altre misure concretamente lesive dell’immobile.
  • Il fumus boni iuris non sussiste, allo stato della cognizione sommaria, quando l’immobile oggetto della domanda di condono abbia subito una molteplice evoluzione, con realizzazione di ulteriori opere anche successivamente alla presentazione dell’istanza, poiché tale situazione può incidere sulla riconducibilità dell’intervento alla domanda di sanatoria.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAutorizzazione paesaggisticaTutela cautelare
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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