Ordinanza n. 1557/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sezione Prima, che aveva respinto la domanda cautelare contro il bando di concorso
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
L'interessato ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di sospensione proposta nel giudizio di primo grado. La controversia riguarda un bando di concorso del Ministero della Giustizia, nella parte in cui limitava la priorità nella scelta delle sedi ai soli casi di assistenza al coniuge e al figlio minore, escludendo l'assistenza al genitore portatore di handicap. L'appellante ha dedotto, in sostanza, il contrasto della clausola del bando con l'art. 33, comma 4, della legge n. 104/1992 e il rischio di compromissione delle proprie esigenze assistenziali in vista dell'assegnazione delle sedi ai vincitori.
La decisione
Il Consiglio di Stato, all'esito dell'esame sommario proprio della fase cautelare, ha ritenuto che il bando apparisse in contrasto con l'art. 33, comma 4, della legge n. 104/1992, poiché limitava la priorità nella scelta della sede ai casi di assistenza al coniuge e al figlio minore. Ha inoltre ravvisato il periculum in mora, considerata l'imminente assegnazione dei posti ai vincitori, tra i quali l'appellante, e l'esigenza di evitare che venisse compromessa l'assistenza al genitore con handicap. L'appello è stato quindi accolto, con riforma dell'ordinanza cautelare del TAR e accoglimento della domanda cautelare nei termini indicati in motivazione, consistenti nel sollecito riesame della posizione dell'appellante rispetto alle sedi disponibili. È stata disposta la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 33, comma 4, l. n. 104/1992
priorità nella scelta della sede
In sede cautelare, la disposizione è stata ritenuta prima facie applicabile anche alle esigenze di assistenza al genitore portatore di handicap, sicché appare illegittima una clausola del bando che limiti la priorità ai soli casi di assistenza al coniuge e al figlio minore.
art. 62 c.p.a.
Base normativa dell'appello cautelare proposto contro l'ordinanza del TAR.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, a seguito dell'accoglimento della domanda cautelare, la sollecita fissazione dell'udienza di merito.
Massime di principio
- In sede cautelare, appare illegittima la clausola di un bando di concorso che limiti la priorità nella scelta della sede prevista dall'art. 33, comma 4, della legge n. 104/1992 ai soli casi di assistenza al coniuge e al figlio minore, escludendo l'assistenza al genitore portatore di handicap.
- Il periculum in mora può sussistere quando l'imminente assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso rischi di rendere concretamente compromesse le esigenze di assistenza familiare dedotte dal candidato.
- Quando l'assegnazione delle sedi sia imminente e la clausola del bando presenti un contrasto prima facie con la legge n. 104/1992, la tutela cautelare può consistere nel riesame urgente della posizione del candidato rispetto alle sedi disponibili, senza anticipare definitivamente la decisione di merito.
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