Sentenza n. 1220/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del provvedimento di revoca del Nulla Osta - istanza P-NA/L/Q/2023/108014 al lavoro subordinato, emesso dalla Prefettura di Napoli il 15/01/2025, ma regolarmente notificato solo in data 29/04/2025, nonché di ogni altro atto comunque connesso a quello impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto il nulla osta al lavoro subordinato, il visto d'ingresso e aveva iniziato il rapporto di lavoro con il datore che aveva richiesto il nulla osta, rapporto poi cessato. Dopo varie sollecitazioni, la Prefettura gli aveva trasmesso il preavviso e il provvedimento di revoca, adottato il 15 gennaio 2025 e notificato al difensore domiciliatario il 29 aprile 2025. Il ricorrente ha dedotto la tempestività del ricorso, non avendo mai eletto domicilio presso la datrice di lavoro, l'agenzia o lo studio al quale erano state inviate precedenti comunicazioni. Nel merito ha dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, violazione degli artt. 21-octies e 21-nonies l. 241/1990, violazione delle garanzie partecipative, violazione della disciplina di settore e delle circolari ministeriali, mancata calendarizzazione di un secondo appuntamento, violazione dell'art. 5 d.lgs. 286/1998, eccesso di potere e mancata traduzione del provvedimento in una lingua conosciuta. Ha prodotto l'UNILAV attestante l'assunzione da parte del datore richiedente, l'asseverazione, la documentazione alloggiativa e l'UNILAV relativo alla successiva assunzione da parte di altro datore di lavoro.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso tempestivo, poiché l'amministrazione non aveva allegato né provato l'elezione di domicilio presso i soggetti destinatari delle precedenti PEC; il termine decorreva quindi dalla notificazione al difensore domiciliatario del 29 aprile 2025. Nel merito ha accolto le censure di difetto di istruttoria e di motivazione. La Prefettura non aveva adeguatamente valutato la documentazione prodotta, dalla quale risultavano l'assunzione presso il datore che aveva richiesto il nulla osta, la disponibilità dell'alloggio, l'asseverazione e la successiva assunzione presso altro datore. Secondo il giudice, in presenza della buona fede dello straniero, dell'ingresso in Italia, dell'avvenuta assunzione e del decorso di un significativo periodo prima della revoca, occorre considerare la particolare condizione soggettiva del lavoratore e applicare i principi di proporzionalità e ragionevolezza, non potendo ricadere sul lavoratore le omissioni o mancanze del datore di lavoro. Il provvedimento di revoca è stato annullato. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 21-octies l. 241/1990
La disposizione è richiamata dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; la sentenza accoglie il ricorso per difetto di istruttoria e motivazione, senza sviluppare una specifica applicazione del comma 2.
art. 21-nonies l. 241/1990
La disposizione è richiamata dal ricorrente in relazione alla revoca impugnata, ma la decisione non ne esplicita una distinta interpretazione.
art. 5 d.lgs. 286/1998
La disposizione è richiamata tra i motivi di ricorso; la sentenza fonda tuttavia l'accoglimento specificamente sul difetto di istruttoria e motivazione e sui principi di proporzionalità e ragionevolezza.
Massime di principio
- Quando il nulla osta al lavoro subordinato è revocato dopo l'ingresso dello straniero in Italia e dopo l'effettivo avvio del rapporto di lavoro, l'amministrazione deve valutare concretamente la buona fede del lavoratore, l'assunzione intervenuta e l'eventuale successiva occupazione, senza imputargli automaticamente le omissioni o mancanze del datore di lavoro.
- La revoca del nulla osta al lavoro subordinato è illegittima per difetto di istruttoria e motivazione se l'amministrazione non esamina la documentazione relativa all'assunzione, all'alloggio, all'asseverazione e alla successiva occupazione dello straniero.
- Nella decisione sulla revoca del nulla osta, l'amministrazione deve rispettare i principi di proporzionalità e ragionevolezza, considerando la particolare condizione soggettiva dello straniero che abbia fatto ingresso in Italia in buona fede e abbia iniziato un'attività lavorativa.
- Ai fini della tempestività dell'impugnazione, la conoscenza del provvedimento attraverso comunicazioni indirizzate a soggetti diversi dal difensore domiciliatario non è sufficiente se l'amministrazione non prova l'effettiva elezione di domicilio presso tali soggetti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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