Sentenza n. 15813/2026 - Roma, Sezione 2
per l'ottemperanza, previa adozione delle più idonee misure cautelari, della sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, n. 7160 del 21 aprile 2026, emessa nel ricorso R.G. 3148/2026 e recante l'annullamento del provvedimento di diniego di visto per motivi di studio prot. 20250039272, rilasciato dal Consolato Generale d'Italia a Istanbul in data 31 gennaio 2026; e per la declaratoria di nullità e/o annullamento: - del provvedimento di diniego di visto per motivi di studio prot. 20250039272, rilasciato dal Consolato Generale d'Italia a Istanbul in data 18 giugno 2026 e notificato personalmente in data 23 giugno 2026; - del provvedimento di decadenza dell'immatricolazione al corso di Medicine and Surgery per l'a.a. 2025/2026, prot. 0119483, rilasciato dall’Università di Bologna Alma Mater Studiorum in data 6 luglio 2026; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti; e per la condanna del Consolato Generale d'Italia a Istanbul al rilascio del provvedimento richiesto, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a., non residuando ulteriori margini di discrezionalità dell'Amministrazione; nonché per la condanna ex art. 112, comma 3, c.p.a.al risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione, ossia dei danni patrimoniali sofferti per assicurare la conclusione positiva del procedimento amministrativo e giurisdizionale, nonché dei danni non patrimoniali derivanti dalla lesione del diritto allo studio di cui all'art. 34 Cost. e del diritto al libero sviluppo della personalità ex art. 2 Cost., oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulla somma rivalutata dal dovuto al saldo, o in quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nuovo diniego di visto per motivi di studio adottato dal Consolato Generale d’Italia a Istanbul il 18 giugno 2026 e provvedimento universitario del 6 luglio 2026 di decadenza dall’immatricolazione al corso di Medicine and Surgery per l’a.a. 2025/2026; in via principale, è chiesta l’ottemperanza alla precedente sentenza del TAR Lazio n. 7160 del 21 aprile 2026
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza che aveva annullato il precedente diniego di visto e ordinato al Consolato di riesaminare l’istanza entro venti giorni, nonché la declaratoria di nullità del nuovo diniego e della conseguente decadenza dall’immatricolazione, l’annullamento subordinato dei due atti per vizi propri e il risarcimento dei danni, quantificati in ricorso in € 21.541,20. Ha sostenuto che il Consolato avesse eluso il giudicato reiterando il diniego per ragioni economiche senza valorizzare adeguatamente il conto di garanzia della studentessa, con oltre € 12.000, le spese di alloggio già sostenute per quattro mensilità per € 3.737 e la possibilità di acquisire il sostegno economico dello zio; ha inoltre contestato la necessità di verificare la corrispondenza tra i redditi dei genitori e i saldi bancari e dedotto che la disponibilità richiesta dovesse essere commisurata alla soglia prevista dalla tabella A della direttiva ministeriale del 1° marzo 2000. In via subordinata ha dedotto travisamento dei fatti, carenza istruttoria e difetto di motivazione contro il nuovo diniego e l’atto universitario. Ha chiesto anche il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla pretesa mancata esecuzione o elusione del giudicato e dalla lesione del diritto allo studio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile la domanda di ottemperanza, perché il Consolato aveva già svolto il riesame prima della notifica del nuovo ricorso: la precedente sentenza imponeva di rinnovare l’istruttoria e valutare la documentazione integrativa, non di rilasciare necessariamente il visto. Il nuovo provvedimento aveva preso in esame la documentazione aggiornata relativa alla situazione economica della ricorrente e dei genitori e aveva motivato il diniego rilevando l’incoerenza tra la situazione finanziaria risultante dal conto della studentessa e i redditi ufficiali familiari; la dichiarazione di sponsorizzazione dello zio era successiva al diniego. In base al contenuto del giudicato e alla sequenza processuale originaria, il Collegio ha quindi escluso violazione o elusione del comando conformativo. Ha respinto come infondata la domanda risarcitoria proposta in relazione alla pretesa mancata o inesatta esecuzione del giudicato, non ricorrendone i presupposti di cui all’art. 112, comma 3, c.p.a. Non ha invece deciso nel merito i motivi di annullamento contro il nuovo diniego e la decadenza universitaria, né gli ulteriori profili risarcitori: ha disposto la conversione dell’azione e del rito ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., rinviandone la trattazione alla sezione competente in udienza pubblica. Spese al definitivo.
Norme richiamate
art. 112, comma 3, c.p.a.
Dalla declaratoria di inammissibilità della domanda di ottemperanza, per essere stata la sentenza, nel suo vincolo conformativo, effettivamente eseguita, consegue l’infondatezza della domanda risarcitoria proposta in ragione della dedotta impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o della sua violazione o elusione, essendo esclusa nella fattispecie la sussistenza dei presupposti normativi per la proposizione di tale domanda come descritti all’articolo 112 comma 3 c.p.a.
La domanda risarcitoria prevista dall’art. 112, comma 3, c.p.a. non può essere accolta quando il giudicato risulta effettivamente eseguito e sono quindi esclusi i presupposti di impossibilità o mancata esecuzione, violazione o elusione del giudicato.
art. 32, comma 2, c.p.a.
Va, dunque, dichiarata inammissibile l’azione di ottemperanza esperita in via principale ed infondata la connessa domanda risarcitoria, nel mentre va disposta, ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., la conversione dell’azione e del rito, da rito camerale dell’ottemperanza a rito ordinario, per la trattazione della domanda di annullamento formulata in via subordinata e degli ulteriori profili risarcitori.
Quando, nel giudizio di ottemperanza, sono state proposte anche domande di annullamento di atti sopravvenuti e ulteriori domande risarcitorie da trattare con rito ordinario, il giudice può convertire l’azione e il rito per consentirne la successiva trattazione.
Massime di principio
- Il giudice dell’ottemperanza ricostruisce il contenuto del comando giudiziale sulla base della sequenza petitum, causa petendi, motivi e decisum; il vincolo conformativo non può essere esteso oltre quanto stabilito dalla sentenza da eseguire.
- Se il giudicato ordina il riesame di un’istanza e la relativa valutazione della documentazione integrativa, l’Amministrazione vi dà esecuzione quando svolge effettivamente il riesame e prende in considerazione gli elementi indicati dal giudice, anche se adotta un nuovo provvedimento negativo; l’ottemperanza non comporta di per sé l’obbligo di attribuire il bene della vita richiesto.
- La domanda risarcitoria proposta ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a. è infondata quando risulta esclusa l’impossibilità o la mancata esecuzione in forma specifica, nonché la violazione o l’elusione del giudicato.
- Le domande di annullamento contro provvedimenti sopravvenuti e gli ulteriori profili risarcitori, se non definibili nell’ambito dell’ottemperanza, possono essere trattati previa conversione dell’azione e del rito ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a.
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