Cassazione Civile, Ordinanza n. 27966/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione, per l’anno 2012, maggiore reddito imponibile ai fini IRPEF sul trattamento pensionistico percepito da un ex dipendente civile dello staff internazionale della N.A.T.O. Il contribuente aveva impugnato l’atto sostenendo che, avendo prestato servizio come funzionario civile presso i Quartieri generali interalleati, la pensione dovesse beneficiare dell’esenzione prevista dall’art. 8, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 2083 del 1962 per gli stipendi ed emolumenti corrisposti da tali organismi. La CTP di Napoli aveva accolto il ricorso, qualificando la pensione come "retribuzione differita"; la CTR Campania aveva confermato, richiamando un precedente di legittimità sulla natura retributiva dei trattamenti pensionistici erogati dallo stesso datore di lavoro. L’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 2083 del 1962 e degli artt. 1, 3, 6 e 46 del d.P.R. n. 917 del 1986, sostenendo che l’esenzione fiscale riguarda solo stipendi ed emolumenti percepiti in costanza di rapporto di lavoro e non anche le pensioni, le quali restano imponibili nello Stato di residenza del beneficiario secondo la disciplina fiscale nazionale e le fonti internazionali richiamate.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo del ricorso. Ha affermato che l’art. 8, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 2083 del 1962 prevede un’esenzione di stretta interpretazione, applicabile solo ai redditi derivanti da stipendi ed emolumenti corrisposti al personale civile dei Quartieri generali interalleati nella qualità di impiegati, senza estendersi ai trattamenti pensionistici. Ha quindi cassato la sentenza della CTR Campania e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso del contribuente. Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate, in considerazione del consolidarsi successivo dell’orientamento di legittimità.
Norme richiamate
art. 8, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 2083 del 1962
"redditi derivanti dagli stipendi ed emolumenti"; "nella loro qualità di impiegati di detti Quartieri Generali"
Norma speciale di stretta interpretazione: l’esenzione fiscale riguarda solo stipendi ed emolumenti corrisposti al personale civile in servizio presso i Quartieri generali interalleati, non le pensioni corrisposte dopo la cessazione del rapporto.
artt. 1, 3, 6 e 46 d.P.R. n. 917 del 1986
Richiamati dalla ricorrente a sostegno della tassabilità del trattamento pensionistico secondo le regole ordinarie del reddito imponibile.
art. 42 del Regolamento pensionistico delle "organizzazioni coordinate"
"la pensione e l'adeguamento sono tassabili quali redditi ai sensi della legislazione fiscale in vigore in tale paese"
Le pensioni sono tassabili nello Stato di residenza del beneficiario secondo la normativa fiscale nazionale.
Accordo di Ottawa del 20 settembre 1951, art. 19
"salaries and emoluments"
Le esenzioni internazionali menzionano salari ed emolumenti, non le pensioni.
Convenzione di Londra del 1951, art. X
Richiamata quale fonte internazionale coerente con l’esclusione delle pensioni dal novero delle somme esenti.
Protocollo di Parigi del 28 agosto 1952, art. 7
Richiamato quale fonte internazionale che non prevede alcun riferimento alla pensione.
art. 384, comma 2, c.p.c.
La Corte, cassata la sentenza, ha deciso la causa nel merito senza rinvio perché non occorrevano ulteriori accertamenti di fatto.
art. 14 disp. prel. c.c.
Le norme eccezionali e agevolative, come quelle di esenzione fiscale, non possono essere applicate oltre i casi espressamente previsti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Le disposizioni fiscali che prevedono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione e non possono essere estese in via analogica a fattispecie non espressamente contemplate.
- Quando una norma di esenzione fa riferimento a stipendi ed emolumenti corrisposti al personale in servizio, il beneficio non si estende al trattamento pensionistico successivo alla cessazione del rapporto, salvo espressa previsione legislativa.
- La qualificazione civilistico-lavoristica della pensione come "retribuzione differita" non comporta automaticamente, in ambito tributario, l’equiparazione alla retribuzione ai fini dell’esenzione d’imposta.
- Se la disciplina internazionale o regolamentare prevede che le pensioni siano tassate secondo la legislazione fiscale dello Stato di residenza del beneficiario, tale previsione conferma l’imponibilità del trattamento pensionistico nel sistema nazionale applicabile.
- In presenza di errore di diritto e di assenza di ulteriori accertamenti fattuali necessari, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito rigettando la domanda originaria.
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