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Ordinanza

Ordinanza n. 62/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento del Comune di Castel Giorgio prot. n. 2448 del 14.04.2026, di diniego della PAS presentata il 26.02.2026 per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto fotovoltaico denominato RE58 di potenza pari a 3.748,80 kW sull’area distinta in catasto al fg. 3, p.lle 27-30-53-60; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare, ove occorra, della nota prot. n. 1935 del 25.03.2026 a firma del responsabile del procedimento

Giustizia amministrativa202600220

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della PAS per la realizzazione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 3.748,80 kW

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il diniego adottato dal Comune di Castel Giorgio in relazione alla PAS presentata per la realizzazione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, nonché l’annullamento degli atti presupposti e connessi, tra cui la nota del responsabile del procedimento. Tra le questioni dedotte figura, in particolare, quella relativa all’idoneità dell’area ai sensi dell’art. 11-bis, comma 1, lettera l), n. 1), del d.lgs. n. 190/2024. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente gli ulteriori motivi di ricorso.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ritenendo che le questioni dedotte, e in particolare quella sull’idoneità dell’area, necessitassero di approfondimento nella più idonea sede del merito. Al sommario esame cautelare, le esigenze della ricorrente sono state ritenute soddisfacibili mediante la fissazione ravvicinata dell’udienza pubblica per la trattazione del merito, senza una specifica sospensione dell’efficacia del diniego. L’udienza pubblica è stata fissata al 3 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 11-bis, comma 1, lettera l), n. 1), d.lgs. n. 190/2024

    La questione relativa alla riconducibilità dell’area ai presupposti di idoneità previsti dalla disposizione è stata ritenuta meritevole di approfondimento nel giudizio di merito.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    le esigenze cautelari rappresentate dalla parte ricorrente appaiono suscettibili di essere soddisfatte attraverso la fissazione della discussione della causa

    In sede cautelare il giudice può soddisfare le esigenze di tutela mediante la fissazione dell’udienza di merito, quando la controversia richieda un approfondimento incompatibile con il sommario esame cautelare.

Massime di principio

  • Quando le questioni poste a fondamento dell’impugnazione di un diniego amministrativo richiedono un approfondimento incompatibile con il sommario esame cautelare, il giudice può accogliere l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. fissando l’udienza di merito, senza disporre necessariamente la sospensione dell’atto impugnato.
  • La contestazione dell’idoneità dell’area ai fini dell’autorizzazione di un impianto da fonte rinnovabile costituisce questione che può richiedere un esame approfondito nella fase di merito, non definibile sulla base del solo scrutinio cautelare sommario.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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