Risoluzione n. 237 del 24/08/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’abrogazione dell’art. 93, comma 3, TUIR non comporta il recupero a tassazione nel 2006 delle minori valutazioni già dedotte negli anni precedenti su commesse ultrannuali. Tali importi restano fiscalmente rilevanti e saranno tassati solo al completamento delle singole commesse cui si riferiscono.
Abrogazione della svalutazione per rischio contrattuale sulle opere ultrannuali e trattamento delle deduzioni pregresse
Abrogazione della svalutazione per rischio contrattuale sulle opere ultrannuali
Il documento riguarda una risposta a interpello presentata da ALFA S.p.A. in tema di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale. Il chiarimento concerne gli effetti dell’abrogazione dell’art. 93, comma 3, del TUIR sulle minori valutazioni per rischio contrattuale già dedotte in passato e ancora presenti in contabilità al 31 dicembre 2006.
Quesito posto dalla società
La società istante rappresenta di avere dedotto fino al periodo d’imposta 2005, in via extracontabile ai sensi dell’art. 109, comma 4, lettera b), del TUIR, minori valori per rischio contrattuale relativi a rimanenze di opere, forniture e servizi ultrannuali per complessivi euro 4.907.029,00, evidenziandoli nel quadro EC del modello Unico 2006. Poiché molte commesse erano ancora in corso al 31 dicembre 2006, la società chiede se tali minori valutazioni debbano essere interamente recuperate a tassazione nel 2006 oppure tassate solo nell’esercizio di ultimazione della singola commessa con corrispettivi definitivi.
Soluzione prospettata dal contribuente
ALFA S.p.A. ritiene che le svalutazioni dedotte nei periodi antecedenti al 2006, riferite a commesse ancora in essere a fine 2006, non debbano essere tassate integralmente nell’anno 2006 per effetto dell’abrogazione del comma 3 dell’art. 93 TUIR. Secondo la società, esse dovrebbero essere assoggettate a imposizione nel periodo in cui la commessa, o la porzione di commessa autonomamente consegnabile, venga ultimata con corrispettivi liquidati definitivamente.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia richiama l’art. 36, comma 20, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha eliminato la possibilità di ridurre forfetariamente per rischio contrattuale il valore delle rimanenze delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione alla chiusura dell’esercizio. Di conseguenza è stato abrogato l’art. 93, comma 3, del TUIR, che consentiva di ridurre fino al 2% il valore delle rimanenze finali e, per opere eseguite all’estero con corrispettivi dovuti da non residenti, fino al 4%.
Principio affermato dall’Agenzia delle Entrate
Secondo l’Amministrazione, la precedente disciplina attribuiva rilevanza fiscale anticipata alle minori valutazioni effettuate sulle rimanenze di commesse ultrannuali, anche mediante deduzione extracontabile. Tuttavia, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 4 luglio 2006, tale possibilità non è più consentita e il valore delle commesse avviate nel nuovo regime concorre per intero al reddito.
L’Agenzia precisa però che le nuove disposizioni si applicano solo:
- agli incrementi delle rimanenze di commesse avviate a partire dall’esercizio in corso al 4 luglio 2006;
- agli incrementi di valore delle opere iniziate in periodi precedenti e non ancora completate.
Ne deriva che le minori valutazioni operate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006 conservano piena rilevanza fiscale e non devono essere recuperate a tassazione per effetto dell’abrogazione.
Effetti per il periodo d’imposta 2006
Per il 2006, quindi, non va effettuato il recupero integrale delle minori valutazioni pregresse. L’Agenzia richiama anche la circolare n. 34/E del 21 novembre 2006, secondo cui, nel calcolo dell’acconto IRES e IRAP 2006, per le minori valutazioni pregresse occorre eliminare soltanto la minor valutazione per rischio contrattuale riferita all’anno 2005, senza considerare quelle relative agli esercizi precedenti.
Tassazione al completamento della commessa
Le svalutazioni operate nel precedente regime su commesse ancora in corso saranno assoggettate a tassazione quando le singole commesse saranno completate. L’Agenzia collega tale conclusione anche alla relazione tecnica del decreto-legge n. 223 del 2006, che prevede un recupero di gettito crescente nel triennio 2006-2008.
Conclusione
La risposta finale è che le deduzioni effettuate fino al periodo antecedente a quello in corso al 4 luglio 2006 non devono essere riprese a tassazione nella determinazione delle imposte dovute per il periodo d’imposta 2006. Esse saranno tassate soltanto nel momento del loro naturale assorbimento, cioè al completamento dell’opera o della commessa cui si riferisce la svalutazione.
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