Risoluzione n. 238 del 24/08/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate ritiene rimborsabile alla società comunitaria l’IVA addebitata da una società italiana per una prestazione unica, anche se il corrispettivo include costi indetraibili per la società italiana, purché siano rispettate le condizioni dell’art. 38-ter del DPR 633/1972.
Rimborso IVA ex art. 38-ter per servizi con costi indetraibili
Rimborso IVA per prestazioni di servizi rese da società italiana a soggetto comunitario
La risoluzione esamina la richiesta di una società estera del gruppo ALFA, che domanda se possa ottenere il rimborso dell’IVA assolta sui servizi fatturati dalla società italiana ALFA ITALIA s.r.l. quando nel corrispettivo siano inclusi costi per prestazioni e spese per le quali la società italiana non ha diritto alla detrazione IVA. Il chiarimento riguarda l’applicazione degli articoli 19-bis1 e 38-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
Fatti rappresentati nell’istanza
La società istante, con sede in ambito europeo, distribuisce apparecchiature medicali prodotte dal gruppo multinazionale ALFA GROUP INCORPORATED. Per l’attività si avvale di società locali del gruppo, tra cui ALFA ITALIA s.r.l. La società italiana svolge una prestazione complessa, unitaria e inscindibile, utilizzando risorse proprie materiali e immateriali organizzate secondo le proprie competenze.
Composizione del corrispettivo e regime IVA
Per i servizi resi alla distributrice europea, ALFA ITALIA s.r.l. riceve un corrispettivo pari ai costi specifici sostenuti, maggiorati del 5%. I costi specifici indicati sono principalmente:
- costo del personale utilizzato, inclusi bonus, contributi previdenziali e oneri connessi;
- spese telefoniche, di telecomunicazioni e generali;
- spese di mobilità connesse, comprese viaggi, auto, hotel e ristorazione.
Le prestazioni rese dalla società italiana sono considerate rilevanti in Italia e sui corrispettivi viene applicata l’IVA al 20%. Per i costi di mobilità, la società italiana non effettua detrazione IVA ai sensi dell’articolo 19-bis1, lettere a), b), c), d), e), f), del DPR 633/1972, in quanto costi ritenuti non inerenti all’attività caratteristica.
Quesito posto dalla società
La società estera chiede se possa ottenere, ai sensi dell’articolo 38-ter del DPR 633/1972, il rimborso del 100% dell’IVA riaddebitata sui costi complessivamente sostenuti e ricalcolati nella fattura emessa da ALFA ITALIA s.r.l., inclusi i costi per alberghi, ristoranti e uso dell’auto che risultano indetraibili per la società italiana.
Posizione del contribuente
Secondo la società istante, il rimborso totale sarebbe ammissibile perché ricorrerebbero le condizioni dell’articolo 38-ter. La presenza, nel corrispettivo del servizio complesso, di costi indetraibili per il prestatore italiano non pregiudicherebbe il diritto al rimborso o alla detrazione dell’intera IVA per il soggetto che riceve il servizio.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia osserva che il servizio reso alla società istante configura una prestazione unica, perché eseguita in base a un contratto avente per oggetto un risultato economico unitario, non scomponibile artificialmente. Le singole componenti di costo richiamate in fattura, pur rilevanti ai fini della determinazione del corrispettivo, non assumono autonoma rilevanza fiscale nel rapporto con il committente estero, in quanto riferite a costi di produzione di beni e servizi consumati esclusivamente dalla società italiana nell’esercizio della propria attività.
Principio di neutralità e imputazione dell’indetraibilità
Richiamando il principio di neutralità dell’IVA, l’Agenzia afferma che il regime di indetraibilità deve gravare unicamente su chi acquista e utilizza i servizi oggettivamente indetraibili, ossia nel caso concreto su ALFA ITALIA s.r.l. Di conseguenza, il fatto che il corrispettivo del servizio includa costi per i quali la società italiana non ha diritto alla detrazione non impedisce, per il soggetto comunitario, la richiesta di rimborso dell’IVA relativa alla prestazione ricevuta.
Esito
L’Agenzia conclude che l’istanza di rimborso presentata da ALFA ai sensi dell’articolo 38-ter del DPR 633/1972 può essere accolta, purché ricorrano tutte le condizioni di legge previste dalla norma. La risposta è resa nell’ambito della procedura di interpello ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del DM 26 aprile 2001, n. 209.
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