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Risoluzione

Risoluzione n. 231 del 22/08/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate esclude la deducibilità integrale dei costi delle autovetture assegnate ai Market Developer, ritenendo che non siano beni strumentali esclusivi dell’attività d’impresa; respinge inoltre, per inammissibilità, la richiesta di disapplicazione dell’art. 164 TUIR ex art. 37-bis, comma 8, D.P.R. 600/1973.

Deducibilità dei costi delle autovetture NLT assegnate ai dipendenti

Deducibilità dei costi delle autovetture NLT assegnate ai dipendenti

La risoluzione esamina il trattamento fiscale dei costi relativi ad autovetture acquisite tramite noleggio a lungo termine e assegnate ai dipendenti Market Developer, con eventuale uso anche personale. Il punto centrale è verificare se tali veicoli possano essere considerati beni strumentali esclusivi dell’attività d’impresa ai fini della deduzione integrale dei costi ex articolo 164 TUIR.

Quesito della società

La società descrive un progetto di riassetto distributivo fondato sulla vendita diretta, con coinvolgimento di circa 820 dipendenti, di cui 560 nuovi assunti, e sulla valorizzazione dei Market Developer. A tali dipendenti viene fornita un’autovettura per le visite ai clienti, in passato qualificata come autocarro, e la società intende sostituire il parco macchine con autovetture noleggiate a lungo termine e assegnate anche fuori dall’orario di lavoro.

La società prevede di addebitare ai dipendenti il corrispettivo per l’uso personale del veicolo, determinato secondo i parametri dell’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR, con emissione di regolare fattura e trattenuta mensile in busta paga. Chiede quindi se, in tale contesto, le autovetture possano considerarsi destinate ad essere utilizzate esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, con conseguente deducibilità integrale dei relativi costi. In subordine chiede la disapplicazione delle limitazioni dell’articolo 164 TUIR.

Posizione del contribuente

La società sostiene che i costi del noleggio a lungo termine e quelli di impiego delle autovetture assegnate ai dipendenti siano interamente deducibili, almeno per la parte non direttamente addebitata ai medesimi. Secondo la sua impostazione, il costo sarebbe integralmente deducibile quando connesso all’utilizzo esclusivo dell’autovettura propria e non quando il veicolo sia utilizzato esclusivamente per l’attività propria. La società ritiene inoltre che i veicoli siano indispensabili ai Market Developer per lo svolgimento della loro attività e che non ricadano nelle limitazioni dell’articolo 164 TUIR, poiché per tali soggetti non è previsto l’uso personale.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia richiama l’articolo 2, commi 71 e 72, del decreto-legge 2 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha modificato la disciplina dell’articolo 164, comma 1, del TUIR sui limiti alla deduzione dei costi relativi a determinati mezzi di trasporto. La modifica è stata adottata per compensare gli effetti finanziari derivanti dalla sentenza della Corte di Giustizia UE nella causa C-228/05 in materia di detrazione IVA sui mezzi di trasporto.

Interpretazione dell’Agenzia sulla nozione di bene strumentale esclusivo

La risoluzione ribadisce, in linea con la circolare n. 1/E del 19 gennaio 2007 e con le precedenti circolari n. 37/E del 13 febbraio 1997 e n. 48/E del 10 febbraio 1998, che sono considerati “utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa” solo i veicoli senza i quali l’attività non può essere esercitata. Sono indicati come esempi le autovetture delle imprese di noleggio, gli aeromobili da turismo e le imbarcazioni da diporto utilizzati dalle scuole per l’addestramento.

Applicando tale criterio al caso concreto, l’Agenzia ritiene che le autovetture assegnate ai Market Developer non possano essere qualificate come beni strumentali esclusivi dell’impresa, poiché non risultano indispensabili in senso stretto all’esercizio dell’attività aziendale. Di conseguenza, non sussistono i presupposti per l’integrale deduzione dei relativi costi ai sensi dell’articolo 164 del TUIR.

Evoluzione normativa richiamata nel documento

La risoluzione segnala inoltre che la V Commissione permanente della Camera dei deputati, nell’esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, aveva proposto modifiche all’articolo 164, comma 1, del TUIR per ripristinare una parziale deducibilità delle spese relative ai veicoli aziendali non “strumentali” in senso stretto. In particolare, il nuovo testo ipotizzato per l’articolo 164, comma 1, lettera b), prevedeva la deducibilità nella misura del 40 per cento per autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati in modo diverso da quello di cui alla lettera a), numero 1.

Viene altresì riportato che tali disposizioni avrebbero effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 27 giugno 2007, con una norma transitoria che per il periodo d’imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006 fisserebbe la deducibilità al 20 per cento e consentirebbe il recupero in deduzione dei maggiori importi nel periodo d’imposta in corso al 27 giugno 2007, anche ai fini dell’acconto. L’Agenzia osserva che, se definitivamente approvate, tali modifiche ricostituirebbero un sistema di parziale deducibilità analogo a quello precedente al decreto-legge n. 262 del 2006.

Esito sulla richiesta di disapplicazione

La richiesta subordinata di disapplicazione delle limitazioni dell’articolo 164 TUIR, formulata ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è dichiarata inammissibile. La ragione è procedurale: l’istanza per ottenere la disapplicazione deve essere presentata al direttore regionale delle entrate competente per territorio, secondo le modalità del D.M. 19 giugno 1998, n. 259.

Ulteriore chiarimento sulla natura della norma

Nel merito, la risoluzione richiama la successiva risoluzione n. 190/E del 27 luglio 2007, nella quale era stato affermato che l’articolo 164, comma 1, lettera b), del TUIR e i relativi limiti alla deducibilità non sono disapplicabili tramite l’articolo 37-bis, comma 8, poiché la disposizione ha natura di norma di sistema e non di norma antielusiva. Essa serve a “forfetizzare” il requisito dell’inerenza per i costi di acquisto e gestione delle autovetture.

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