Risoluzione n. 235 del 23/08/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che, ai fini dell’art. 168 TUIR, rilevano le partecipazioni agli utili, comprese quelle derivanti da azioni privilegiate, anche se prive di diritto di voto. Esclude inoltre l’applicazione per analogia dei principi della participation exemption alle sub-holding in Stati a fiscalità privilegiata e nega la deducibilità/incidenza delle imposte già assolte da altre società del gruppo, salvo i limiti specifici previsti dalla normativa CFC.
Interpello art. 168 TUIR sulla normativa CFC per partecipazioni in società estere black list e sub-holding
Interpello sull’art. 168 TUIR e sulle sub-holding in Stati a fiscalità privilegiata
La risoluzione esamina due profili relativi all’applicazione della disciplina delle società collegate estere (CFC) ex articolo 168 del TUIR in presenza di una catena partecipativa che coinvolge più società del gruppo, alcune delle quali localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata. Il documento chiarisce sia i criteri di calcolo della partecipazione agli utili, sia i limiti all’uso analogico di principi desunti dalla disciplina della participation exemption.
Quesiti posti dal contribuente
La società ALFA Spa chiede chiarimenti su due questioni distinte.
- In primo luogo, domanda se, nella determinazione della soglia minima di partecipazione agli utili richiesta dall’art. 168 TUIR, debba rilevare la struttura del capitale della società estera ALFA Holdings Inc., composta da azioni ordinarie e azioni privilegiate.
- In secondo luogo, chiede come vada applicato l’art. 168 TUIR alle sub-holding residenti in Stati black list, soprattutto quando le società controllate da tali sub-holding abbiano ottenuto o meno la disapplicazione della disciplina CFC.
La società ritiene che la quota di partecipazione agli utili debba essere calcolata in modo variabile a fine esercizio, sulla base dell’utile spettante per statuto rispetto all’utile complessivo, e non sugli utili effettivamente distribuiti. Quanto alle sub-holding, propone un’interpretazione analogica della circolare n. 36/2004, par. 2.3.5, e sostiene che l’applicazione dell’art. 168 alle sub-holding comporterebbe una doppia imposizione vietata dall’art. 163 TUIR.
Primo chiarimento: rilevanza delle azioni privilegiate e dei diritti agli utili
L’Agenzia precisa che l’art. 168 TUIR non recepisce tutte le ipotesi di collegamento previste dall’art. 2359, comma 3, c.c., ma considera solo le situazioni in cui la partecipazione, diretta o indiretta, agli utili della società localizzata in Paese black list raggiunge le soglie previste dalla norma.
Ne deriva che:
- rilevano tutte le partecipazioni agli utili uguali o superiori alle percentuali richieste dall’art. 168, a prescindere dai diritti di voto;
- nella determinazione della partecipazione devono essere considerate anche azioni prive di voto o con voto limitato, come le azioni privilegiate;
- il totale dei diritti di partecipazione agli utili va calcolato sommando quelli derivanti da azioni e altre forme di partecipazione con quelli previsti da clausole statutarie;
- non assumono rilievo gli utili conseguiti o distribuiti nel singolo esercizio.
L’Agenzia richiama la Relazione illustrativa al DM 7 agosto 2006, n. 268, secondo cui, per la determinazione della quota di partecipazione nella società estera, non assumono diretta rilevanza la partecipazione al capitale e i diritti di voto in assemblea.
Secondo chiarimento: impossibilità di applicare per analogia la participation exemption alle sub-holding
Sul secondo quesito, l’Agenzia respinge la possibilità di applicare per analogia i principi della participation exemption alle partecipazioni estere soggette agli articoli 167 e 168 TUIR.
La motivazione si fonda su due profili:
- manca una lacuna normativa, poiché la disciplina delle partecipazioni estere in Paesi a fiscalità privilegiata è già compiutamente regolata dagli articoli 167 e 168 TUIR e dai relativi decreti attuativi;
- manca l’identità di ratio, perché la participation exemption costituisce un regime ordinario di tassazione, mentre la normativa CFC ha funzione antielusiva e opera in deroga al regime ordinario.
L’Agenzia evidenzia inoltre che il diverso trattamento previsto dall’art. 87, comma 5, TUIR per le holding non può essere esteso alla disciplina CFC, poiché i decreti e gli articoli 167 e 168 non distinguono tra holding e altre società e tale mancanza di distinzione è considerata voluta.
Effetti della tassazione per trasparenza e limite alla doppia imposizione
Con riferimento alla pretesa doppia imposizione evocata dalla società istante, l’Agenzia afferma che il richiamo all’art. 163 TUIR non è pertinente. La tutela contro la doppia imposizione è invece prevista, per le società collegate ex art. 168 TUIR, dall’art. 3, comma 3, del DM 7 agosto 2006, n. 268.
Secondo tale disposizione:
- gli utili distribuiti dal soggetto non residente non concorrono al reddito complessivo del soggetto residente per la quota corrispondente ai redditi già tassati separatamente;
- se la partecipazione avviene tramite soggetti non residenti, la regola si applica agli utili distribuiti dal soggetto non residente direttamente partecipato;
- tali utili si presumono prioritariamente formati con quelli prodotti dall’impresa localizzata nello Stato o territorio a fiscalità privilegiata che risultino già distribuiti in precedenza.
L’Agenzia aggiunge che le imposte assolte in sede di tassazione per trasparenza del reddito delle società sub-holding non possono essere portate in detrazione rispetto a quelle assolte per altre società localizzate in Stati a fiscalità privilegiata. Il credito d’imposta per l’applicazione della normativa CFC è infatti riconoscibile solo nei limiti dell’art. 167, comma 7, TUIR, richiamato dall’art. 168, comma 1, TUIR, nonché dall’art. 3, comma 3, del DM n. 268/2006.
Conclusione operativa
La risoluzione conferma che, ai fini dell’art. 168 TUIR, il criterio decisivo è la partecipazione agli utili e non il diritto di voto o la sola partecipazione al capitale. Conferma altresì che non è consentito estendere in via analogica alle sub-holding la disciplina della participation exemption, né compensare liberamente imposte già assolte da altre società del gruppo al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla normativa CFC.
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