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Risoluzione

Risoluzione n. 233 del 22/08/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate riconosce applicabile ad ALFA S.p.A. il regime agevolativo del "bonus aggregazioni" per un conferimento d’azienda ex art. 176 TUIR, rilevando la sussistenza dei requisiti di soggettività, oggettività, temporalità, operatività e indipendenza. Il beneficio è ammesso nei limiti previsti dalla legge e resta fermo il rischio di decadenza in caso di ulteriori operazioni straordinarie o cessione dei beni nei quattro periodi d’imposta successivi.

Bonus aggregazioni per conferimento d'azienda ex L. 296/2006

Bonus aggregazioni per conferimento d’azienda ex L. 296/2006

La risoluzione esamina un’istanza di interpello presentata da ALFA S.p.A. in relazione a un conferimento di azienda da parte di BETA S.r.l., effettuato nell’ambito di un progetto di aggregazione aziendale. L’Amministrazione finanziaria valuta la possibilità di applicare il regime agevolativo previsto dai commi 242-249 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006, noto come "bonus aggregazioni".

Contesto dell’operazione

BETA S.r.l., operante nel commercio all’ingrosso di rottami, cascami e materiali di recupero metallici, intende conferire la propria azienda in ALFA S.p.A., con socio unico, con cui ha raggiunto un accordo economico di aggregazione. L’operazione viene prospettata come conferimento d’azienda ai sensi dell’art. 176 del TUIR, con richiesta di riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti dalla conferitaria.

La società descrive una situazione economico-patrimoniale fondata su valori di stima e indica che il plusvalore complessivo derivante dal conferimento sarebbe pari a circa euro 3.721.588, da allocare approssimativamente su macchinari, terreni e fabbricati e avviamento.

Dati economici indicati nell’istanza

Nell’istanza vengono riportati, tra gli altri, i seguenti elementi:

  • per BETA S.r.l.:
    • attività conferite stimate in circa euro 5.000.000;
    • passività conferite stimate in circa euro 2.000.000;
    • valore netto stimato di circa euro 3.000.000;
    • capitale sociale pari a euro 100.000;
    • valore netto fiscale pari a euro 1.278.412.
  • per ALFA S.p.A. prima dell’operazione:
    • valore netto di circa euro 7.500.000;
    • capitale sociale pari a euro 520.000;
    • valore netto fiscale pari a euro 692.726.

A seguito del conferimento, il capitale sociale della conferitaria aumenterebbe di euro 208.000, con sovraprezzo di euro 2.792.000. La compagine sociale post operazione sarebbe composta per il 71,5% da ALFA Holding S.p.A. e per il 28,5% da BETA S.r.l.

Soluzione prospettata dal contribuente

La società istante sostiene che nel caso concreto debbano applicarsi le disposizioni agevolative dei commi 242-245 della L. 296/2006, in quanto sarebbero soddisfatti i requisiti richiesti dalla norma. In particolare, la contribuente afferma che:

  • entrambe le società sono operative da almeno due anni;
  • tra le società non esistono rapporti di partecipazione, appartenenza al medesimo gruppo o vincoli di controllo ex art. 2359 c.c.;
  • tali condizioni sussistevano già nel biennio precedente l’operazione.

La società ritiene quindi riconoscibili fiscalmente, nei limiti di legge, i maggiori valori relativi ai beni strumentali materiali e all’avviamento iscritti dalla conferitaria.

Quadro normativo richiamato dall’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate ricorda che l’art. 1, commi 242-249, della L. 296/2006 ha introdotto un’agevolazione consistente nel riconoscimento fiscale gratuito, entro un limite complessivo di 5 milioni di euro, del disavanzo da concambio nelle fusioni e scissioni e del maggior valore iscritto dalla conferitaria nel caso di conferimento di azienda effettuato ai sensi dell’art. 176 TUIR.

Tale disciplina deroga al principio di neutralità previsto dagli artt. 172, 173 e 176 del DPR n. 917/1986 e mira a favorire i processi di aggregazione aziendale e la crescita dimensionale delle imprese.

Requisiti per accedere al beneficio

L’Amministrazione riepiloga i presupposti necessari per l’agevolazione:

  • requisito soggettivo: il soggetto risultante dall’operazione deve essere una società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperativa o di mutua assicurazione residente in Italia;
  • requisito oggettivo: l’aggregazione deve avvenire tramite fusione, scissione o conferimento d’azienda ai sensi dell’art. 176 TUIR;
  • requisito temporale: l’operazione deve essere effettuata nel corso del 2007 o del 2008;
  • requisito dell’operatività: le imprese partecipanti devono essere operative da almeno due anni, secondo un concetto che può essere valutato anche alla luce dell’art. 30 della L. 724/1994 sulle società di comodo;
  • requisito dell’indipendenza: le società non devono appartenere allo stesso gruppo, non devono essere collegate da rapporti di partecipazione e non devono essere controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto ai sensi dell’art. 2359 c.c.;
  • requisito dell’anzianità delle condizioni: le condizioni di operatività e indipendenza devono sussistere ininterrottamente nei due anni precedenti l’operazione.

Valutazione dell’Agenzia sulle condizioni concrete

L’Agenzia osserva che ALFA S.p.A. soddisfa il requisito soggettivo, poiché è una società per azioni, forma giuridica rientrante tra quelle ammesse dalla norma.

Ritiene inoltre soddisfatti il requisito oggettivo e quello temporale, poiché il processo di aggregazione si realizza mediante conferimento d’azienda ex art. 176 TUIR e l’operazione è programmata per il 2007 o 2008.

Quanto all’operatività, dall’esame dei bilanci e delle dichiarazioni dei redditi degli anni d’imposta 2004 e 2005 le società risultano operative anche ai fini dell’art. 30 della L. 724/1994; il requisito si considera tuttavia pienamente verificato solo a condizione che anche per l’anno d’imposta 2006, per il quale il bilancio non era ancora approvato, le società risultino operative.

Sul requisito dell’indipendenza, le società dichiarano di non essere legate da vincoli partecipativi e di non appartenere al medesimo gruppo ex art. 2359 c.c.; viene precisato che ALFA S.p.A. è controllata da ALFA Holding S.p.A., partecipata tramite interposizione fiduciaria da più soggetti, mentre BETA S.r.l. fa capo a tre soci persone fisiche distinti.

Esito dell’interpello

Sulla base dei fatti esposti nell’istanza, assunti come completi, veritieri e concretamente realizzati, l’Agenzia ritiene sussistenti i requisiti previsti dai commi 242-245 dell’art. 1 della L. 296/2006 e accoglie l’istanza.

ALFA S.p.A., in qualità di conferitaria, può quindi applicare il comma 243 e fruire del beneficio fiscale del cosiddetto "bonus aggregazioni".

Limiti e cause di decadenza

L’Agenzia richiama il comma 248 della L. 296/2006, secondo cui la società risultante dall’aggregazione decade dall’agevolazione se, nei primi quattro periodi d’imposta successivi all’operazione, pone in essere ulteriori operazioni straordinarie di cui al titolo III, capi III e IV, del TUIR, oppure cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi 242-249, salvo l’attivazione della procedura di cui all’art. 37-bis, comma 8, del DPR n. 600/1973.

Ulteriori poteri di controllo dell’Amministrazione

Resta inoltre impregiudicato il potere dell’Amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 37-bis, comma 2, del DPR n. 600/1973, di verificare l’eventuale presenza di ulteriori atti, fatti o negozi non rappresentati dall’istante che possano inserirsi in un più ampio disegno elusivo.

Conclusione operativa

La risoluzione conferma la possibilità di applicare il regime agevolativo al conferimento descritto, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge. Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori resta subordinato al rispetto dei requisiti sostanziali e temporali e alla successiva assenza di eventi che determinino la decadenza dal beneficio.

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