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Risoluzione

Risoluzione n. 236 del 23/08/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate ritiene che le somme richieste dal Comune per la celebrazione di matrimoni civili fuori dall’orario d’ufficio o in sedi comunali staccate non siano soggette a IVA, perché collegate a una funzione istituzionale di stato civile e non a prestazioni autonome commerciali. Di conseguenza, non sussiste obbligo di certificazione fiscale.

Trattamento IVA delle somme percepite da un Comune per matrimoni civili fuori orario o fuori municipio

Trattamento IVA delle somme percepite dal Comune per matrimoni civili fuori orario o fuori sede

La risoluzione esamina se le somme richieste da un Comune ai nubendi per la celebrazione del matrimonio civile fuori dall’orario d’ufficio o presso una sede comunale staccata dal municipio debbano essere assoggettate a IVA e se debbano essere certificate fiscalmente. L’Agenzia conclude per la non imponibilità IVA, valorizzando la natura istituzionale del servizio reso dal Comune.

Quesito posto dal Comune

Il Comune intende introdurre un corrispettivo a carico di chi voglia celebrare matrimoni civili:

  • fuori dall’orario d’ufficio, oppure
  • presso altra sede comunale staccata dal municipio.

Gli importi sarebbero determinati in modo forfetario sulla base dei maggiori costi sostenuti dall’ente, tra cui:

  • personale,
  • pulizie,
  • consumo di energia.

Il Comune precisa che tali somme sarebbero percepite a titolo di rimborso spese e che non verrebbero forniti servizi aggiuntivi, come addobbi floreali o servizio fotografico.

Il dubbio interpretativo riguarda:

  • l’assoggettamento o meno delle somme a IVA;
  • l’eventuale obbligo di certificazione ai fini tributari.

Soluzione interpretativa proposta dal Comune

Il Comune ritiene che gli importi riscossi non rientrino nel campo di applicazione dell’IVA, in quanto percepiti nello svolgimento di attività istituzionali oggettivamente non commerciali. Da tale impostazione deriva, secondo l’istante, anche l’assenza di obblighi di certificazione fiscale.

Inquadramento normativo del matrimonio civile e del servizio di stato civile

L’Agenzia richiama innanzitutto la disciplina civilistica del matrimonio:

  • l’art. 106 c.c. stabilisce che il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all’ufficiale dello stato civile competente per la pubblicazione;
  • l’art. 107 c.c. prevede che l’ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, legga agli sposi gli articoli del codice civile sui diritti e doveri dei coniugi (artt. 143, 144 e 147 c.c.), riceva le dichiarazioni di volontà e li dichiari uniti in matrimonio;
  • subito dopo la celebrazione, l’ufficiale dello stato civile compila l’atto di matrimonio nei registri dello stato civile.

La risoluzione richiama poi la normativa sugli enti locali e sullo stato civile:

  • l’art. 14 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) attribuisce al Comune la gestione del servizio di stato civile;
  • l’art. 1 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 dispone che ogni comune ha un ufficio dello stato civile e che il sindaco, quale ufficiale del Governo, o chi lo sostituisce, è ufficiale dello stato civile.

Da tale ricostruzione l’Agenzia deduce che la celebrazione del matrimonio civile rientra nelle funzioni di stato civile, svolte dal sindaco in veste di ufficiale del Governo.

Valutazione sulla natura delle somme richieste dal Comune

Nel caso concreto, il Comune consente la celebrazione:

  • fuori dall’orario d’ufficio, oppure
  • in immobili diversi da quelli ordinariamente adibiti alla funzione,

dietro pagamento di somme determinate in base ai maggiori costi sostenuti.

Secondo l’Agenzia, tali somme non sembrano remunerare prestazioni distinte e ulteriori rispetto alle funzioni pubblicistiche già ricomprese nel servizio di stato civile. In particolare, l’utilizzo di immobili di pregio di proprietà comunale e la collocazione della celebrazione in orario diverso da quello d’ufficio non assumono autonoma rilevanza tale da far emergere una prestazione commerciale separata.

Presupposto soggettivo IVA e conclusione dell’Agenzia

L’Agenzia richiama l’art. 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, evidenziando che il presupposto soggettivo IVA sussiste quando l’attività è svolta in forma d’impresa o con specifica organizzazione.

Nel caso esaminato, le prestazioni rese in connessione con la funzione istituzionale:

  • non appaiono autonome rispetto alla prestazione principale;
  • non sembrano integrare un’attività d’impresa;
  • non sembrano svolte con organizzazione tale da rilevare ai fini IVA.

Pertanto, l’Agenzia ritiene che non si realizzino i presupposti per l’assoggettamento a IVA delle somme percepite dal Comune.

Effetti sul piano della certificazione fiscale

Coerentemente con l’esclusione dell’IVA, la risoluzione accoglie l’impostazione del Comune secondo cui, per tali somme, non sussiste un obbligo di certificazione ai fini fiscali.

Esito finale

La risposta dell’Agenzia conclude che le somme percepite dal Comune per la celebrazione di matrimoni civili fuori dall’orario d’ufficio o in sede comunale staccata dal municipio:

  • non sono soggette a IVA;
  • non devono essere certificate ai fini tributari.

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