Sentenza del 20/02/2019 n. 864 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Corte di Cassazione - Sentenza di rinvio - Mancata riassunzione - Emissione cartella di pagamento - Istanza di autotutela - Parziale accoglimento - Legittimità del rifiuto opposto - Sindacabilità - Fondatezza della pretesa impositiva - Insindacabilità -
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il diniego, solo parzialmente favorevole, dell'istanza di autotutela relativa a una cartella di pagamento emessa dopo l'estinzione del precedente giudizio per mancata riassunzione a seguito di una sentenza di rinvio della Corte di Cassazione. Ha sostenuto che l'avviso di accertamento originario fosse illegittimo per violazione del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, e che lo sgravio parziale disposto dall'Ufficio costituisse un nuovo atto sostitutivo, tale da consentire il riesame anche dei rilievi impositivi residui.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha respinto l'appello e confermato il rigetto dell'impugnazione. Ha ritenuto che, quando l'atto impositivo è divenuto definitivo, il contribuente possa contestare il rifiuto di autotutela soltanto sotto il profilo della legittimità dell'esercizio del potere amministrativo, non anche per ottenere una nuova valutazione della fondatezza della pretesa tributaria. Il parziale accoglimento dell'istanza e il conseguente sgravio non hanno trasformato l'atto in un nuovo atto impositivo suscettibile di riesame integrale. La società è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in 6.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
termine dilatorio di 60 giorni
La società ha invocato la violazione del termine dilatorio successivo ad accessi, verifiche o ispezioni presso i locali del contribuente. Tuttavia, tale questione non poteva essere utilizzata per ottenere, tramite l'impugnazione del diniego di autotutela, un nuovo esame nel merito di un atto impositivo ormai definitivo.
Principi giurisprudenziali sull'autotutela tributaria
Cass. SS.UU. nn. 2870/2009 e 3698/2009; Cass. nn. 7616/2018, 1965/2018 e 18999/2018
Il rifiuto, anche parziale, di annullare in autotutela un atto impositivo definitivo è impugnabile limitatamente alla verifica della legittimità del comportamento dell'Amministrazione. Il giudice non può sostituirsi all'Amministrazione né riesaminare senza limiti la fondatezza della pretesa tributaria, perché ciò comprometterebbe la certezza dei rapporti giuridici e consentirebbe un riesame indefinito degli atti definitivi.
Massime di principio
- L'impugnazione del diniego di autotutela non riapre automaticamente i termini per contestare nel merito un avviso di accertamento o una cartella ormai definitivi.
- Il contribuente può contestare il rifiuto di autotutela per vizi propri, carenza o illogicità della motivazione, violazione delle regole procedimentali o uso illegittimo del potere discrezionale, ma non può normalmente chiedere al giudice una nuova valutazione della fondatezza dell'imposizione.
- Il parziale sgravio o accoglimento dell'istanza non implica necessariamente l'emissione di un nuovo atto impositivo: occorre verificare se l'Amministrazione abbia realmente sostituito l'atto originario oppure si sia limitata a correggerlo in autotutela.
- Le questioni relative alla validità dell'atto originario devono essere fatte valere nei termini e attraverso gli ordinari strumenti di impugnazione; l'autotutela non costituisce, di regola, un rimedio alternativo per recuperare termini scaduti.
- Il giudice tributario può controllare la legittimità del rifiuto amministrativo, ma non può imporre all'Amministrazione l'annullamento dell'atto definitivo solo perché ritiene fondata la contestazione tributaria del contribuente.
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