Sentenza n. 3661/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato derivante dalla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sez. Lavoro, del 30 giugno 2022, n. 3492, nella causa iscritta al r.g. n. 4669/2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sez. Lavoro, n. 3492 del 30 giugno 2022, nonostante la precedente sentenza di ottemperanza del TAR n. 2939 del 6 maggio 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un'ulteriore fase di ottemperanza deducendo il perdurante inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza civile che lo aveva condannato al pagamento di € 2.309,83, nonché rispetto alla precedente sentenza del TAR che aveva dichiarato l'obbligo di esecuzione, imposto il pagamento degli interessi, del contributo unificato e delle spese di registrazione, e nominato un commissario ad acta. La ricorrente ha rappresentato che, nonostante l'istanza rivolta al commissario, non era stato esercitato il potere sostitutivo, chiedendo la sostituzione del commissario e la condanna dell'Amministrazione a una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, lett. e), c.p.a. Il TAR aveva richiesto chiarimenti documentati al Ministero e al commissario, ma nessuno dei due aveva ottemperato all'ordinanza istruttoria.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza. Ha ritenuto provate le circostanze dedotte dalla ricorrente, poiché l'Amministrazione non aveva ottemperato neppure all'ordinanza istruttoria e non aveva fornito giustificazioni sul perdurante inadempimento. Ha quindi revocato la nomina del precedente commissario ad acta e nominato il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, assegnandogli il termine di 60 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore, per dare integrale esecuzione al giudicato. Il nuovo commissario dovrà disporre il pagamento di € 2.309,83, degli interessi decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza civile fino al soddisfo, nonché del contributo unificato e delle spese di registrazione della sentenza civile. È stata inoltre accolta la domanda di penalità di mora, determinata nella misura degli interessi legali sull'importo complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta agli interessi già dovuti. La penalità decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, e termina con l'adempimento spontaneo tardivo oppure con l'effettivo insediamento del nuovo commissario ad acta. Il termine finale è stato fissato nell'insediamento del commissario perché, da quel momento, viene meno la funzione compulsiva dell'astreinte, pur permanendo in capo all'Amministrazione il potere concorrente di eseguire il giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 1.000, oltre IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di adottare le misure necessarie per l'esecuzione del giudicato, inclusa la condanna al pagamento di una penalità di mora secondo criteri di non manifesta iniquità.
art. 1 c.p.a.
La penalità di mora è applicata in funzione dell'effettività della tutela giurisdizionale.
Adunanza Plenaria Consiglio di Stato, n. 8/2021
L'Amministrazione non perde il potere di provvedere dopo l'insediamento del commissario ad acta; si realizza una situazione di esercizio concorrente del potere amministrativo e commissariale.
Adunanza Plenaria Consiglio di Stato, n. 7/2019
La penalità di mora ha natura composita, con funzione di stimolo e sanzione; l'insediamento del commissario fa venir meno la funzione di stimolo e costituisce il limite temporale coerente per la sua applicazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il persistente inadempimento dell'Amministrazione e del commissario ad acta già nominato può giustificare la revoca della precedente nomina e la designazione di un nuovo commissario, al quale devono essere assegnati gli incombenti necessari per l'integrale esecuzione del giudicato e un termine per provvedere.
- La mancata risposta dell'Amministrazione agli incombenti istruttori disposti dal giudice dell'ottemperanza consente di ritenere provate, in assenza di elementi contrari, le circostanze di fatto dedotte dalla parte circa il perdurante inadempimento.
- La penalità di mora ex art. 114 c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, in aggiunta agli interessi già dovuti, quando l'Amministrazione non abbia fornito giustificazioni al ritardo e la misura rispetti il criterio della non manifesta iniquità.
- Quando viene nominato un commissario ad acta, la penalità di mora deve cessare, di regola, con l'effettivo insediamento del commissario, poiché da tale momento viene meno la funzione compulsiva dell'astreinte, pur restando l'Amministrazione titolare di un potere concorrente di esecuzione.
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