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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11212/2025 del 28/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva accolto l'opposizione dell'associazione sportiva dilettantistica all'avviso di addebito contributivo. Ha inoltre condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (associazione sportiva)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'ente previdenziale aveva richiesto a un'associazione sportiva dilettantistica il pagamento di contributi alla Gestione ex ENPALS, ritenendo dovuti i contributi in relazione a 147 collaboratori impiegati in servizi di animazione turistico-sportiva. In primo e secondo grado l'opposizione dell'associazione era stata accolta e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto della pretesa contributiva. In cassazione l'ente previdenziale ha proposto tre censure: (1) violazione dell'art. 5 d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 3, comma 1, n. 2, d.lgs. C.p.S. n. 708/1947, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente assunto un parametro normativo fiscale estraneo alla disciplina contributiva; (2) violazione delle medesime disposizioni per avere la Corte territoriale ritenuto che i compensi derivassero da prestazioni riconducibili all'attività sportiva dilettantistica e prive del requisito della professionalità; (3) violazione degli artt. 3 d.lgs. C.p.S. n. 708/1947 e 67, comma 1, lett. m), T.U.I.R., per avere escluso l'assoggettamento a contribuzione dei compensi perché inferiori alla soglia di 7.500 euro annui. La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i motivi perché strettamente connessi e ha ritenuto corretta la decisione di merito, valorizzando che l'attività svolta era inserita in un progetto di promozione sportivo-motoria, che le prestazioni erano brevi e non continuative, e che i compensi erano qualificabili come rimborsi spese entro la soglia fiscale allora rilevante, senza carattere professionale. La Corte ha quindi affermato che, per le prestazioni sportive dilettantistiche rese in favore di enti sportivi della stessa natura, la corresponsione di compensi qualificabili come redditi diversi e fiscalmente neutri entro la soglia di legge non determina contribuzione alla Gestione ex ENPALS, purché la prestazione sia resa nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e non abbia natura professionale.

Norme richiamate

  • art. 5 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dal ricorrente come parametro asseritamente erroneo; la Corte ne esclude la pertinenza rispetto alla vicenda contributiva.

  • art. 5 d.P.R. n. 633/1973

    Norma richiamata nei motivi, ma il testo sembra riportarla per errore materiale; la Corte non la utilizza come base decisoria.

  • art. 3, comma 1, n. 2, d.lgs. C.p.S. n. 708/1947

    La Corte ribadisce che l'assoggettamento alla contribuzione ex ENPALS non riguarda, nel caso concreto, le prestazioni sportive dilettantistiche rese da soggetti non qualificabili come animatori in strutture ricettive connesse all'attività turistica.

  • art. 67, comma 1, lett. m), T.U. n. 917/1986

    Richiamato per la qualificazione fiscale dei compensi come redditi diversi; i compensi entro la soglia prevista erano fiscalmente neutri e, nel caso di specie, non hanno comportato contribuzione.

  • art. 69, comma 2, T.U.I.R.

    La soglia di 7.500 euro annui, vigente ratione temporis, è valorizzata come limite entro il quale i compensi sono fiscalmente neutri e, se corrisposti per attività sportive dilettantistiche non professionali, non determinano contribuzione ex ENPALS.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il termine per il deposito dell'ordinanza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Le prestazioni rese nell'ambito di attività sportive dilettantistiche non sono automaticamente soggette a contribuzione alla Gestione ex ENPALS: occorre verificare in concreto la natura dell'attività, la professionalità della prestazione e il corretto inquadramento del rapporto.
  • Quando i compensi corrisposti per attività sportive dilettantistiche sono riconducibili ai redditi diversi e, nel regime ratione temporis applicabile, restano entro la soglia di esenzione fiscale, essi non comportano di per sé obblighi contributivi, se manca il carattere professionale della prestazione.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura di violazione di legge non può fondarsi su un parametro normativo estraneo alla fattispecie, se il giudice di merito ha già correttamente accertato i fatti rilevanti ai fini dell'obbligazione contributiva.
  • La qualificazione previdenziale di un rapporto dipende dall'effettivo contenuto delle prestazioni e dal loro inserimento in un progetto sportivo dilettantistico, non dal solo nomen iuris attribuito dalle parti o dall'ente impositore.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

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