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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-760/19

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 4 febbraio 2021. — JCM Europe (UK) Ltd contro Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber). — Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione doganale – Voci 8472 e 9031 – Validatore di banconote e casse per contanti – Dispositivo destinato a essere integrato in un apparecchio ospite e collegato a un sistema di controllo centrale esterno – Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1760 – Validità. — Causa C-760/19

Giurisprudenza europea62019CJ0760

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, su rinvio del First-tier Tribunal britannico, ha esaminato la validità del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1760 relativo alla classificazione di un apparecchio validatore di banconote con casse per contanti. Ha ritenuto che la Commissione non avesse ecceduto i propri poteri classificando il prodotto nella voce 8472 della nomenclatura combinata, poiché il dispositivo non si esaurisce in una funzione di controllo, ma svolge più funzioni connesse alla gestione dei contanti e al pagamento nell’ambito dell’apparecchio ospite. Ne è seguita la conferma della validità del regolamento impugnato.

Validità del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1760 sulla classificazione doganale di un validatore di banconote con casse per contanti nella voce NC 8472 anziché nella voce NC 9031

La questione giuridica

Se il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1760 sia invalido nella parte in cui classifica un apparecchio composto da un validatore di banconote e da casse per contanti nella sottোভoce 8472 90 70 della nomenclatura combinata, anziché nella sottovoce 9031 49 90, per avere: limitato indebitamente la portata della voce 9031, esteso indebitamente la portata della voce 8472, tenuto conto di elementi inammissibili e non considerato correttamente le note esplicative, le voci NC e le regole generali di interpretazione.

Principio di diritto

La Corte ha dichiarato che l’esame delle questioni non ha rivelato elementi idonei a invalidare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1760: la Commissione, nell’esercizio del suo ampio potere discrezionale in materia di classificazione tariffaria, poteva classificare il dispositivo composto da validatore di banconote e casse per contanti nella voce 8472 della NC e non nella voce 9031, senza modificare la portata delle voci doganali del sistema armonizzato; il dispositivo svolge più funzioni complementari con funzione principale di gestione/pagamento tramite l’apparecchio ospite, e non è un mero strumento di misura o controllo.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CEE) n. 2658/87
  • Regolamento (UE) n. 952/2013
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1754
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1760
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821

Validità del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1760 sulla classificazione di un validatore di banconote con casse per contanti

La causa nasce da un rinvio pregiudiziale del First-tier Tribunal (Tax Chamber) del Regno Unito, chiamato a pronunciarsi sulla validità di un regolamento di esecuzione della Commissione in materia di classificazione doganale. Il prodotto controverso è l’iPRO-RC, dispositivo composto da un validatore di banconote e da casse per contanti, destinato a essere integrato in apparecchi ospite come distributori automatici, macchine da gioco e parchimetri.

Fatti e procedimento principale

JCM Europe (UK) Ltd importava l’iPRO-RC e contestava la classificazione doganale adottata dall’amministrazione britannica. In origine il prodotto era stato classificato nella voce 9031 49 90 della nomenclatura combinata; successivamente, a seguito dell’adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1760, la classificazione è stata ricondotta alla voce 8472 90 70, poi divenuta 8472 90 90 dal 1 gennaio 2017 per effetto del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821. Il giudice del rinvio ha rilevato che l’apparecchio contiene tre componenti principali, racchiusi in uno chassis, ed è collegato a un sistema di controllo centrale esterno. Il dispositivo verifica l’autenticità delle banconote mediante tecniche ottiche e magnetiche, trasmette l’esito al sistema centrale e, se del caso, smista, conserva o eroga le banconote.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il regolamento (CEE) n. 2658/87, che contiene la nomenclatura combinata;
  • le regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della NC;
  • la sezione XVI della NC, in particolare la nota 1, lettera m), e le note 3 e 4;
  • il capitolo 90 della NC, in particolare la nota 3;
  • la voce 8472 della NC, relativa alle altre macchine e apparecchi per ufficio;
  • la voce 9031 della NC, relativa a strumenti, apparecchi e macchine di misura o controllo;
  • il regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare gli articoli 57, 58 e 285;
  • il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1760, oggetto del controllo di validità.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice nazionale chiedeva se il regolamento di esecuzione 2016/1760 fosse invalido perché:

  • avrebbe limitato indebitamente la portata della voce 9031;
  • avrebbe esteso indebitamente la portata della voce 8472;
  • avrebbe considerato elementi inammissibili;
  • non avrebbe dato corretta applicazione alle note esplicative, alle voci NC e alle regole generali di interpretazione. In sostanza, la controversia ruotava attorno all’alternativa tra classificazione come strumento di controllo/misura o come apparecchiatura per ufficio con funzione prevalente di gestione dei contanti.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale nel precisare il contenuto delle voci doganali, pur senza poter modificare il contenuto e la portata delle voci stabilite sulla base del sistema armonizzato. Il criterio decisivo resta quello delle caratteristiche e delle proprietà oggettive della merce, desunte dal testo delle voci e dalle note di sezione o di capitolo; la destinazione può rilevare solo se inerente al prodotto. Le note esplicative del SA e della NC, pur non vincolanti, sono strumenti interpretativi importanti. Quanto alla voce 9031, la Corte osserva che essa riguarda strumenti e apparecchi di misura o controllo non altrove specificati nel capitolo 90, mentre il capitolo 90 è in generale caratterizzato da strumenti di notevole precisione, spesso impiegati in ambiti scientifici o tecnici particolari. La voce 8472, invece, ha una portata ampia e comprende macchine per ufficio in senso lato, incluse quelle che trattano denaro. Applicando tali criteri all’iPRO-RC, la Corte rileva che il dispositivo non svolge soltanto una funzione di verifica dell’autenticità delle banconote, ma anche funzioni di smistamento, ripartizione, stoccaggio ed erogazione delle banconote, tutte funzionali al pagamento tramite l’apparecchio ospite. La funzione principale non è quindi il controllo in sé, bensì la gestione del pagamento e dei contanti nell’ambito del sistema in cui il dispositivo è integrato. La Corte respinge anche l’argomento relativo alla nota 1, lettera m), della sezione XVI: il fatto che il regolamento non la menzioni espressamente non comporta invalidità, perché la motivazione di un atto non deve contenere tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, purché consenta di comprendere il ragionamento seguito. Analogamente, la nota 3 del capitolo 90, che rinvia alle note 3 e 4 della sezione XVI, non impedisce la classificazione nella voce 8472, poiché il dispositivo è una macchina con più funzioni e con elementi distinti che operano congiuntamente; la sua funzione principale è il pagamento tramite l’apparecchio ospite, non la semplice verifica delle banconote.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che, classificando il dispositivo nella voce 8472 della NC e non nella voce 9031, la Commissione non ha modificato il contenuto o la portata delle voci doganali rilevanti. Di conseguenza, dall’esame delle questioni non emergono elementi tali da invalidare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1760.

Principi affermati

La pronuncia conferma che, in materia di classificazione tariffaria, la Commissione può adottare atti di esecuzione purché resti entro la portata delle voci della nomenclatura combinata e del sistema armonizzato. Un dispositivo integrato in un apparecchio ospite, che verifichi banconote ma svolga anche funzioni di smistamento, stoccaggio ed erogazione dei contanti per consentire il pagamento, può essere correttamente classificato nella voce 8472 come macchina per ufficio in senso lato, e non nella voce 9031 come mero strumento di controllo.

Come è indicizzato

Materieunione doganaleclassificazione doganalenomenclatura combinatatariffa doganale comunevalidità degli atti della commissione

Testo integrale

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