Corte di giustizia, Sentenza C-555/19
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 febbraio 2021. — Fussl Modestraße Mayr GmbH contro SevenOne Media GmbH e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Stuttgart. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2010/13/UE – Fornitura di servizi di media audiovisivi – Articolo 4, paragrafo 1 – Libera prestazione di servizi – Parità di trattamento – Articolo 56 TFUE – Articoli 11 e 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Comunicazione commerciale audiovisiva – Normativa nazionale che vieta alle emittenti televisive di inserire nei loro programmi trasmessi in tutto il territorio nazionale pubblicità televisive la cui diffusione sia limitata a un livello regionale. — Causa C-555/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato una norma tedesca che vieta la pubblicità televisiva regionale all’interno di programmi diffusi a livello nazionale. Ha escluso che la misura rientri nell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE, ma ha riconosciuto che essa può incidere sulla libera prestazione di servizi, pur potendo essere giustificata dalla tutela del pluralismo dei media. La compatibilità concreta dipende dalla verifica del giudice nazionale circa coerenza e proporzionalità della disciplina, soprattutto rispetto alla concorrenza con la pubblicità su Internet.
Compatibilità con il diritto UE del divieto tedesco di inserire, nei programmi televisivi nazionali, pubblicità limitata a livello regionale.
La questione giuridica
Se l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE, l’articolo 56 TFUE, il principio generale di parità di trattamento e l’articolo 11 della Carta ostino a una normativa nazionale che vieta alle emittenti televisive di trasmettere, nei programmi diffusi su tutto il territorio nazionale, pubblicità televisive la cui diffusione sia limitata a livello regionale; se rilevi la presenza di una clausola nazionale di autorizzazione non attuata; e se, alla luce dell’articolo 10 CEDU, l’articolo 11 della Carta imponga un esito diverso.
Principio di diritto
La Corte ha stabilito che il diritto dell’Unione non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale che vieti alle emittenti televisive di inserire nei programmi trasmessi su tutto il territorio nazionale pubblicità televisive destinate a una diffusione soltanto regionale. Tale disciplina non rientra nell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE, ma può costituire una restrizione alla libera prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 56 TFUE; essa è tuttavia giustificabile dall’obiettivo di tutela del pluralismo dei media a livello regionale e locale, purché sia coerente, idonea e proporzionata, verifica rimessa al giudice nazionale. La Corte ha inoltre ritenuto che l’articolo 11 della Carta non vi osti e che l’articolo 20 della Carta non sia violato salvo che la normativa crei una disparità di trattamento ingiustificata rispetto ai fornitori di pubblicità su Internet, circostanza anch’essa da verificare dal giudice del rinvio.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 56 TFUE
- Articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE
- Articolo 1, paragrafo 1, lettere e), g), h) e i), della direttiva 2010/13/UE
- Considerando 5, 8, 41 e 83 della direttiva 2010/13/UE
- Articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 52, paragrafi 1 e 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 10 CEDU
- Articolo 252 TFUE
- Articolo 83 del regolamento di procedura della Corte
- Articoli da 19 a 26 della direttiva 2010/13/UE
Divieto di pubblicità televisiva regionale nei programmi nazionali
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Landgericht Stuttgart in una controversia tra una società austriaca inserzionista e società tedesche operanti nel settore della commercializzazione pubblicitaria televisiva. La questione verte sulla compatibilità con il diritto dell’Unione del divieto, previsto dal diritto tedesco, di inserire in programmi trasmessi su scala nazionale pubblicità televisiva limitata a un solo Land.
Fatti e procedimento principale
La Fussl Modestraße Mayr GmbH aveva concluso con SevenOne Media GmbH un contratto per la diffusione, nel solo Land di Baviera, di pubblicità televisiva per prodotti di moda da inserire nei programmi dell’emittente nazionale ProSieben. SevenOne Media si è rifiutata di eseguire il contratto, richiamando il divieto contenuto nell’articolo 7, paragrafo 11, del RStV, secondo cui la diffusione di pubblicità in una sola parte del territorio nazionale, nell’ambito di un programma autorizzato per diffusione nazionale, è lecita solo se autorizzata dalla legge del Land interessato. Il giudice del rinvio ha ritenuto che la disposizione potesse incidere sulla libera prestazione di servizi, sulla libertà di espressione e informazione e sul principio di parità di trattamento.
Questioni pregiudiziali
Il Landgericht Stuttgart ha chiesto, in sostanza, se:
- l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE, l’articolo 56 TFUE e il principio di parità di trattamento ostino al divieto nazionale;
- la risposta cambi in presenza di una clausola che consenta un’autorizzazione legislativa regionale, anche se non utilizzata;
- l’articolo 11 della Carta, alla luce dell’articolo 10 CEDU, imponga un esito diverso.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la direttiva 2010/13/UE, soprattutto i considerando 5, 8, 41 e 83 e l’articolo 4, paragrafo 1;
- le definizioni di servizi di media audiovisivi, radiodiffusione televisiva e comunicazione commerciale audiovisiva di cui all’articolo 1, paragrafo 1;
- l’articolo 56 TFUE;
- gli articoli 11 e 20 della Carta;
- gli articoli 51, paragrafo 1, e 52, paragrafi 1 e 3, della Carta;
- l’articolo 10 CEDU, richiamato dal giudice nazionale come parametro interpretativo.
Esclusione dell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE
La Corte afferma che l’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), della direttiva, relativo alla nozione di radiodiffusione televisiva e alla "visione simultanea" dei programmi, non impone agli Stati membri di garantire che anche la pubblicità inserita in programmi nazionali sia diffusa su tutto il territorio nazionale. Inoltre, l’articolo 4, paragrafo 1, consente agli Stati membri di adottare norme più dettagliate o più rigorose nei settori coordinati dalla direttiva, ma la disposizione tedesca in esame non riguarda una materia disciplinata dagli articoli da 19 a 26 della direttiva né è diretta specificamente alla tutela dei telespettatori contro la pubblicità eccessiva. Per questo motivo, la misura non è qualificabile come norma più rigorosa o più particolareggiata ai sensi della direttiva.
Restrizione alla libera prestazione di servizi e sua giustificazione
La Corte considera che il divieto nazionale costituisca una restrizione alla libera prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 56 TFUE, perché ostacola l’accesso al mercato tedesco degli inserzionisti stabiliti in altri Stati membri e limita le prestazioni rese dalle emittenti televisive. Tuttavia, la restrizione può essere giustificata da un motivo imperativo di interesse generale: la tutela del pluralismo dei media, in particolare a livello regionale e locale. La Corte ricorda che tale obiettivo è riconosciuto sia dalla propria giurisprudenza sia dall’articolo 11, paragrafo 2, della Carta. La verifica decisiva è però rimessa al giudice nazionale, che deve accertare se la norma sia davvero coerente e sistematica e se non vada oltre quanto necessario. In particolare, occorre controllare se la disciplina tedesca sia coerente nonostante il fatto che pubblicità regionali su Internet non sembrino soggette al medesimo divieto, e se esista un rischio reale e concreto di sottrazione di introiti alle emittenti regionali e locali tale da comprometterne il finanziamento e la sostenibilità.
Rilevanza della clausola di apertura e del mancato utilizzo
La Corte osserva che la presenza, nell’articolo 7, paragrafo 11, del RStV, di una clausola che consente ai Länder di prevedere un regime autorizzatorio meno restrittivo non elimina di per sé la restrizione, perché si tratta di una facoltà non ancora esercitata. Tuttavia, tale clausola può incidere sulla valutazione di proporzionalità: se il regime autorizzatorio potesse essere adottato e applicato in modo effettivo preservando comunque il pluralismo dei media, il divieto assoluto potrebbe risultare eccessivo.
Libertà di espressione e di informazione ai sensi dell’articolo 11 della Carta
La Corte riconosce che il divieto incide sulla libertà di espressione e informazione delle emittenti e degli inserzionisti, in particolare sulla libertà dei media e di radiodiffusione. Tuttavia, la limitazione è prevista dalla legge, non incide sul contenuto essenziale della libertà, persegue un obiettivo di interesse generale riconosciuto dall’Unione e appare giustificata dal bilanciamento tra libertà commerciale e tutela del pluralismo dei media. Per tali ragioni, l’articolo 11 della Carta non osta, in linea di principio, alla misura nazionale in questione.
Principio di parità di trattamento dell’articolo 20 della Carta
La Corte afferma che la disciplina può porre problemi rispetto alla parità di trattamento solo se le emittenti televisive nazionali e i fornitori di pubblicità su Internet si trovino in situazioni comparabili e siano trattati in modo diverso senza giustificazione oggettiva. La comparabilità e l’eventuale giustificazione della differenza di trattamento devono essere valutate dal giudice nazionale alla luce dell’oggetto e dello scopo della norma. La Corte sottolinea che l’analisi coincide, in sostanza, con quella svolta per verificare la giustificazione della restrizione alla libera prestazione di servizi.
Dispositivo
La Corte conclude che:
- l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE e l’articolo 11 della Carta non ostano al divieto nazionale;
- l’articolo 56 TFUE non osta a tale divieto, purché esso sia idoneo a tutelare il pluralismo dei media e proporzionato, valutazione rimessa al giudice del rinvio;
- l’articolo 20 della Carta non osta alla normativa, salvo che essa determini una disparità di trattamento ingiustificata rispetto ai fornitori di pubblicità su Internet, verifica anch’essa demandata al giudice nazionale.
Indicazioni operative per il professionista
La sentenza è rilevante per la valutazione di modelli pubblicitari territorialmente segmentati nel settore audiovisivo. Il punto centrale è che una disciplina nazionale che protegga il finanziamento delle emittenti regionali può essere compatibile con il diritto UE, ma solo se il legislatore dimostra coerenza regolatoria e proporzionalità concreta. In pratica, il contenzioso si sposta sulla prova del mercato rilevante, della concorrenza con Internet e del nesso tra divieto e tutela del pluralismo.
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