Corte di giustizia, Sentenza C-324/19
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 4 febbraio 2021. — eurocylinder systems AG contro Hauptzollamt Hamburg. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg. — Rinvio pregiudiziale – Politica commerciale comune – Dazi antidumping – Regolamento (CE) n. 384/96 – Articolo 3, paragrafo 9 – Minaccia di un pregiudizio notevole – Fattori – Articolo 9, paragrafo 4 – Regolamento (CE) n. 926/2009 – Importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese – Invalidità. — Causa C-324/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato, in sede di rinvio pregiudiziale, la validità del regolamento n. 926/2009 che imponeva dazi antidumping definitivi sui tubi senza saldatura in acciaio originari della Cina. Ha ritenuto ricevibile l’eccezione di invalidità sollevata da un importatore che non avrebbe potuto impugnare direttamente il regolamento. Nel merito, la Corte ha censurato la valutazione del Consiglio sulla vulnerabilità dell’industria dell’Unione e sull’esistenza di una minaccia di pregiudizio notevole, giudicando non supportate dai dati disponibili le conclusioni tratte. Di conseguenza, il regolamento è stato dichiarato invalido.
Validità del regolamento antidumping n. 926/2009 relativo ai tubi senza saldatura in acciaio originari della RPC, alla luce dei criteri per accertare la minaccia di pregiudizio notevole.
La questione giuridica
Se il regolamento (CE) n. 926/2009 sia valido, in particolare nella parte in cui il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulla base dell’articolo 9, paragrafo 4, e dell’articolo 3, paragrafo 9, del regolamento di base n. 384/96, avendo ritenuto sussistente una minaccia di pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione.
Principio di diritto
Un regolamento antidumping definitivo è invalido se, nel momento della sua adozione, il Consiglio conclude per l’esistenza di una minaccia di pregiudizio notevole senza che tale conclusione sia sorretta da fatti idonei e da una corretta applicazione dei fattori tassativamente rilevanti dell’articolo 3, paragrafo 9, del regolamento di base. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il Consiglio avesse commesso un errore manifesto di valutazione nel riconoscere una situazione di vulnerabilità dell’industria dell’Unione e, soprattutto, nel ritenere provata una minaccia imminente di pregiudizio notevole, sicché il regolamento n. 926/2009 è stato dichiarato invalido.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 384/96
- Articolo 1 del regolamento (CE) n. 384/96
- Articolo 3 del regolamento (CE) n. 384/96
- Articolo 6 del regolamento (CE) n. 384/96
- Articolo 7 del regolamento (CE) n. 384/96
- Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96
- Articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96
- Regolamento (CE) n. 289/2009
- Regolamento (CE) n. 926/2009
- Regolamento (CE) n. 1225/2009
- Regolamento (UE) 2016/1036
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272
- Decisione di esecuzione (UE) 2018/928
- Articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
Validità del regolamento antidumping n. 926/2009 sui tubi senza saldatura in acciaio originari della RPC
La causa riguarda un rinvio pregiudiziale del Finanzgericht Hamburg relativo alla validità del regolamento (CE) n. 926/2009, con cui il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese. Il contenzioso nasce da una domanda di restituzione del dazio presentata dall’importatrice eurocylinder systems AG nei confronti dell’autorità doganale tedesca.
Contesto normativo rilevante
La pronuncia si fonda sul regolamento di base n. 384/96, in particolare sugli articoli 1, 3, 6, 7, 9, paragrafo 4, e 11, paragrafo 2. Centrale è l’articolo 3, paragrafo 9, che disciplina la minaccia di un pregiudizio notevole: tale minaccia deve essere accertata sulla base di fatti, e non di mere congetture, considerando i fattori elencati dalla norma, tra cui incremento delle importazioni, capacità esportatrice, prezzi e scorte. La Corte richiama anche il regolamento provvisorio n. 289/2009, il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 e la decisione di esecuzione (UE) 2018/928, adottati in fasi successive della medesima vicenda antidumping.
Procedimento principale e questione pregiudiziale
La eurocylinder aveva importato nel 2014 tubi provenienti dalla RPC e aveva versato il dazio antidumping applicato dall’autorità doganale in base al regolamento n. 926/2009. Dopo il rigetto della richiesta di rimborso, ha impugnato la decisione dinanzi al giudice tedesco sostenendo che il regolamento fosse invalido con effetto erga omnes, alla luce della sentenza del Tribunale nella causa Hubei Xinyegang Steel/Consiglio, poi confermata dalla Corte in appello. Il giudice del rinvio ha chiesto in sostanza se il regolamento fosse valido.
Ricevibilità del rinvio e legittimazione a eccepire l’invalidità
La Corte ha anzitutto affermato che l’annullamento parziale del regolamento ottenuto dalla Hubei non aveva eliminato automaticamente gli effetti delle altre disposizioni, efficaci nei confronti di soggetti diversi. Ha poi ricordato il principio secondo cui un soggetto può eccepire davanti al giudice nazionale l’invalidità di un atto dell’Unione se non avrebbe potuto impugnarlo direttamente ai sensi dell’articolo 263 TFUE. Poiché eurocylinder non era stata coinvolta nell’inchiesta antidumping, non era menzionata nel regolamento e non risultava neppure come importatore associato, la Corte ha confermato che non avrebbe avuto legittimazione ad agire in annullamento; il rinvio è quindi ricevibile.
Ragionamento della Corte sulla validità del regolamento
La Corte ribadisce che, in materia di difesa commerciale, le istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale, ma il controllo giurisdizionale resta pieno quanto alla correttezza dei fatti, all’assenza di errore manifesto e al rispetto delle regole procedurali. Inoltre, la minaccia di pregiudizio deve essere valutata alla data di adozione del regolamento, pur potendo i dati successivi al periodo d’inchiesta essere usati per confermare o smentire le previsioni.
1. Situazione di vulnerabilità dell’industria dell’Unione
Il Consiglio aveva confermato la tesi della Commissione secondo cui l’industria dell’Unione, pur non avendo subito un pregiudizio notevole nel periodo d’inchiesta, versava in una situazione di vulnerabilità. La Corte rileva però che tale conclusione non era sorretta da elementi concreti: la quota di mercato dell’industria dell’Unione restava elevata, le vendite e i prezzi aumentavano, e gli investimenti crescevano sensibilmente. L’idea di una mancata ripresa dalle precedenti pratiche di dumping non trovava riscontro nei dati.
2. Minaccia di pregiudizio notevole
La Corte esamina poi i quattro fattori dell’articolo 3, paragrafo 9:
- quanto al volume delle importazioni, i dati successivi al periodo d’inchiesta mostravano una diminuzione significativa in termini assoluti, incompatibile con l’idea di un sensibile incremento;
- quanto alla capacità esportatrice, il regolamento non aveva considerato elementi rilevanti, come il comportamento degli altri mercati di esportazione e le capacità residue di assorbimento, rendendo l’analisi incompleta;
- quanto ai prezzi, il supposto parallelismo tra i prezzi cinesi e quelli dell’industria dell’Unione non risultava coerente con i dati disponibili, che mostravano un aumento molto più marcato dei prezzi delle importazioni cinesi e una riduzione del divario di prezzo;
- quanto alle scorte, il fattore era stato ritenuto non determinante.
La Corte conclude che i fatti non consentivano di ritenere soddisfatta la disciplina dell’articolo 3, paragrafo 9, né di affermare, sulla base di elementi oggettivi, l’imminenza di un pregiudizio notevole.
Argomenti delle istituzioni e loro rigetto
La Commissione aveva sostenuto che l’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 9, in linea con l’accordo antidumping OMC, avrebbe consentito di valorizzare più ampiamente il quadro complessivo e non solo i quattro fattori elencati. La Corte non esamina nel merito tale argomento, osservando che esso mirava in sostanza a rimettere in discussione una sentenza definitiva del Tribunale non impugnata dalla Commissione. La Corte respinge anche il richiamo al regolamento di esecuzione 2015/2272 e alla decisione 2018/928: essi sono successivi al regolamento impugnato e non possono incidere sulla sua validità.
Dispositivo
Poiché il Consiglio ha violato il combinato disposto dell’articolo 3, paragrafo 9, e dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, la Corte dichiara invalido il regolamento (CE) n. 926/2009.
Principi affermati
La pronuncia conferma che:
- la validità di un regolamento antidumping va valutata alla data della sua adozione;
- la minaccia di pregiudizio notevole richiede un accertamento fondato su fatti oggettivi e sui fattori specifici previsti dalla normativa;
- i dati successivi al periodo d’inchiesta possono essere utilizzati per confermare o smentire le previsioni, ma devono essere coerenti con l’analisi complessiva;
- un errore manifesto nella valutazione della vulnerabilità dell’industria dell’Unione e della minaccia di pregiudizio comporta l’invalidità del regolamento antidumping.
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