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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-640/19

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 4 febbraio 2021. — Azienda Agricola Ambrosi Nicola Giuseppe e a. contro Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. — Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Regolamento (CE) n. 1234/2007 – Quote latte – Prelievi sulle eccedenze – Latte rivolto alla produzione di formaggi che beneficiano di una denominazione d’origine protetta (DOP) e sono destinati all’esportazione verso paesi terzi – Esclusione – Articolo 32, lettera a), articolo 39, paragrafi 1 e 2, lettera a), articolo 40, paragrafo 2, e articolo 41, lettera b), TFUE – Principi di proporzionalità e di non discriminazione – Validità. — Causa C-640/19

Giurisprudenza europea62019CJ0640

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, su rinvio del TAR Lazio, ha chiarito che il regime delle quote latte si applica anche al latte destinato a formaggi DOP poi esportati fuori dall’Unione. Il fatto che il prodotto finale sia diretto a mercati extra UE non consente di sottrarre tali quantitativi al calcolo delle quote nazionali né ai prelievi sulle eccedenze. La Corte ha inoltre escluso profili di invalidità del regolamento unico OCM per contrasto con le norme e i principi invocati.

Quote latte e formaggi DOP destinati all’esportazione extra UE: il latte impiegato rientra nel calcolo delle quote nazionali e dei prelievi sulle eccedenze, senza incidere sulla validità del regime.

La questione giuridica

Se il regime delle quote latte e dei prelievi sulle eccedenze, previsto dal regolamento unico OCM, debba essere interpretato nel senso di escludere dal calcolo dei quantitativi nazionali e dei prelievi il latte destinato alla produzione di formaggi DOP esportati verso paesi terzi; in subordine, se tale disciplina sia invalida per contrasto con gli obiettivi di tutela delle DOP, con gli articoli 32, 39, 40 e 41 TFUE e con i principi di proporzionalità, non discriminazione, certezza del diritto, tutela del legittimo affidamento e libertà di iniziativa economica.

Principio di diritto

Gli articoli 55, 65 e 78 del regolamento (CE) n. 1234/2007, come modificato dal regolamento (CE) n. 248/2008, vanno interpretati nel senso che il latte destinato alla produzione di formaggi DOP esportati verso paesi terzi non è escluso dal calcolo delle quote nazionali di produzione e dei prelievi sulle eccedenze; tale disciplina è valida, perché persegue legittimamente la stabilizzazione del mercato lattiero, non viola gli obiettivi di tutela delle DOP né i principi invocati, e rientra nel margine discrezionale del legislatore dell’Unione in materia di PAC.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articoli 32, 39, 40 e 41 TFUE
  • Regolamento (CEE) n. 856/84
  • Regolamento (CEE) n. 3950/92
  • Regolamento (CE) n. 1788/2003
  • Regolamento (CE) n. 1234/2007
  • Regolamento (CE) n. 248/2008
  • Regolamento (CEE) n. 1898/87
  • Regolamento (CE) n. 510/2006
  • Regolamento (UE) n. 1151/2012
  • Direttiva 2000/13/CE
  • Regolamento (UE) n. 1308/2013
  • Decreto-legge n. 49/2003
  • Legge n. 468/1992

Quote latte e formaggi DOP destinati all’esportazione extra UE

La Corte di giustizia, in sede di rinvio pregiudiziale dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, ha esaminato la disciplina delle quote latte applicabile al periodo di commercializzazione 2008/2009. La questione nasceva da contenziosi promossi da produttori italiani contro AGEA e il Ministero, in relazione al calcolo dei prelievi supplementari nel settore lattiero-caseario.

Fatti e procedimento principale

L’AGEA aveva comunicato ai produttori interessati le procedure di compensazione e di calcolo delle produzioni nazionali per determinare i prelievi supplementari dovuti. I ricorrenti contestavano gli atti amministrativi, sostenendo che i quantitativi di latte impiegati per produrre formaggi DOP destinati all’esportazione verso paesi terzi dovessero essere esclusi dal calcolo del quantitativo globale garantito assegnato agli Stati membri.

Il giudice nazionale riteneva che il regime di quote dovesse riguardare soltanto il mercato interno dell’Unione e dubitava quindi che il latte impiegato per prodotti DOP esportati potesse essere conteggiato ai fini dei quantitativi nazionali e dei prelievi. In subordine, chiedeva se la disciplina fosse valida alla luce della normativa sulle DOP, degli articoli 32, 39, 40 e 41 TFUE e dei principi generali richiamati.

Normativa rilevante

La Corte ha richiamato la sequenza dei regimi succedutisi nel tempo: regolamenti n. 856/84, n. 3950/92, n. 1788/2003 e, ratione temporis, il regolamento (CE) n. 1234/2007, come modificato dal regolamento (CE) n. 248/2008.

In particolare, sono stati considerati:

  • l’articolo 55 del regolamento n. 1234/2007, che assoggetta latte e prodotti lattiero-caseari a un regime di quote;
  • l’articolo 65, che definisce latte, altri prodotti lattiero-caseari, produttore, consegna e vendita diretta;
  • l’articolo 66, sulle quote nazionali fissate nell’allegato IX;
  • l’articolo 78, che prevede il prelievo sulle eccedenze;
  • l’articolo 114 e l’allegato XII, relativi alle denominazioni “latte” e “prodotti lattiero-caseari”.

Sono state inoltre richiamate le norme sulla protezione delle DOP, in particolare il regolamento n. 510/2006 e, nel quadro storico, il regolamento n. 2081/1992, oltre al regolamento n. 1151/2012 menzionato nel rinvio.

Prima questione: interpretazione del regime delle quote

La Corte ha escluso che il regolamento unico OCM contenga una regola che sottragga dal regime delle quote il latte destinato alla produzione di formaggi DOP esportati fuori dall’Unione. Le disposizioni sugli articoli 55, 65 e 78 non distinguono in base alla destinazione finale del prodotto né alla circostanza che il formaggio goda di una DOP.

Il ragionamento della Corte si fonda sul tenore delle norme e sulla loro finalità: il regime delle quote latte è diretto a ridurre il divario tra offerta e domanda nel mercato lattiero dell’Unione e a limitare le eccedenze strutturali, controllando la produzione complessiva di latte all’interno dell’Unione, indipendentemente dagli sbocchi commerciali.

La Corte ha anche osservato che il legislatore dell’Unione, nel fissare e successivamente aumentare le quote, ha tenuto conto sia del consumo interno sia delle possibilità di esportazione. Inoltre, l’interpretazione proposta dai ricorrenti presupporrebbe una tracciabilità specifica del latte utilizzato per i formaggi DOP esportati, tracciabilità che il diritto dell’Unione non impone ai fini del regime delle quote.

Seconda questione: conseguenze sulla disciplina nazionale

Poiché la prima questione ha ricevuto risposta negativa per i ricorrenti, la Corte ha dichiarato che non occorreva rispondere alla seconda questione relativa alla compatibilità delle norme italiane di recepimento con l’interpretazione richiesta.

Terza questione: validità del regime

La Corte ha respinto le censure di invalidità.

Quanto alla protezione delle DOP, ha rilevato che il regime delle quote latte e la disciplina delle DOP perseguono entrambi, seppure con strumenti diversi, obiettivi di migliore equilibrio tra domanda e offerta. La normativa sulle DOP protegge le denominazioni contro usi illegittimi e valorizza la qualità del prodotto; il regime quote interviene invece sui quantitativi di produzione. Le due discipline non sono in contrasto.

Quanto agli articoli 32, 39, 40 e 41 TFUE, la Corte ha ricordato l’ampio potere discrezionale del legislatore dell’Unione in materia di politica agricola comune. Ha osservato che l’articolo 32, lettera a), TFUE non impone, nel contesto della PAC, di escludere tali quantitativi dal calcolo delle quote. Ha poi escluso violazioni dell’articolo 39 TFUE, poiché la stabilizzazione del mercato lattiero e il sostegno al reddito agricolo giustificano la disciplina adottata.

Sotto il profilo della non discriminazione, la Corte ha ritenuto che i produttori di formaggi DOP non siano in una situazione tale da imporre una disciplina diversa solo perché i prodotti possono essere esportati fuori dall’Unione. Anche un’eventuale incidenza più pesante su taluni produttori non integra di per sé una discriminazione, poiché il sistema si fonda su criteri obiettivi coerenti con il funzionamento complessivo dell’organizzazione comune di mercato.

Infine, la Corte ha escluso che fosse necessario scrutinare in modo specifico i principi di certezza del diritto, tutela del legittimo affidamento e libera iniziativa economica, perché l’ordinanza di rinvio non forniva elementi sufficienti per un simile esame. In ogni caso, non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità degli articoli 55, 65 e 78 del regolamento n. 1234/2007.

Decisione e dispositivo

La Corte ha stabilito che:

  • il latte destinato alla produzione di formaggi DOP esportati verso paesi terzi non è escluso dal calcolo delle quote nazionali e dei prelievi sulle eccedenze;
  • l’esame della terza questione non ha rivelato alcun elemento idoneo a incidere sulla validità del regolamento unico OCM, come modificato dal regolamento n. 248/2008.

Principi affermati

La pronuncia conferma che il regime delle quote latte opera sul volume complessivo della produzione lattiera dell’Unione e non dipende dalla destinazione commerciale finale del prodotto trasformato. La tutela delle DOP, pur rilevante sul piano qualitativo e della protezione della denominazione, non comporta un’esenzione dal sistema delle quote o dai prelievi sulle eccedenze per il latte impiegato in prodotti DOP destinati all’export extra UE.

Come è indicizzato

Materieagricolturaquote lattedenominazioni d'origine protettacommercio con paesi terzivalidità degli atti dell'unione

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