Corte di giustizia, Sentenza C-903/19
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 4 febbraio 2021. — DQ contro Ministre de la Transition écologique et solidaire e Ministre de l'Action et des Comptes publics. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État. — Rinvio pregiudiziale – Funzione pubblica – Trasferimento dei diritti alla pensione di anzianità – Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Articolo 11 dell’allegato VIII – Funzionari e agenti temporanei che rientrano in servizio nella loro amministrazione nazionale di origine dopo un periodo di aspettativa e l’esercizio di funzioni in un’istituzione dell’Unione. — Causa C-903/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che la disciplina sulla trasferibilità dei diritti pensionistici prevista dallo Statuto dei funzionari UE si applica anche ai casi di rientro nell’amministrazione nazionale dopo un periodo di aspettativa o congedo per motivi personali trascorso lavorando in un’istituzione dell’Unione. Ha quindi escluso un’interpretazione restrittiva limitata al solo primo ingresso nell’amministrazione nazionale. La soluzione si fonda sia sulla finalità di favorire la flessibilità e l’attrattiva della funzione pubblica europea, sia sul rispetto della libera circolazione dei lavoratori.
Interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 1, dell’allegato VIII dello Statuto: portabilità dei diritti pensionistici UE anche per chi rientra in servizio nell’amministrazione nazionale dopo aspettativa o congedo personale.
La questione giuridica
Se il diritto di trasferire l’equivalente attuariale dei diritti alla pensione di anzianità maturati nel regime pensionistico dell’Unione, previsto dall’articolo 11, paragrafo 1, dell’allegato VIII dello Statuto, spetti solo a chi entra per la prima volta al servizio di un’amministrazione nazionale dopo un impiego presso un’istituzione dell’Unione, oppure anche a chi rientra in servizio presso l’amministrazione nazionale dopo aver svolto funzioni in un’istituzione dell’Unione durante un periodo di aspettativa o di congedo per motivi personali.
Principio di diritto
L’articolo 11, paragrafo 1, dell’allegato VIII dello Statuto deve essere interpretato nel senso che il trasferimento dell’equivalente attuariale dei diritti pensionistici maturati nel regime dell’Unione non è riservato ai soli funzionari o agenti che entrano per la prima volta al servizio di un’amministrazione nazionale dopo l’impiego presso un’istituzione dell’Unione, ma è riconosciuto anche a coloro che vi rientrano in servizio dopo aver svolto funzioni presso un’istituzione dell’Unione nell’ambito di un’aspettativa o di un congedo per motivi personali. Una lettura restrittiva contrasterebbe con la finalità della norma, volta a garantire ampia flessibilità nella portabilità dei diritti pensionistici e a non ostacolare la libera circolazione dei lavoratori.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004
- Articolo 11, paragrafi 1 e 3, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 12 dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 39, paragrafo 1, del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea
- Articolo 37, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 40 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 45 TFUE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
Trasferimento dei diritti pensionistici UE al rientro nell’amministrazione nazionale
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Conseil d’État francese sull’interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 1, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea. Il caso concerne un agente pubblico francese che, dopo aver lavorato per la Commissione europea durante un periodo di aspettativa per motivi personali, ha chiesto il trasferimento al regime pensionistico nazionale dell’equivalente attuariale dei diritti pensionistici maturati nell’Unione.
Fatti e procedimento principale
Il ricorrente nel procedimento principale era funzionario dello Stato francese dal 2006. Tra il 2011 e il 2013 è stato collocato in aspettativa per motivi personali per svolgere un impiego come agente contrattuale presso la Commissione europea. Al termine dell’aspettativa è rientrato nella sua amministrazione di origine e ha chiesto il trasferimento dei diritti pensionistici maturati nel regime dell’Unione verso il regime pensionistico dei dipendenti pubblici dello Stato francese.
La domanda è stata respinta dalle autorità francesi. Il tribunal administratif de Strasbourg ha confermato il rigetto; il Conseil d’État, investito del ricorso per cassazione, ha ritenuto necessario interrogare la Corte sulla portata dell’articolo 11, paragrafo 1, dell’allegato VIII dello Statuto.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio ha chiesto se il beneficio del trasferimento dell’equivalente attuariale dei diritti pensionistici sia riservato solo a chi entra per la prima volta al servizio di un’amministrazione nazionale dopo essere stato assunto in un’istituzione dell’Unione, oppure se spetti anche a chi rientra in servizio nell’amministrazione nazionale dopo aver lavorato presso un’istituzione dell’Unione durante un periodo di aspettativa o di congedo per motivi personali.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 11, paragrafi 1 e 3, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea;
- l’articolo 12 dello stesso allegato, sulla diversa disciplina dell’indennità una tantum;
- l’articolo 39, paragrafo 1, del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, che estende agli agenti contrattuali la disciplina dell’allegato VIII;
- il regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004, che ha riformato lo Statuto;
- gli articoli 45 TFUE e 4, paragrafo 3, TUE.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che la disciplina dell’articolo 11 dell’allegato VIII si applica anche agli agenti contrattuali, per effetto del rinvio contenuto nell’articolo 39, paragrafo 1, del regime applicabile agli altri agenti.
Sul piano letterale, la formulazione dell’articolo 11, paragrafo 1, non consente da sola di stabilire se il termine "entrare al servizio" si riferisca solo al primo ingresso nell’amministrazione nazionale oppure anche al rientro in servizio dopo un periodo di aspettativa o congedo personale. La Corte rileva anche che il paragrafo 3 dell’articolo 11, relativo al reintegro dopo comando o aspettativa per motivi personali, non offre un argomento decisivo in senso contrario.
Sul piano sistematico e teleologico, la Corte valorizza la riforma introdotta dal regolamento n. 723/2004, il cui considerando 32 richiama la necessità di rendere più flessibile il sistema e di correggere incoerenze. L’obiettivo del legislatore dell’Unione è quello di favorire la portabilità dei diritti pensionistici e di accrescere l’attrattiva della funzione pubblica dell’Unione, consentendo un coordinamento tra regimi pensionistici nazionali e regime dell’Unione e facilitando così l’assunzione di personale qualificato con esperienza professionale.
La Corte sottolinea che un’interpretazione restrittiva, come quella sostenuta dall’amministrazione francese, priverebbe del beneficio i funzionari che hanno temporaneamente svolto funzioni nell’Unione e che poi rientrano nel servizio nazionale, in contrasto con la finalità di ampia flessibilità della norma. Tale lettura sarebbe inoltre incompatibile con l’articolo 45 TFUE, poiché renderebbe meno attraente per un funzionario nazionale l’esercizio della libera circolazione accettando un impiego presso un’istituzione dell’Unione, rispetto a chi resta stabilmente nel proprio Stato membro.
La Corte richiama infine il principio di leale cooperazione dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE e ricorda che lo Statuto vincola anche gli Stati membri ogniqualvolta la sua attuazione richieda la loro collaborazione. Le amministrazioni nazionali devono quindi astenersi da misure che riducano l’ambito delle opportunità offerte dallo Statuto.
Decisione della Corte
La Corte risponde che l’articolo 11, paragrafo 1, dell’allegato VIII dello Statuto deve essere interpretato nel senso che il trasferimento dell’equivalente attuariale dei diritti alla pensione di anzianità può essere richiesto sia dai funzionari e dagli agenti contrattuali che entrano per la prima volta al servizio di un’amministrazione nazionale dopo essere stati assunti in un’istituzione dell’Unione, sia da coloro che rientrano in servizio presso un’amministrazione nazionale dopo aver esercitato funzioni in una siffatta istituzione nell’ambito di un collocamento in aspettativa o di un congedo per motivi personali.
Principio affermato
La portabilità dei diritti pensionistici maturati nel regime dell’Unione non può essere limitata ai soli casi di primo ingresso nell’amministrazione nazionale: essa deve essere garantita anche ai dipendenti pubblici che, dopo un periodo di aspettativa o congedo personale, rientrano nel servizio nazionale avendo lavorato presso un’istituzione dell’Unione, al fine di non ostacolare la mobilità e la libera circolazione dei lavoratori.
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