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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-922/19

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 3 febbraio 2021. — Stichting Waternet contro MG. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 97/7/CE – Articolo 9 – Direttiva 2011/83/UE – Articolo 27 – Direttiva 2005/29/CE – Articolo 5, paragrafo 5 – Allegato I, punto 29 – Pratiche commerciali sleali – Nozione di “fornitura non richiesta” – Distribuzione di acqua potabile. — Causa C-922/19

Giurisprudenza europea62019CJ0922

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte risponde a un rinvio della Hoge Raad olandese in una controversia tra un gestore idrico e un consumatore che non aveva pagato le fatture per l’acqua potabile consumata dopo il suo trasferimento in un’abitazione già allacciata. La Corte distingue tra disciplina delle pratiche commerciali sleali e diritto contrattuale: le direttive invocate non regolano la conclusione del contratto, che resta affidata al diritto nazionale. Quanto alla nozione di fornitura non richiesta, la Corte esclude che ricorra automaticamente nella distribuzione idrica pubblica alle condizioni di fatto descritte.

Nozione di "fornitura non richiesta" nell’ambito della distribuzione di acqua potabile e rilevanza del diritto UE per la formazione del contratto

La questione giuridica

Se la fornitura di acqua potabile in un’abitazione già allacciata alla rete, in assenza di una richiesta espressa del nuovo occupante, integri una "fornitura non richiesta" ai sensi della direttiva 2005/29; e se gli articoli 9 della direttiva 97/7, 27 della direttiva 2011/83 e la direttiva 2005/29 disciplinino la formazione del contratto, ostando alla presunzione di conclusione del contratto senza consenso espresso del consumatore.

Principio di diritto

Le disposizioni delle direttive 97/7, 2011/83 e 2005/29 che vietano la fornitura non richiesta e esonerano il consumatore dal pagamento non armonizzano la formazione del contratto, la quale resta disciplinata dal diritto nazionale. Inoltre, la mera prosecuzione dell’allaccio alla rete idrica, in un contesto in cui il consumatore non sceglie il fornitore, sa che l’abitazione è collegata alla rete e che l’acqua è a pagamento, e paga tariffe pubbliche trasparenti e basate sui costi, non integra di per sé una "fornitura non richiesta" ai sensi del punto 29 dell’allegato I della direttiva 2005/29, salva la verifica del giudice nazionale sulla portata della normativa interna applicabile.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 97/7/CE
  • Articolo 9 della direttiva 97/7/CE
  • Direttiva 2011/83/UE
  • Articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2011/83/UE
  • Articolo 27 della direttiva 2011/83/UE
  • Articolo 31 della direttiva 2011/83/UE
  • Direttiva 2005/29/CE
  • Articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2005/29/CE
  • Articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2005/29/CE
  • Articolo 8 della direttiva 2005/29/CE
  • Articolo 9 della direttiva 2005/29/CE
  • Allegato I, punto 29, della direttiva 2005/29/CE

Nozione di "fornitura non richiesta" e distribuzione di acqua potabile

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Hoge Raad der Nederlanden nell’ambito di una controversia tra la Stichting Waternet, gestore esclusivo della distribuzione di acqua potabile ad Amsterdam, e MG, consumatore che aveva occupato un’abitazione già allacciata alla rete idrica senza stipulare immediatamente un contratto di fornitura. Il giudice olandese chiedeva in sostanza se, in tale contesto, la distribuzione di acqua potabile e la successiva fatturazione potessero essere qualificate come "fornitura non richiesta" ai sensi del diritto UE.

Fatti e procedimento principale

La Stichting Waternet aveva inviato a MG, dopo il suo trasferimento nell’abitazione, una lettera di benvenuto e fatture relative al consumo di acqua dal 1° gennaio 2014. MG non aveva pagato e i giudici di merito avevano ritenuto che, per il periodo considerato, la fornitura costituisse una "fornitura non richiesta" ai sensi del diritto olandese di recepimento. Il giudice cantonale aveva respinto la domanda di pagamento, mentre la corte d’appello aveva confermato che non vi era alcun contratto per quel periodo e che il consumo dell’acqua non mutava la qualificazione della fornitura.

Normativa dell’Unione rilevante

La Corte richiama:

  • l’articolo 9 della direttiva 97/7/CE, sulla fornitura non richiesta;
  • l’articolo 27 della direttiva 2011/83/UE, che prevede l’esonero del consumatore dall’obbligo di pagare in caso di fornitura non richiesta di acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento, contenuto digitale o servizi;
  • l’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2011/83/UE, che esclude l’armonizzazione del diritto contrattuale generale;
  • gli articoli 3, paragrafo 2, 5, paragrafo 5, 8 e 9 della direttiva 2005/29/CE, nonché l’allegato I, punto 29, che qualifica come pratica aggressiva e sempre sleale l’esigere il pagamento di prodotti o servizi non richiesti.

Prima questione: quando vi è "fornitura non richiesta"?

La Corte ricorda che la direttiva 2005/29 vieta le pratiche commerciali aggressive e che l’allegato I, punto 29, include tra le pratiche sempre sleali l’esigere il pagamento per prodotti o servizi forniti senza richiesta del consumatore. Tuttavia, la nozione va letta alla luce del contesto concreto: è rilevante se il consumatore abbia ricevuto informazioni chiare e adeguate e se abbia una reale libertà di scelta.

Nel caso di specie, il giudice del rinvio aveva evidenziato alcune circostanze decisive:

  • il distributore operava in regime di esclusiva nella zona assegnata;
  • il consumatore non poteva scegliere il fornitore;
  • la fornitura era tariffata in base al consumo effettivo;
  • le tariffe erano a copertura dei costi, trasparenti e non discriminatorie;
  • il consumatore sapeva che l’abitazione era allacciata alla rete e che l’acqua non era gratuita.

La Corte osserva che tali elementi differenziano la vicenda da quelle decise nella sentenza Wind Tre e Vodafone Italia, dove i consumatori non avevano ricevuto informazioni adeguate su servizi e costi. Perciò, fatte salve le verifiche che spettano al giudice nazionale, la Corte esclude che una simile prassi rientri automaticamente nella nozione di "fornitura non richiesta".

Seconda questione: il diritto UE disciplina la formazione del contratto?

La Corte afferma con chiarezza che le norme richiamate non regolano la conclusione dei contratti. La direttiva 97/7 attiene alla tutela del consumatore nei contratti a distanza e agli obblighi informativi e di recesso, non alla formazione del contratto. La direttiva 2011/83, per espressa previsione dell’articolo 3, paragrafo 5, e del considerando 14, lascia impregiudicati il diritto contrattuale nazionale generale, inclusi gli aspetti relativi a validità, formazione ed efficacia del contratto. Analogamente, l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2005/29 esclude che essa incida sulle norme di diritto contrattuale.

Ne consegue che spetta al giudice nazionale stabilire, secondo il diritto olandese, se possa ritenersi concluso un contratto tra il distributore di acqua e il consumatore in mancanza di un consenso espresso di quest’ultimo.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

  • gli articoli 9 della direttiva 97/7 e 27 della direttiva 2011/83, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 5, e con il punto 29 dell’allegato I della direttiva 2005/29, non disciplinano la formazione dei contratti;
  • la nozione di "fornitura non richiesta" non comprende, in linea di principio e salva verifica del giudice nazionale, il mantenimento dell’allaccio idrico in una abitazione precedentemente occupata quando il consumatore non può scegliere il fornitore, le tariffe sono a copertura dei costi e il consumatore sa che il servizio è a pagamento.

Rilievo pratico

La sentenza è utile perché delimita l’ambito delle norme UE sulle pratiche commerciali sleali rispetto al diritto contrattuale nazionale. Per gli operatori dei servizi pubblici essenziali, la Corte mostra che la nozione di fornitura non richiesta non può essere applicata in modo astratto, ma richiede una valutazione concreta del contesto informativo e della libertà di scelta del consumatore.

Come è indicizzato

Materietutela dei consumatoripratiche commerciali slealifornitura non richiestadiritto contrattuale nazionaledistribuzione di acqua potabile

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