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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-155/19

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 febbraio 2021. — Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl contro De Vellis Servizi Globali Srl. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Consiglio di Stato. — Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Procedura di affidamento degli appalti pubblici – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 2, paragrafo 1, punto 4 – Amministrazione aggiudicatrice – Organismi di diritto pubblico – Nozione – Federazione sportiva nazionale – Soddisfacimento di esigenze di interesse generale – Vigilanza sulla gestione della federazione da parte di un organismo di diritto pubblico. — Cause riunite C-155/19 e C-156/19

Giurisprudenza europea62019CJ0155

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che una federazione sportiva nazionale italiana, come la FIGC, può essere qualificata come organismo di diritto pubblico ai sensi della direttiva 2014/24 anche se è un’associazione di diritto privato e svolge attività in parte autofinanziate. Tuttavia, per ritenere integrato il requisito della vigilanza sulla gestione da parte del CONI, occorre verificare in concreto se i poteri del CONI comportino un controllo attivo tale da incidere sulla gestione e sulle decisioni in materia di appalti. La valutazione finale spetta al giudice nazionale, sulla base di un esame complessivo dei poteri normativi e di controllo previsti dall’ordinamento italiano.

Qualificazione di una federazione sportiva nazionale italiana come organismo di diritto pubblico ai fini dell’applicazione della direttiva appalti e verifica dell’esistenza di una vigilanza pubblica sulla sua gestione

La questione giuridica

Se una federazione sportiva nazionale italiana, quale la FIGC, possa essere qualificata come "organismo di diritto pubblico" ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24, in particolare: 1) se sia stata istituita per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale non industriali o commerciali anche quando sia un’associazione di diritto privato e svolga attività autofinanziate; 2) se la gestione sia posta sotto la vigilanza di un’autorità pubblica, come il CONI, alla luce dei poteri di riconoscimento, controllo, approvazione dei bilanci e commissariamento, nonché della partecipazione delle federazioni agli organi del CONI.

Principio di diritto

Una federazione sportiva nazionale può rientrare nella nozione di organismo di diritto pubblico anche se è costituita come associazione di diritto privato e svolge, accanto a compiti pubblici tassativamente previsti dal diritto nazionale, attività autofinanziate e non pubbliche; è decisivo che essa persegua effettivamente esigenze di interesse generale non industriali o commerciali. Quanto alla vigilanza, la gestione di una federazione può dirsi sottoposta al controllo di un’autorità pubblica solo se, valutando complessivamente i poteri di tale autorità, emerge un controllo attivo e sostanziale idoneo a incidere sulle decisioni della federazione, anche in materia di appalti; la mera autonomia formale della federazione e la sola partecipazione delle federazioni agli organi dell’autorità non bastano, salvo che sia dimostrato che ciascuna federazione possa neutralizzare quel controllo.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2014/24/UE
  • Articolo 2, paragrafo 1, punto 4, lettere a) e c), direttiva 2014/24/UE
  • Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 3, comma 1, lettera d)
  • Decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, articolo 1
  • Decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 15 e 16
  • Statuto del CONI, articoli 1, 6, 7, 20, 21, 22 e 23

Qualificazione della FIGC come organismo di diritto pubblico

La pronuncia riguarda due rinvii pregiudiziali del Consiglio di Stato italiano in una controversia sull’affidamento, da parte della FIGC, di un appalto di servizi di facchinaggio. Il punto centrale è stabilire se la FIGC debba essere considerata un organismo di diritto pubblico ai fini dell’applicazione delle regole sugli appalti pubblici della direttiva 2014/24.

Fatti e procedimento principale

La De Vellis Servizi Globali Srl aveva contestato la procedura negoziata indetta dalla FIGC per l’affidamento di servizi di facchinaggio al seguito delle squadre nazionali di calcio e presso il magazzino della Federazione. Il TAR Lazio aveva accolto il ricorso annullando l’aggiudicazione al Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl; la FIGC e il Consorzio avevano proposto appello, sostenendo che la FIGC non fosse un organismo di diritto pubblico.

Normativa rilevante

La Corte interpreta l’articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24, che definisce gli "organismi di diritto pubblico" sulla base di tre requisiti cumulativi:

  • istituzione per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale non industriali o commerciali;
  • personalità giuridica;
  • finanziamento pubblico maggioritario, oppure vigilanza pubblica sulla gestione, oppure composizione pubblica maggioritaria degli organi.

Nel diritto italiano rilevano, tra le altre, le disposizioni del decreto legislativo n. 242/1999 e dello Statuto del CONI, che attribuiscono al CONI poteri di indirizzo, vigilanza, approvazione dei bilanci, riconoscimento e commissariamento delle federazioni sportive nazionali.

Prima questione: esigenza di interesse generale

La Corte osserva che la nozione di organismo di diritto pubblico deve essere interpretata in senso funzionale, indipendentemente dalla forma giuridica dell’ente. Non è quindi decisivo che la FIGC sia un’associazione di diritto privato o che non derivi da un atto formale di una pubblica amministrazione.

Ciò che conta è che l’ente sia effettivamente incaricato di soddisfare esigenze di interesse generale non industriali o commerciali. Nel caso italiano, il giudice del rinvio ha indicato che alcune attività delle federazioni sportive nazionali sono espressamente qualificate come pubblicistiche, tra cui:

  • il controllo del regolare svolgimento delle competizioni;
  • la prevenzione e repressione del doping;
  • la preparazione olimpica e di alto livello.

Secondo la Corte, se una federazione assicura effettivamente il perseguimento di tali compiti, il requisito di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 4, lettera a), è soddisfatto. È irrilevante che la federazione svolga anche attività ulteriori, magari in larga parte autofinanziate, purché continui a farsi carico delle esigenze pubbliche specificamente attribuitele.

Seconda questione: vigilanza sulla gestione

Quanto al criterio della vigilanza sulla gestione, la Corte ricorda che occorre un controllo attivo, capace di creare una dipendenza dell’ente rispetto all’autorità pubblica e di consentire a quest’ultima di incidere sulle decisioni, anche in materia di appalti. Un controllo meramente a posteriori o formale non basta.

Applicando tali principi al sistema italiano, la Corte rileva che il CONI svolge principalmente funzioni di regolazione, coordinamento e indirizzo generale dell’attività sportiva, mentre le federazioni sportive nazionali godono, in linea generale, di autonomia tecnica, organizzativa e gestionale. Ne deriva che, di regola, il CONI non appare un organo gerarchico in grado di dirigere la gestione quotidiana delle federazioni.

Tuttavia, questa conclusione non è automatica: spetta al giudice nazionale verificare complessivamente se i poteri del CONI, considerati nel loro insieme, producano un controllo attivo idoneo a incidere sulla gestione della FIGC. La Corte richiama in particolare i poteri di:

  • riconoscimento ai fini sportivi;
  • approvazione degli statuti;
  • approvazione dei bilanci;
  • determinazione dei contributi finanziari;
  • controllo sul corretto funzionamento;
  • commissariamento.

Per ciascun potere, la Corte indica criteri di verifica sostanziale: ad esempio, se il controllo sia solo di legittimità o contabile, oppure se tocchi la gestione corrente; se i contributi pubblici siano davvero tali da incidere sulla capacità decisionale; se il commissariamento sia eccezionale e di mera regolarità, o esprima un controllo permanente.

La partecipazione delle federazioni agli organi del CONI può rilevare solo se si dimostra che ciascuna federazione, singolarmente considerata, sia in grado di neutralizzare il controllo pubblico esercitato su di essa.

Decisione

La Corte risponde affermativamente alla prima questione: una federazione sportiva nazionale può essere considerata istituita per soddisfare esigenze di interesse generale non industriali o commerciali anche se è un’associazione di diritto privato e svolge anche attività autofinanziate non pubbliche.

Quanto alla seconda questione, afferma che la gestione della federazione può dirsi posta sotto vigilanza di un’autorità pubblica solo se, da una valutazione complessiva dei poteri dell’autorità, emerge un controllo attivo che, in concreto, rimette in discussione l’autonomia gestionale della federazione e consente di influire sulle decisioni in materia di appalti pubblici. La verifica finale spetta al giudice del rinvio.

Come è indicizzato

Materieappalti pubbliciorganismi di diritto pubblicodiritto sportivovigilanza sugli enti sportiviqualificazione soggettiva delle amministrazioni aggiudicatrici

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