Ordinanza n. 100/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, provvedimento prot. -OMISSIS-del 7 ottobre 2025, notificato il 27 ottobre 2025, a firma del Questore di Milano, con il quale è stata applicata la misura prevista dall'art. 13 bis, D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, con. con. mod. nella L. 18 aprile 2017, n. 48.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Milano recante divieto di accesso e stazionamento nei pressi di alcuni pubblici esercizi della città di Milano
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del Questore di Milano adottato ai sensi dell'art. 13-bis, comma 1, del d.l. n. 14/2017, convertito dalla l. n. 48/2017 e modificato dal d.l. n. 130/2020, convertito dalla l. n. 173/2020. La misura è stata emessa in relazione a fatti per i quali il ricorrente è stato deferito all'Autorità giudiziaria per fattispecie di reato previste dalla stessa disposizione. Il testo dell'ordinanza non specifica ulteriori motivi di legittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo insussistente il periculum in mora richiesto dall'art. 55 c.p.a. Le limitazioni alla libertà di circolazione imposte al ricorrente non sono state ritenute, allo stato, idonee a cagionare un danno grave e irreparabile ai suoi diritti fondamentali. Il giudice ha valorizzato la possibilità, espressamente prevista dal provvedimento impugnato, di richiedere alla Questura autorizzazioni specifiche in caso di sopravvenute esigenze di mobilità, salute o lavoro. La fondatezza cautelare non è stata esaminata nel dettaglio. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 13-bis d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, conv. in l. 18 aprile 2017, n. 48
Base normativa del divieto di accesso e stazionamento adottato dal Questore in relazione ai fatti per i quali il destinatario è stato deferito all'Autorità giudiziaria.
art. 11 d.l. n. 130/2020, conv. in l. n. 173/2020
Modifica richiamata nel provvedimento con riguardo alla disciplina della misura applicata.
art. 55 c.p.a.
Richiede, ai fini della sospensione cautelare, la sussistenza dei presupposti cautelari; nel caso concreto è stato ritenuto insussistente il periculum in mora.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo richiede la sussistenza di un periculum in mora consistente in un danno grave e irreparabile; in mancanza, l'istanza deve essere respinta anche senza una compiuta valutazione della fondatezza delle censure.
- Nel valutare il carattere grave e irreparabile del pregiudizio derivante da limitazioni alla libertà di circolazione, il giudice può considerare la possibilità di ottenere dall'amministrazione autorizzazioni specifiche per esigenze sopravvenute di mobilità, salute o lavoro.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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