Cassazione Civile, Ordinanza n. 08106/2026 del 01/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento TOSAP per l'anno 2014, con cui veniva richiesto il pagamento di euro 76.029,72 per tassa, sanzioni, interessi e accessori in relazione all'occupazione di suolo pubblico mediante cassonetti e campane per la raccolta differenziata dei rifiuti. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte: la superficie imponibile era stata ridotta al 70% di quella accertata, le sanzioni erano state annullate, e per il resto la pretesa era stata confermata. In appello la decisione veniva integralmente confermata. In cassazione la società contribuente ha proposto cinque motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo e carenza di motivazione sulla legittimazione passiva; 2) violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 38, 39 e 49, lett. a), per asserita insussistenza dei presupposti della TOSAP; 3) omesso/errato esame dei fatti relativi alla proprietà delle attrezzature; 4) omesso esame e omessa pronuncia sull'onere della prova e sul criterio forfettario di determinazione della tassa; 5) omesso esame e omessa pronuncia sull'illegittimità della motivazione in tema di occupazione permanente. La resistente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, poi espressamente rinunciato senza però procura speciale; il Comune di Avellino non ha svolto difese.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile quello incidentale. I motivi primo, terzo, quarto e quinto sono stati dichiarati inammissibili perché proposti ex art. 360, n. 5, c.p.c. nonostante la doppia conforme, senza che la ricorrente indicasse e dimostrasse la diversità delle rationes decidendi tra primo e secondo grado. Il secondo motivo è stato ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato: inammissibile perché mirava a una rivalutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito; infondato perché il presupposto impositivo della TOSAP ricorre anche quando un soggetto diverso dall'ente proprietario utilizzi il bene pubblico, a prescindere dal titolo giuridico e dalla finalità di pubblico interesse del servizio, salvo specifiche esenzioni non dedotte. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la rinuncia era stata dichiarata dal solo difensore senza procura speciale ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Le spese sono state integralmente compensate e si è dato atto dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Il motivo ex n. 5 è precluso in presenza di doppia conforme, salvo i casi in cui sia obbligatoria la partecipazione del pubblico ministero; il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
art. 348-ter c.p.c.
La preclusione alla censura per omesso esame del fatto decisivo opera anche quando la decisione d'appello confermi quella di primo grado per le stesse ragioni di fatto, potendo il giudice di secondo grado aggiungere argomenti rafforzativi senza escludere la doppia conforme.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 38
Richiamato per la disciplina della TOSAP e dei presupposti dell'imposizione.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 39
Richiamato per la disciplina della TOSAP e dei presupposti dell'imposizione.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49, lett. a)
Richiamato dalla ricorrente quale norma che renderebbe inapplicabile la tassa nel caso concreto, ma la Corte esclude la fondatezza della censura.
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso richiede procura speciale; in mancanza, la dichiarazione del difensore non determina estinzione del giudizio ma solo sopravvenuta carenza di interesse e inammissibilità del ricorso incidentale.
art. 378 c.p.c.
Richiamato per le memorie depositate in prossimità dell'adunanza camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro di riferimento per il raddoppio del contributo unificato richiamato dal comma 1-quater.
Massime di principio
- In presenza di "doppia conforme", il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le decisioni di primo e secondo grado si fondano su ragioni di fatto diverse; la mera aggiunta di argomenti rafforzativi in appello non esclude la preclusione.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito e delle prove: la denuncia formalmente proposta come violazione di legge è inammissibile quando mira, in realtà, a ottenere un nuovo apprezzamento dei fatti.
- Ai fini del presupposto impositivo della TOSAP è sufficiente l'utilizzazione del bene pubblico da parte di un soggetto diverso dall'ente proprietario, indipendentemente dal titolo giuridico del rapporto e dalla finalità pubblicistica dell'attività svolta, salvo specifiche ipotesi di esenzione.
- La rinuncia al ricorso richiede procura speciale al difensore; in difetto, la rinuncia dichiarata dal solo difensore non estingue il giudizio, ma può comportare l'inammissibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse.
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