Sentenza n. 330/2026 - Bologna, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 621/2024 pubblicata in data 26.03.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza della Corte d’Appello di Bologna recante condanna al pagamento di una somma di denaro
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione debitrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 621/2024, che aveva condannato l’amministrazione al pagamento di euro 128.729,46, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Nel corso del giudizio è emerso che, prima della proposizione del ricorso per ottemperanza, non era stata notificata la sentenza al domicilio reale dell’amministrazione debitrice ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha sostenuto che l’obbligo fosse comunque soddisfatto dalla comunicazione della sentenza da parte della cancelleria, dalla notificazione presso l’Avvocatura dello Stato, dall’adozione da parte del Commissario di atti diretti all’esecuzione e dalla successiva diffida ad adempiere. In subordine, ha chiesto il rinvio della causa per effettuare la notifica e far decorrere il termine dilatorio di 120 giorni.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, ai fini dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il titolo giudiziale debba essere notificato al domicilio reale dell’amministrazione debitrice prima dell’avvio del giudizio di ottemperanza, così da consentire il pagamento spontaneo entro il termine dilatorio di 120 giorni. Il titolo può anche essere privo di formula esecutiva, poiché nel giudizio di ottemperanza l’art. 115, comma 3, c.p.a. ne esclude la necessità; tuttavia, la notificazione al domicilio reale resta indispensabile. Tale adempimento non può essere sostituito dalla comunicazione amministrativa della sentenza, dalla notificazione ai difensori costituiti, dall’invio di una diffida ad adempiere o dall’adozione di atti amministrativi diretti all’esecuzione. Il mancato adempimento costituisce assenza di una condizione dell’azione e determina l’inammissibilità, non una temporanea improcedibilità. Il rinvio richiesto è stato negato perché la distinzione tra improcedibilità e inammissibilità opera solo quando la notifica sia stata effettuata prima del ricorso, ma il termine di 120 giorni non sia ancora decorso; quando la notifica sia completamente mancata, il vizio non può essere sanato mediante rinvio. Le spese sono state compensate, con contributo unificato definitivamente a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
La notificazione del titolo al domicilio reale dell’amministrazione debitrice costituisce condizione dell’azione di ottemperanza per il pagamento di somme di denaro; il termine dilatorio di 120 giorni deve essere rispettato prima dell’avvio del giudizio.
art. 115, comma 3, c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva sul titolo da eseguire; resta però necessaria la notificazione del titolo al domicilio reale dell’amministrazione debitrice.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice, dopo il passaggio in decisione, di sottoporre alle parti una questione rilevata d’ufficio, assegnando un termine per il deposito di memorie.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale è stata proposta la domanda di esecuzione della sentenza civile.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro da parte di un’amministrazione soggetta all’art. 14 d.l. n. 669/1996, il titolo giudiziale deve essere notificato al domicilio reale dell’amministrazione prima della proposizione del ricorso e devono decorrere 120 giorni da tale notificazione, affinché l’amministrazione disponga del termine per il pagamento spontaneo.
- Nel giudizio di ottemperanza la formula esecutiva non è necessaria ai sensi dell’art. 115, comma 3, c.p.a.; tale esonero non elimina però l’obbligo di notificare il titolo al domicilio reale dell’amministrazione debitrice ai fini dell’art. 14 d.l. n. 669/1996.
- La comunicazione della sentenza da parte della cancelleria, la notificazione presso il domicilio ex lege dell’Avvocatura dello Stato, la notificazione ai difensori costituiti, una diffida ad adempiere o atti amministrativi diretti all’esecuzione non sostituiscono la notificazione del titolo al domicilio reale dell’amministrazione richiesta dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
- Quando la notificazione del titolo sia stata effettuata prima del ricorso ma il termine di 120 giorni non sia ancora decorso, la domanda di ottemperanza può essere temporaneamente improcedibile; quando invece la notificazione sia completamente mancata, la domanda è inammissibile e non può essere sanata mediante il rinvio dell’udienza per effettuare tardivamente la notifica.
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