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Sentenza

Sentenza n. 2042/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600845

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva condannato il Ministero all’accredito di complessivi 1.000 euro sulla Carta docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, oltre interessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato emessa dal Tribunale ordinario di Palermo, in funzione di giudice del lavoro, che aveva condannato il Ministero all’assegnazione sulla Carta docente della somma di 1.000 euro per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, oltre agli interessi maturati dal momento in cui il credito doveva essere accreditato sino al saldo. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione, comprovando il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, rilevando la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: il titolo giudiziale era passato in giudicato e il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era inutilmente decorso. Ha ordinato al Ministero di dare integrale e puntuale esecuzione alla sentenza, provvedendo al pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. In caso di ulteriore inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, da attivarsi su istanza della parte entro ulteriori sessanta giorni. Ha inoltre applicato, a carico dell’amministrazione e a favore della ricorrente, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine sino all’effettivo soddisfacimento o, al più tardi, sino alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento. Il TAR ha precisato che l’incarico di commissario ad acta costituisce munus obbligatorio, non rifiutabile né condizionabile da disposizioni interne dell’amministrazione, e che gli atti del commissario devono essere depositati mediante il Processo Amministrativo Telematico. Le spese di giudizio sono state poste a carico dell’amministrazione, liquidate in 189 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione fonda l’azione di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare una penalità di mora ai sensi del comma 4, lett. e).

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di imporre una penalità di mora a carico dell’amministrazione inadempiente; nel caso concreto è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla notificazione o comunicazione dell’ordine fino al soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle amministrazioni alle obbligazioni pecuniarie risultanti da titolo esecutivo costituisce, insieme al passaggio in giudicato, presupposto per l’attivazione dell’ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti ex legge n. 89/2001, è applicata analogicamente alle altre condanne pecuniarie quando il commissario è un dirigente della stessa amministrazione resistente.

  • art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015

    Richiamata quale disposizione che ha previsto la disciplina di cui all’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, applicata analogicamente al caso esaminato.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato, insieme all’art. 91 c.p.c., quale fondamento della condanna dell’amministrazione soccombente alle spese di lite.

  • art. 91 c.p.c.

    In applicazione del principio della soccombenza, giustifica la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale da eseguire è passato in giudicato e, per le obbligazioni pecuniarie a carico di un’amministrazione, è inutilmente decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria, il giudice può ordinare all’amministrazione il pagamento integrale entro un termine determinato e, in caso di persistente inadempimento, disporre l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata anche per assicurare l’esecuzione di una condanna al pagamento di somme di denaro; essa può essere parametrata agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino all’adempimento o alla scadenza del termine assegnato.
  • L’incarico di commissario ad acta costituisce un munus obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell’amministrazione resistente, l’incarico non dà luogo a compenso ulteriore, in quanto rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle disciplinate dalla legge n. 89/2001.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

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