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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27639/2023 del 29/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

Un medico ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che lo vedeva contrapposto a più controparti private e a un'azienda ospedaliera. Nel corso del giudizio di legittimità, però, il ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal proprio difensore, dichiarando di aver raggiunto con le altre parti un accordo transattivo. Anche i difensori delle controparti hanno dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere e chiesto la compensazione integrale delle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e dell'intervenuto accordo transattivo tra le parti, dichiarando estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha precisato che, pur trattandosi di ricorso soggetto ratione temporis all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, l'estinzione per rinuncia non è equiparabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità, con conseguente esclusione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto quando il giudizio si estingue per rinuncia, poiché tale esito non è equiparabile al rigetto, all'inammissibilità o all'improcedibilità dell'impugnazione

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia validamente intervenuta e accompagnata dall'atto di adesione o dalla non contestazione delle controparti, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia, specie se seguita da accordo transattivo, consente la compensazione integrale delle spese quando vi sia concorde richiesta delle parti o comunque una regolazione coerente con la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni respinte o dichiarate inammissibili/improcedibili non si applica nei casi di estinzione del giudizio per rinuncia, perché manca un esito decisionale assimilabile al rigetto o all'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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