Cassazione Penale, Sentenza n. 40290/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza ex art. 670 c.p.p. per la rideterminazione della pena dopo la sentenza della Corte Cost. n. 73/2020, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 69, comma 4, c.p. nella parte che vietava la prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 89 c.p. sulla recidiva ex art. 99, comma 4, c.p. Il ricorrente ha sostenuto che la Corte territoriale aveva valutato l'attenuante e la recidiva come equivalenti facendo riferimento al divieto oggi dichiarato incostituzionale, e che dunque la pena dovesse essere nuovamente determinata favorendo l'attenuante.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando l'ordinanza della Corte d'appello che aveva rigettato l'istanza. Il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto che il giudizio di equivalenza tra attenuante e recidiva non fosse stato fondato unicamente sul divieto dell'art. 69, comma 4, c.p., ma su una valutazione complessiva che teneva conto della "globale gravità dei delitti" e della "personalità negativa" del ricorrente espressa dal giudice di cognizione; pertanto non era ammessa una nuova determinazione della pena in sede esecutiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 69, comma 4, cod. pen.
Il divieto di prevalenza dell'attenuante sull'aggravante della recidiva è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Cost. n. 73/2020; se il giudice di merito ha negato la prevalenza dell'attenuante fondandosi esclusivamente su questo divieto, la valutazione è viziata; se invece la negazione è risultata da valutazioni diverse (es. gravità complessiva, personalità del reo), la decisione resta insindacabile in sede esecutiva.
art. 89, cod. pen.
Circostanza attenuante che, dopo la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 69/4 c.p., può essere valutata come prevalente rispetto alla recidiva se il giudice effettua un nuovo bilanciamento favorevole.
art. 99, comma 4, cod. pen.
Recidiva come circostanza aggravante la cui prevalenza non può più essere garantita in modo assoluto dal divieto imposto dall'art. 69/4 c.p.; il bilanciamento con l'attenuante va dunque compiuto secondo le regole ordinarie.
art. 670 cod. proc. pen.
Norma che consente al condannato di chiedere al giudice dell'esecuzione la rideterminazione della pena a seguito di mutamenti di legittimità costituzionale o normativa; il giudice dell'esecuzione può procedere a nuovo bilanciamento quando il divieto dichiarato incostituzionale abbia inciso sulla determinazione della pena.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna al pagamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso infondato o inammissibile con profili di colpa; applicata per la liquidazione pari a euro 3.000.
Corte Cost. sentenza n. 73/2020
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, c.p. nella parte che vietava la prevalenza dell'attenuante sull'aggravante della recidiva, aprendo la possibilità di un nuovo bilanciamento favorevole all'attenuante quando il giudice di merito avesse negato la prevalenza solo per quel divieto.
Giurisprudenza rilevante (Sez. U., n. 42858/2014; Sez. 5, n. 5729/2021)
Principio consolidato secondo cui la negazione della prevalenza di un'attenuante sulla recidiva basata esclusivamente sul divieto di cui all'art. 69/4 c.p. è causa di annullamento e rinvio; viceversa, se il giudice di merito ha motivato la scelta con altri elementi (gravità complessiva, personalità del reo), il giudice dell'esecuzione non può riaprire il giudizio.
Massime di principio
- Se la dichiarazione di incostituzionalità riguarda un divieto che ha inciso sulla valutazione delle circostanze, il giudice dell'esecuzione può procedere a un nuovo bilanciamento e modificare la pena solo se il giudice di cognizione ha fondato la negazione della prevalenza esclusivamente su quel divieto.
- Quando la sentenza di merito motiva la negazione della prevalenza dell'attenuante con elementi indipendenti dal divieto (es. "globale gravità dei reati", "personalità negativa" del condannato), tale valutazione è insindacabile in sede esecutiva e non si procede a nuova determinazione della pena.
- La mera esistenza della pronuncia della Corte Cost. che elimina il divieto non comporta automaticamente la rideterminazione della pena: è necessario verificare il contenuto motivazionale della sentenza di condanna per accertare se la negazione dell'attenuante dipendesse solo dal divieto.
- Il ricorso ex art. 670 c.p.p. è lo strumento corretto per chiedere la rivalutazione della pena alla luce di mutate condizioni di legittimità costituzionale; tuttavia il suo successo dipende dall'accertamento che la precedente decisione sia viziata per il motivo costituzionalmente rilevante.
- In caso di ricorso infondato o gravemente incongruo il giudice può irrogare sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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