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Sentenza

Sentenza n. 105/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento del decreto del Direttore generale del Ministero dell’università e della ricerca - n. 63 del 22 gennaio 2024, trasmesso all’interessata a mezzo pec in data 28 febbraio 2024, con il quale sono stati rispettivamente “revocati”: - all’art. 1, il finanziamento concesso alla ricorrente (nella forma del contributo di spesa) con D.D. n. 373/Ric. del 25 marzo 2004: - all’art. 2, il finanziamento concesso (nella forma del credito d’imposta) con D.D. 1902/Ric. del 5 settembre 2005; del “parere” espresso dal “Gruppo di lavoro nominato con Decreto Ministeriale n. 3247/Ric. del 6 dicembre 2005”, e di cui al verbale del 16 marzo 2017, solamente richiamato e riportato in minimo estratto nel provvedimento di revoca ma non conosciuto nel suo contenuto in quanto non allegato e/o altrimenti comunicato; per quanto occorrer possa, della nota del Ministero dell’università e della ricerca prot. n. 4305 del 28 febbraio 2024 con la quale è stato trasmesso il citato D.D. n. 63/2024, preannunciando, altresì, una successiva comunicazione da parte del Ministero contenente indicazioni sulle modalità e i tempi di restituzione dell’importo revocato, maggiorato degli interessi; di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o conseguente.

Giustizia amministrativa202400198

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto ministeriale di revoca di un contributo di spesa e di un credito d’imposta concessi per progetti di ricerca, adottato dopo il riesame dei presupposti originari delle agevolazioni

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Ministero ha nuovamente disposto la revoca di due agevolazioni concesse nel 2004 e nel 2005, dopo che precedenti provvedimenti di revoca del 2013 erano stati annullati dal TAR con sentenza passata in giudicato per violazione delle garanzie partecipative, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Sono stati dedotti: violazione degli artt. 7 ss. l. n. 241/1990 e del giudicato, per l’omessa comunicazione di avvio del procedimento; violazione della disciplina ministeriale sulle agevolazioni e dell’art. 3 l. n. 241/1990, nonché difetto assoluto o apparente di motivazione, difetto di istruttoria, carenza dei presupposti e travisamento, poiché il nuovo decreto si fondava sul parere del Gruppo di lavoro del 2017, non allegato né comunicato integralmente, secondo cui le attività finanziate non sarebbero state qualificabili come prevalente ricerca industriale; violazione dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990, sostenendo che l’atto, nonostante il nomen di revoca, costituisse annullamento d’ufficio per rivalutazione dei presupposti originari e fosse stato adottato a distanza di circa venti anni dalle concessioni, oltre il termine ragionevole e quello ordinario di dodici mesi; in via subordinata, l’effettiva sussistenza dei presupposti per le agevolazioni e lo svolgimento dell’attività di ricerca, anche comprovato dal rilascio di un brevetto. Il Ministero ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, qualificando l’atto come decadenza per mancato rispetto delle condizioni del beneficio, e ha sostenuto la natura provvisoria delle erogazioni, l’applicabilità dell’art. 21-octies l. n. 241/1990, l’adeguatezza della motivazione per relationem e la natura tecnico-discrezionale delle valutazioni svolte.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione e ha affermato la giurisdizione amministrativa. Il riparto, infatti, dipende dalla situazione soggettiva incisa e dall’effettivo contenuto dell’atto, non dal nomen iuris utilizzato dall’amministrazione. Nel caso concreto il decreto non contestava inadempimenti della beneficiaria agli obblighi di erogazione o di permanenza del contributo, né la mancata attuazione degli impegni contrattuali o la falsità delle dichiarazioni; operava invece una rivalutazione degli originari presupposti della concessione, ritenendo che le attività non costituissero prevalente ricerca industriale. L’atto è stato quindi qualificato come esercizio del potere di annullamento d’ufficio, non come revoca ex art. 21-quinquies l. n. 241/1990 né come decadenza. Il ricorso è stato accolto perché il potere di annullamento è stato esercitato ben oltre il termine ragionevole e comunque oltre dodici mesi dalla concessione dei benefici, senza ricorrenza delle ipotesi eccezionali previste dall’art. 21-nonies, comma 2-bis. Il richiamo all’art. 7, comma 1, d.m. n. 275/1998 non è stato ritenuto pertinente, poiché la disposizione riguarda la revoca in caso di contestata falsità delle dichiarazioni, fattispecie non contestata. Il TAR ha inoltre rilevato, come ulteriore profilo fondato, la violazione delle garanzie partecipative, già riconosciuta nella precedente sentenza passata in giudicato. Le ulteriori censure sono state assorbite. Il decreto e gli atti impugnati sono stati annullati; il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, lett. c), d.m. 8 agosto 2000, n. 593

    Disciplina l’accesso alle agevolazioni per il progetto di ricerca oggetto delle concessioni originarie.

  • artt. 2 e 14 d.m. 8 agosto 2000, n. 593

    Costituiscono la disciplina ministeriale di riferimento per la concessione delle agevolazioni; la sentenza richiama il quadro normativo già esaminato nel precedente giudizio.

  • art. 7, comma 1, d.m. 22 luglio 1998, n. 275

    Prevede la revoca delle agevolazioni in caso di contestata non veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda; la disposizione non è applicabile perché tale fattispecie non è stata contestata.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Impone la motivazione del provvedimento; la ricorrente ne ha dedotto la violazione per la motivazione apparente e il richiamo non adeguatamente esplicato al parere del Gruppo di lavoro.

  • artt. 7 ss. l. n. 241/1990

    Impongono il rispetto delle garanzie di partecipazione procedimentale; la loro omissione è stata ritenuta nuovamente sussistente, anche alla luce del precedente giudicato.

  • art. 21-quinquies l. n. 241/1990

    Disciplina la revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per mutamento non prevedibile della situazione di fatto; la sentenza esclude che il decreto impugnato costituisca esercizio di tale potere.

  • art. 21-nonies l. n. 241/1990

    Disciplina l’annullamento d’ufficio; la rivalutazione degli originari presupposti della concessione integra tale potere, esercitato nel caso concreto oltre il termine ragionevole e oltre dodici mesi.

  • art. 21-nonies, comma 2-bis, l. n. 241/1990

    Consente il superamento del termine ordinario di dodici mesi nelle ipotesi previste dalla disposizione; il TAR ha ritenuto tali ipotesi non ricorrenti.

  • art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990

    È richiamato in relazione ai doveri di correttezza e buona fede dell’amministrazione nell’esercizio del potere di autotutela.

  • art. 11 c.p.a.

    Ha consentito la riassunzione davanti al giudice amministrativo della controversia originariamente instaurata davanti al giudice ordinario dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione.

Massime di principio

  • Ai fini del riparto di giurisdizione sulle controversie relative a contributi e sovvenzioni pubbliche, occorre qualificare l’effettivo potere esercitato e la situazione soggettiva incisa, senza attribuire valore decisivo al nomen iuris dell’atto.
  • Sussiste la giurisdizione amministrativa quando, dopo la concessione del beneficio, l’amministrazione rivaluta i presupposti originari e annulla o ritira il provvedimento per vizi di legittimità o per contrasto originario con l’interesse pubblico; spetta invece al giudice ordinario la controversia relativa alla fase esecutiva e all’inadempimento del beneficiario agli obblighi condizionanti l’erogazione o la permanenza del contributo.
  • Un provvedimento denominato revoca deve essere qualificato come annullamento d’ufficio quando, in assenza di sopravvenuti motivi di interesse pubblico o di un imprevedibile mutamento della situazione di fatto, si fonda sulla rivalutazione degli originari presupposti di legittimità della concessione del beneficio.
  • L’annullamento d’ufficio di un’agevolazione pubblica non può essere esercitato oltre il termine ragionevole e, di regola, oltre dodici mesi dall’adozione dell’atto attributivo, salvo le specifiche ipotesi derogatorie previste dall’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. n. 241/1990.
  • Il controllo successivo a campione previsto dalla disciplina delle agevolazioni non trasforma automaticamente la concessione originaria in un atto meramente provvisorio e non esclude l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento volto al ritiro del beneficio, quando l’amministrazione esercita un autonomo potere di riesame.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiInvalidità del provvedimentoAutotutelaGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSilenzio della pubblica amministrazionePartecipazione procedimentaleRiparto di giurisdizione

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