Cassazione Civile, Ordinanza n. 09698/2023 del 12/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una procedura per il rilascio di concessioni di derivazione d’acqua a fini idroelettrici dal rio Gadera. In origine era stata presentata una domanda di derivazione da una società privata; successivamente erano intervenute altre domande, tra cui quelle dell’azienda pubblici servizi e di due comuni, e l’amministrazione provinciale aveva prima escluso tali ultime domande dall’istruttoria, poi, dopo una precedente cassazione sul punto di competenza dell’organo decidente, le aveva riammesse subordinandole all’adeguamento alla sopravvenuta disciplina provinciale del 2015. Nel frattempo erano state pubblicate anche nuove istanze di altre società, dichiarate incompatibili e poste in concorrenza, con avvio di una nuova procedura di evidenza pubblica. I ricorrenti hanno contestato dinanzi al TSAP e poi in cassazione la legittimità di tale riavvio della procedura, sostenendo che la domanda originaria dovesse restare regolata dalla disciplina previgente, che la data rilevante fosse quella della prima domanda del procedimento, che la gara fosse ormai cristallizzata e che non fosse corretto attribuire alle controinteressate il ruolo di soggetti promotori della nuova procedura. Con il primo motivo hanno dedotto violazione delle norme provinciali transitorie e dei parametri costituzionali invocati; con il secondo motivo hanno dedotto violazione dei principi di legalità, buon andamento e della disciplina provinciale, oltre a vizi di motivazione e sviamento, lamentando che l’avvio di una nuova procedura concorsuale fosse inutilmente reiterativo e lesivo della posizione già formata.
La decisione
La Corte ha ritenuto i motivi in parte infondati e in parte inammissibili. Ha ribadito che la disciplina transitoria della legge provinciale del 2015 si applica non solo ai procedimenti amministrativi ancora pendenti, ma anche al contenzioso da essi derivato, e che ogni atto del procedimento deve essere disciplinato dalla legge vigente al momento della sua emanazione. Ha escluso che si potesse retrodatare la domanda non pubblicata alla data di pubblicazione della domanda originaria, osservando che ciò contrasterebbe con la scelta legislativa di distinguere tra procedimenti già pubblicati e procedimenti non ancora pervenuti a tale fase. Ha inoltre rilevato che la censura non investiva in modo puntuale una ratio decisiva della sentenza impugnata, ossia la mancata ottemperanza dei ricorrenti all’invito di integrare la documentazione secondo la nuova disciplina, a fronte dell’adempimento invece effettuato dalla controinteressata. In definitiva il ricorso è stato rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e con declaratoria dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è stato il parametro processuale invocato per denunciare violazione di legge nei due motivi di ricorso.
art. 360bis n. 1 c.p.c.
la Corte lo richiama per qualificare come inammissibile una censura che contrasta con un orientamento già consolidato delle Sezioni Unite.
art. 34 l.p. Provincia autonoma di Bolzano n. 2 del 2015
comma 3, II periodo; comma 4
la disciplina transitoria si applica ai procedimenti pendenti e al contenzioso ad essi relativo; gli atti del procedimento sono regolati dalla legge vigente al momento della loro emanazione.
art. 3 l.p. Provincia autonoma di Bolzano n. 7 del 2005
richiamato come disciplina previgente delle concessioni di derivazione.
art. 1, comma 1, l. 241/1990
invocato dai ricorrenti in tema di legalità e buon andamento dell’azione amministrativa.
art. 7 l.p. n. 17 del 1993
richiamato come parametro per i vizi di eccesso di potere denunciati.
artt. 3, 24, 113, 117 Cost.
evocati dai ricorrenti a sostegno della prospettata incostituzionalità dell’interpretazione data alla disciplina transitoria; la Corte esclude il dubbio per la non irragionevolezza dell’interpretazione conforme al testo.
art. 97 Cost.
richiamato dai ricorrenti in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento.
art. 111 Cost.
richiamato dai ricorrenti nel quadro delle doglianze di legittimità.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato in tema di contributo unificato dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo pari al contributo unificato.
art. 1 l.p. Provincia autonoma di Bolzano n. 2 del 2015
richiamato dai ricorrenti come norma di principio sulla disciplina provinciale delle derivazioni.
Massime di principio
- La norma transitoria che disciplina il passaggio da un vecchio a un nuovo regime amministrativo deve essere letta in modo letterale e sistematico: se il legislatore distingue tra procedimenti già pubblicati e procedimenti non ancora pubblicati, non è consentito retrodatare artificialmente la domanda non pubblicata alla data della procedura originaria.
- Nelle procedure amministrative di rilascio di titoli ampliativi vale, in linea generale, il principio tempus regit actum: ciascun atto del procedimento è regolato dalla legge vigente al momento in cui viene adottato.
- La disciplina sopravvenuta si applica anche al contenzioso sorto da procedimenti amministrativi ancora pendenti quando la norma transitoria lo preveda o quando la ricostruzione conforme a Costituzione lo imponga.
- Una censura di legittimità è inammissibile se non si confronta con una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata; il ricorso per cassazione deve colpire tutte le rationes poste a fondamento della decisione.
- Non è fondato sostenere che l’avvio di una nuova procedura concorsuale sia illegittimo solo perché riferito al medesimo bene o tratto fluviale, se l’ordinamento e la disciplina sopravvenuta consentono di ridefinire le modalità concorrenziali e di selezione delle domande.
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