Cassazione Civile, Ordinanza n. 22631/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La controversia trae origine da un contratto di appalto nel quale una società appaltatrice chiedeva il pagamento di corrispettivi, interessi, maggior danno e spese già liquidate in un precedente giudizio, oltre a una condanna correlata a una richiesta restitutoria avanzata dal soggetto concessionario del contratto. Dopo un primo contenzioso sul medesimo rapporto, nel quale era stata accertata la competenza del giudice ordinario e definito il credito nei confronti della sola società subentrata nel contratto, la stessa appaltatrice ha introdotto una nuova azione contro la società subentrata e contro l'ente concedente. Il Tribunale di Roma ha declinato la propria competenza in favore del collegio arbitrale richiamando la clausola compromissoria del contratto. La ricorrente ha impugnato l'ordinanza deducendo, da un lato, l'omesso esame della precedente declinatoria di competenza notificata dalla controparte nel 2000 e, dall'altro, il fatto che sulla competenza del giudice ordinario si era già formato un accertamento non impugnato nel precedente giudizio, idoneo a precludere una diversa soluzione nella nuova causa avente ad oggetto il medesimo credito.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per regolamento di competenza. Ha ritenuto che la domanda proposta nel nuovo giudizio coincidesse sostanzialmente con quella già decisa nel precedente processo e che, pertanto, la precedente declinatoria di competenza in favore del giudice ordinario, non impugnata sul punto, avesse formato giudicato preclusivo su una diversa attribuzione della controversia agli arbitri. Conseguentemente ha dichiarato la competenza del Tribunale di Roma e gli ha rimesso le parti anche per la regolazione delle spese del procedimento di legittimità.
Norme richiamate
art. 819-ter c.p.c.
La controversia sul riparto tra arbitri rituali e giudice ordinario è trattata come questione di competenza, con conseguente rilevanza del giudicato formatosi sul punto nel precedente giudizio.
art. 2697 c.c.
Non è direttamente applicato in modo esplicito nel testo; non emerge un uso centrale della norma.
Massime di principio
- La declinatoria di competenza resa in un precedente giudizio sul medesimo rapporto e non impugnata sul punto può precludere, per effetto del giudicato, una diversa decisione sulla competenza in un successivo giudizio che abbia ad oggetto la stessa pretesa sostanziale.
- La natura giurisdizionale e sostitutiva dell'arbitrato rituale comporta che il riparto tra arbitri e giudice ordinario si configuri come questione di competenza.
- Quando la nuova domanda è sostanzialmente identica a quella già definita nel precedente processo, il giudicato sulla competenza si estende anche alle azioni successive fondate sul medesimo credito.
- La clausola compromissoria non può essere utilmente opposta ove sulla competenza del giudice ordinario si sia già consolidato un giudicato non superato da una valida impugnazione.
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