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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22361/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo a II.DD., IVA e addizionali per l'anno 2007, emesso a seguito di processo verbale di constatazione e riferito a vendite online di materiale da collezione non dichiarate. Il contribuente aveva contestato, tra l'altro, la riferibilità di parte delle operazioni al periodo d'imposta 2007, sostenendo che alcune contestazioni per gli anni 2005 e 2006 erano già state definite in sede di accertamento con adesione. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e dell'appello, ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma nel corso del giudizio ha depositato istanza di estinzione del processo per definizione agevolata ex art. 6 del d.l. 193/2016 convertito in l. 225/2016, allegando la domanda presentata all'Agenzia e la prova del deposito e del pagamento degli importi dovuti.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'istanza di definizione agevolata e della documentazione prodotta, rilevando che la controversia, essendo tra contribuente e Agenzia delle Entrate, rientrava tra quelle definibili ai sensi dell'art. 6 del d.l. 193/2016, previo pagamento di quanto dovuto. Ha inoltre osservato che l'Agenzia non aveva preso posizione sul fatto sopravvenuto. In ogni caso, ha ritenuto efficace la rinuncia al ricorso, in quanto atto unilaterale e recettizio correttamente assistito da procura e notificato alla controparte. Ne è conseguita la declaratoria di estinzione del processo, senza statuizione sulle spese per la mancata formale costituzione della resistente.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. 193/2016 conv. in l. n. 225/2016

    La controversia è stata ritenuta definibile tramite la procedura di definizione agevolata, previo pagamento di quanto dovuto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La memoria illustrativa è stata depositata nel rito camerale previsto per il giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • Quando il contribuente documenta l'avvenuta adesione a una definizione agevolata prevista dalla legge e la controversia rientra oggettivamente nell'ambito applicativo della norma, il giudizio può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere o per effetto della rinuncia.
  • La rinuncia al ricorso in cassazione produce effetto estintivo se è un atto unilaterale e recettizio, è assistita da procura idonea a conferire al difensore il relativo potere e risulta notificata alla controparte.
  • In assenza di una formale costituzione della parte resistente, può essere omessa ogni statuizione sulle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

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