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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25784/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente aveva richiesto l'applicazione dell'indulto, ai sensi della legge n. 241/2006, rispetto alla pena inflitta per reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (associazione per delinquere in materia di stupefacenti) commesso tra il 2006 e l'aprile 2007. La stessa istanza, per reati del 2006, era già stata proposto ed esaminata con precedente ordinanza del 22/04/2016 che aveva applicato l'indulto solo per altro reato e aveva respinto la richiesta ora reiterata. Il ricorrente impugnava il decreto di inammissibilità denunciando violazione dell'art. 666, comma 2, c.p.p., sostenendo che la nuova istanza non fosse mera reiterazione perché fondata su diverso accertamento del tempus commissi delicti (diversa data di consumazione del reato associativo).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico. Ha ritenuto che, se si deduce la 'novità' rispetto a una precedente istanza già valutata, è onere del ricorrente allegare al ricorso le due istanze e il precedente provvedimento del giudice dell'esecuzione per consentire la verifica della presunta novità; il ricorrente aveva prodotto solo la sentenza di merito e non la documentazione comparativa, sollecitando un esame di merito non consentito in questa sede. Perciò è stata pronunciata inammissibilità e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non essendovi elementi che escludessero la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiede che una nuova istanza al giudice dell'esecuzione non sia mera reiterazione di una precedente; chi deduce la novità deve allegare copia della precedente istanza e del precedente provvedimento per permettere la verifica della effettiva novità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali e, in caso di inammissibilità per colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; il giudice può determinarne l'importo in equità.

  • legge n. 241/2006 (indulto)

    Normativa che disciplina l'applicazione dell'indulto invocata dall'istante per la riduzione della pena; la valutazione dell'applicabilità spetta al giudice dell'esecuzione e può essere preclusa se l'istanza è reiterativa senza nuova documentazione.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Individua il tipo di reato (associazione per delinquere in materia di stupefacenti) per il quale il ricorrente chiedeva l'applicazione dell'indulto; la data di commissione del reato è elemento fattuale rilevante ai fini dell'ammissibilità dell'istanza, ma la sua rinnovata contestazione richiede adeguata documentazione comparativa.

  • Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000

    Riferimento utilizzato per affermare che, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può essere disposta la sanzione economica a favore della Cassa delle ammende.

  • Sez. U, Sentenza n. 18288 del 21/01/2010 (Beschi, Rv. 246651)

    Principio secondo cui il giudicato esecutivo preclude la riproposizione della medesima istanza basata sulle stesse ragioni già valutate, ma non impedisce una nuova istanza fondata su ragioni di fatto o di diritto non già esaminate; la novità deve però essere documentata.

Massime di principio

  • Se si propone nuovamente una istanza già respinta dal giudice dell'esecuzione, è necessario dimostrare con documenti (allegare la precedente istanza e il precedente provvedimento) che la nuova domanda è fondata su ragioni non valutate in precedenza; in mancanza, la nuova istanza sarà considerata reiterativa e inammissibile.
  • La deduzione di una diversa ricostruzione fattuale (es. diversa data di consumazione del reato) non basta in cassazione senza la comparazione documentale: il ricorrente deve allegare gli atti precedenti per permettere al giudice di verifica.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile per reiterazione o per genericità, il giudice può condannare al pagamento delle spese e, salvo elementi che escludano la colpa, imporre anche una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Per impugnare efficacemente un decreto di inammissibilità fondato su reiterazione, bisogna costruire il tema della novità in modo concreto e documentato, evidenziando esattamente in che cosa le nuove ragioni differiscano da quelle già esaminate.

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