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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06006/2024 del 06/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dall'appalto per i lavori di adeguamento di un campo sportivo comunale. L'impresa appaltatrice aveva eseguito lavorazioni ulteriori rispetto al progetto originario e, ritenendo di non aver ricevuto il pagamento di tali opere extra contratto, aveva agito per il risarcimento del danno. In primo grado la domanda era stata respinta; in appello, invece, la Corte territoriale aveva riformato parzialmente la decisione e condannato i progettisti/direttori dei lavori al risarcimento, ritenendo che avessero fatto eseguire le opere extra contratto senza averne il potere e applicando l'art. 1398 c.c. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) motivazione apparente per mancata spiegazione del percorso logico-giuridico fondato sulla perizia di variante; 2) motivazione contraddittoria e incomprensibile, perché la Corte d'appello avrebbe prima richiamato l'assenza di autorizzazione del Comune e di ordini dei direttori dei lavori, poi avrebbe fondato la responsabilità degli stessi su argomenti incompatibili; 3) omesso esame del fatto decisivo consistente nella posteriorità delle perizie di variante rispetto all'esecuzione delle opere; 4) travisamento della prova; 5) erronea applicazione dell'art. 1398 c.c., ritenuto invocabile senza considerare colpa del terzo e del rappresentato nella creazione dell'apparenza; 6) violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. per errore di percezione delle risultanze probatorie; 7) erronea liquidazione del danno, che sarebbe limitato all'interesse negativo e non al lucro cessante.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, ritenendo decisivo e non esaminato il fatto storico della posteriorità delle perizie di variante rispetto alle opere e rilevando che l'affermazione di responsabilità dei ricorrenti era sorretta da una motivazione apodittica, priva del necessario percorso logico-giuridico. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 111 c.p.c.

    successione a titolo particolare nel diritto controverso

    Il conferimento di un'azienda individuale in una società di capitali è stato qualificato come cessione d'azienda; se avviene nel corso del giudizio, integra successione a titolo particolare nel diritto controverso e il conferente conserva la legittimazione processuale quale sostituto del cessionario, anche ai fini della notificazione degli atti.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione deve contenere il necessario percorso logico-giuridico; la sua mancanza, o la sua intrinseca contraddittorietà/incomprensibilità, integra vizio denunciabile in cassazione.

  • art. 1398 c.c.

    La sua applicazione è stata ritenuta viziata in ragione dell'omesso esame del fatto decisivo e della motivazione apodittica; la Corte di cassazione non convalida l'uso della norma nella fattispecie, ma rileva che la ricostruzione della responsabilità doveva essere riesaminata.

  • art. 115 c.p.c.

    È stato dedotto il travisamento del contenuto oggettivo della prova, ma il relativo motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento dei primi tre.

  • art. 116 c.p.c.

    È stato dedotto l'errore di percezione nella valutazione delle prove; il motivo è stato assorbito.

  • art. 2697 c.c.

    È stato dedotto l'erroneo riparto/uso dell'onere probatorio in relazione alla ricostruzione dei fatti e della prova documentale; il motivo è stato assorbito.

  • art. 1223 c.c.

    È stata censurata la liquidazione del danno, sostenendo che il risarcimento dovesse essere limitato all'interesse negativo; il motivo è rimasto assorbito.

Massime di principio

  • L'omesso esame di un fatto storico decisivo, quando il fatto sia specificamente allegato e potenzialmente idoneo a mutare l'esito della lite, determina vizio della sentenza e impone la cassazione con rinvio.
  • La motivazione è apparente o comunque viziata quando si limita a un'affermazione conclusiva senza illustrare il passaggio logico-giuridico che collega le risultanze istruttorie alla responsabilità accertata.
  • Ai fini della responsabilità del falsus procurator o di chi abbia agito senza potere, il giudice deve verificare in modo rigoroso il quadro fattuale che fonda l'apparenza del potere, non potendo presumere l'esistenza di ordini o autorizzazioni in assenza di un accertamento coerente con gli atti di causa.
  • Se la decisione di merito è cassata per vizi che investono il fondamento dell'an debeatur, restano assorbite le censure sulla qualificazione giuridica della responsabilità e sulla quantificazione del danno.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppaltoInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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