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Sentenza

Sentenza n. 338/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia dell'ingiunzione per recupero debito di € 34.637,82 relativa a emolumenti corrisposti e non dovuti sulla partita stipendiale n. -OMISSIS- emesso dal Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Caserta prot. n. -OMISSIS- notificata al destinatario il 20.11.2025 in uno ad ogni atto preordinato connesso e conseguente ed in particolare la nota, richiamata nell'ingiunzione qui impugnata, n.-OMISSIS- di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di recupero di credito erariale nonché, l'atto di Avvio del Procedimento Amministrativo Prot. N. -OMISSIS- AD OGGETTO: “Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di recupero di credito erariale. partita stipendiale di spesa n.-OMISSIS- chiusa per dispensa dal 19/02/2025”; nonché tutti gli atti della procedura ancorché non conosciuti dal presente ricorrente;

Giustizia amministrativa202507042

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ingiunzione di pagamento per il recupero di € 34.637,82 a titolo di emolumenti asseritamente corrisposti e non dovuti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ingiunzione notificata il 20 novembre 2025, unitamente agli atti presupposti e, in particolare, alla comunicazione di avvio del procedimento di recupero del credito erariale. Ha dedotto: la decadenza dell’Amministrazione dal potere di recuperare le somme; il difetto assoluto o comunque l’insufficienza della motivazione dell’ingiunzione e della comunicazione di avvio, non idonee a indicare le ragioni della pretesa, il periodo di riferimento e le singole voci del debito; l’irripetibilità degli emolumenti percepiti durante il periodo di sospensione facoltativa dal servizio; la mancata considerazione delle osservazioni presentate nel procedimento; la formazione di un legittimo affidamento, derivante dalla continuativa erogazione degli emolumenti senza riserva di ripetizione. La controversia riguardava anche la rilevanza della precedente sentenza del TAR n. 4471/2025, relativa alla sospensione facoltativa dal servizio, e la correttezza del trattamento economico spettante durante tale periodo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’ingiunzione di pagamento. Ha premesso che la ripetizione di emolumenti indebitamente corrisposti costituisce, anche nei rapporti di lavoro non privatizzati, esercizio di un diritto-dovere dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 2033 c.c.; per tale ragione, di regola, non è necessaria una specifica motivazione sull’interesse pubblico, che è insito nell’esigenza di recuperare denaro pubblico privo di titolo. Tuttavia, l’atto di recupero deve essere intelligibile quanto alla base giuridica della pretesa e ai criteri di calcolo. Nel caso concreto, né l’ingiunzione né la comunicazione di avvio consentivano di comprendere le ragioni della richiesta: il prospetto contabile non indicava il periodo cui si riferivano gli arretrati né le voci che componevano l’importo complessivo. Inoltre, dopo l’interlocuzione procedimentale, la Ragioneria aveva richiesto al DAP chiarimenti sul trattamento economico spettante durante la sospensione dal servizio, ma non risultava acquisito alcun riscontro; ciononostante, era stata emessa l’ingiunzione senza esaminare le osservazioni del ricorrente. La difesa erariale non poteva colmare tale carenza mediante una motivazione postuma in giudizio, fondata sulla legittimità della sospensione facoltativa e sulla ripetibilità delle somme. Il TAR ha quindi ritenuto non verificabili né la base giuridica né la correttezza del conteggio. Ha condannato le Amministrazioni resistenti, in solido, al pagamento di € 1.500,00 oltre accessori, con rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2033 cod. civ.

    La ripetizione delle somme indebitamente corrisposte costituisce un diritto-dovere dell’Amministrazione anche nei rapporti di lavoro non privatizzati.

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio del procedimento di recupero ha consentito l’interlocuzione con il destinatario, ma non ha supplito all’obbligo dell’Amministrazione di indicare in modo intelligibile la base giuridica e il calcolo della pretesa.

  • art. 60 c.p.a.

    Il ricorso è stato definito in camera di consiglio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • La ripetizione di emolumenti indebitamente corrisposti costituisce, anche nei rapporti di lavoro pubblico non privatizzato, un diritto-dovere dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 2033 c.c.; l’interesse pubblico al recupero è normalmente insito nell’esborso di denaro pubblico privo di titolo e non richiede, di per sé, una motivazione specifica sull’interesse pubblico concreto.
  • Anche quando l’Amministrazione esercita il dovere di ripetere somme indebitamente erogate, l’ingiunzione deve indicare in modo intelligibile la base giuridica della pretesa, il periodo di riferimento, le singole voci debitorie e i criteri di calcolo dell’importo richiesto.
  • La mancata acquisizione dei chiarimenti necessari sulla spettanza del trattamento economico e l’omessa valutazione delle osservazioni dell’interessato impediscono di verificare la correttezza della pretesa restitutoria e determinano l’illegittimità dell’ingiunzione per carenza motivazionale e istruttoria.
  • Le argomentazioni formulate dalla difesa dell’Amministrazione in giudizio non possono integrare una motivazione sostanzialmente assente o insufficiente nell’atto impugnato quando introducono per la prima volta le ragioni giuridiche e fattuali della pretesa; tale integrazione costituisce motivazione postuma inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentale

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