Cassazione Penale, Sentenza n. 4793/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Comberiati, condannato definitivamente all'ergastolo e a 20 anni di reclusione, contestava l'esecuzione simultanea di entrambe le pene disposta dalla Procura generale e aveva chiesto al giudice dell'esecuzione l'applicazione dell'art.72, 2° comma c.p., affinché venisse eseguito solo l'ergastolo e fosse determinata la durata dell'isolamento diurno. La Corte d'assise d'appello di Catanzaro dichiarò inammissibile l'istanza ritenendo che la questione dovesse essere proposta al Pubblico ministero e che, contro un eventuale diniego di quest'ultimo, sarebbe proponibile opposizione al giudice dell'esecuzione. Comberiati ricorse per cassazione deducendo violazione di norme processuali e di diritto sostanziale, sostenendo che la determinazione dell'isolamento diurno è una sanzione penale la cui quantificazione spetta al giudice dell'esecuzione e non al Pubblico ministero.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha affermato che la competenza a determinare la durata dell'isolamento diurno ex art.72 c.p., in presenza di pene concorrenti irrogate con sentenze diverse, è del giudice dell'esecuzione e non del Pubblico ministero. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata che qualifica l'isolamento diurno come sanzione penale e impone l'applicazione dei criteri di cui all'art.133 c.p. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'assise d'appello di Catanzaro per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 72 cod. pen.
L'isolamento diurno è qualificato come sanzione penale; la sua quantificazione, ove ricorrano più pene concorrenti, rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione (non del P.M.), ai sensi del secondo comma.
art. 133 cod. pen.
I criteri di determinazione della durata della sanzione (anche dell'isolamento diurno) devono essere rispettati dal giudice dell'esecuzione quando procede alla quantificazione della misura della sanzione penale.
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.
Norme invocate dal ricorrente per dedurre motivazione contraddittoria o omessa sul punto cruciale della competenza e sulla mancata decisione circa la quantificazione dell'isolamento diurno; la Cassazione ha ritenuto fondate le doglianze rispettivamente in tema di vizio motivazionale e di violazione di diritto sostanziale correlato.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 2127 del 22/03/2000 (Rosmini) e Sez. 1, n. 2128 del 22/03/2000 (Araniti)
Richiamate come precedenti consolidati che affermano la competenza del giudice dell'esecuzione in materia di determinazione dell'isolamento diurno in presenza di pene concorrenti.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 37886 del 27/06/2024 (Morelli)
Conferma recente della natura di sanzione penale dell'isolamento diurno e dell'obbligo per il giudice dell'esecuzione di applicare i criteri di cui all'art.133 c.p. nella sua determinazione.
Massime di principio
- La determinazione della durata dell'isolamento diurno ex art.72 c.p. è una decisione di natura sanzionatoria e, quando occorre stabilirla in presenza di pene concorrenti pronunciate con sentenze diverse, la competenza spetta esclusivamente al giudice dell'esecuzione.
- La presentazione della richiesta direttamente al Pubblico ministero non è il canale competente per ottenere la quantificazione dell'isolamento diurno; l'istanza va proposta al giudice dell'esecuzione e, se il P.M. assume iniziative, il rimedio corretto è l'opposizione o l'istanza al giudice dell'esecuzione, ma non è ammessa la declaratoria di inammissibilità per incompetenza del giudice dell'esecuzione.
- L'isolamento diurno è una vera e propria sanzione penale: il giudice dell'esecuzione, nel quantificarla, deve uniformarsi ai criteri di valutazione previsti dall'art.133 c.p. (collegamento con le circostanze attenuanti/aggravanti, proporzionalità, ecc.).
- Se la Procura o altra autorità di esecuzione pone in esecuzione più pene, la difesa deve tempestivamente rivolgersi al giudice dell'esecuzione per ottenere la decisione sulla applicabilità e sulla misura dell'isolamento diurno ai sensi dell'art.72 c.p.
- Una declaratoria di inammissibilità basata su un errore di competenza costituisce vizio eliminabile in cassazione e può determinare l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio.
- In casi analoghi è consigliabile documentare l'opposizione al provvedimento di esecuzione e chiedere espressamente la determinazione della sanzione (isolamento diurno) al giudice dell'esecuzione, richiamando l'orientamento giurisprudenziale consolidato.
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