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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4793/2025 del 05/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Comberiati, condannato definitivamente all'ergastolo e a 20 anni di reclusione, contestava l'esecuzione simultanea di entrambe le pene disposta dalla Procura generale e aveva chiesto al giudice dell'esecuzione l'applicazione dell'art.72, 2° comma c.p., affinché venisse eseguito solo l'ergastolo e fosse determinata la durata dell'isolamento diurno. La Corte d'assise d'appello di Catanzaro dichiarò inammissibile l'istanza ritenendo che la questione dovesse essere proposta al Pubblico ministero e che, contro un eventuale diniego di quest'ultimo, sarebbe proponibile opposizione al giudice dell'esecuzione. Comberiati ricorse per cassazione deducendo violazione di norme processuali e di diritto sostanziale, sostenendo che la determinazione dell'isolamento diurno è una sanzione penale la cui quantificazione spetta al giudice dell'esecuzione e non al Pubblico ministero.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha affermato che la competenza a determinare la durata dell'isolamento diurno ex art.72 c.p., in presenza di pene concorrenti irrogate con sentenze diverse, è del giudice dell'esecuzione e non del Pubblico ministero. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata che qualifica l'isolamento diurno come sanzione penale e impone l'applicazione dei criteri di cui all'art.133 c.p. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'assise d'appello di Catanzaro per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 72 cod. pen.

    L'isolamento diurno è qualificato come sanzione penale; la sua quantificazione, ove ricorrano più pene concorrenti, rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione (non del P.M.), ai sensi del secondo comma.

  • art. 133 cod. pen.

    I criteri di determinazione della durata della sanzione (anche dell'isolamento diurno) devono essere rispettati dal giudice dell'esecuzione quando procede alla quantificazione della misura della sanzione penale.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.

    Norme invocate dal ricorrente per dedurre motivazione contraddittoria o omessa sul punto cruciale della competenza e sulla mancata decisione circa la quantificazione dell'isolamento diurno; la Cassazione ha ritenuto fondate le doglianze rispettivamente in tema di vizio motivazionale e di violazione di diritto sostanziale correlato.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 2127 del 22/03/2000 (Rosmini) e Sez. 1, n. 2128 del 22/03/2000 (Araniti)

    Richiamate come precedenti consolidati che affermano la competenza del giudice dell'esecuzione in materia di determinazione dell'isolamento diurno in presenza di pene concorrenti.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 37886 del 27/06/2024 (Morelli)

    Conferma recente della natura di sanzione penale dell'isolamento diurno e dell'obbligo per il giudice dell'esecuzione di applicare i criteri di cui all'art.133 c.p. nella sua determinazione.

Massime di principio

  • La determinazione della durata dell'isolamento diurno ex art.72 c.p. è una decisione di natura sanzionatoria e, quando occorre stabilirla in presenza di pene concorrenti pronunciate con sentenze diverse, la competenza spetta esclusivamente al giudice dell'esecuzione.
  • La presentazione della richiesta direttamente al Pubblico ministero non è il canale competente per ottenere la quantificazione dell'isolamento diurno; l'istanza va proposta al giudice dell'esecuzione e, se il P.M. assume iniziative, il rimedio corretto è l'opposizione o l'istanza al giudice dell'esecuzione, ma non è ammessa la declaratoria di inammissibilità per incompetenza del giudice dell'esecuzione.
  • L'isolamento diurno è una vera e propria sanzione penale: il giudice dell'esecuzione, nel quantificarla, deve uniformarsi ai criteri di valutazione previsti dall'art.133 c.p. (collegamento con le circostanze attenuanti/aggravanti, proporzionalità, ecc.).
  • Se la Procura o altra autorità di esecuzione pone in esecuzione più pene, la difesa deve tempestivamente rivolgersi al giudice dell'esecuzione per ottenere la decisione sulla applicabilità e sulla misura dell'isolamento diurno ai sensi dell'art.72 c.p.
  • Una declaratoria di inammissibilità basata su un errore di competenza costituisce vizio eliminabile in cassazione e può determinare l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio.
  • In casi analoghi è consigliabile documentare l'opposizione al provvedimento di esecuzione e chiedere espressamente la determinazione della sanzione (isolamento diurno) al giudice dell'esecuzione, richiamando l'orientamento giurisprudenziale consolidato.

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