Cassazione Penale, Sentenza n. 6355/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Ministero della Giustizia impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che, accogliendo il reclamo del detenuto Messina sottoposto al regime dell'art. 41-bis, aveva riconosciuto il diritto a due ore quotidiane di permanenza all'aria aperta e stabilito che l'ulteriore ora dedicata alle sale di "socialità" (biblioteca, palestra) non dovesse essere scomputata dalle due ore all'aperto. Il ricorso censurava l'interpretazione applicata dal Tribunale, richiamando la circolare DAP 2 ottobre 2017 che aveva limitato a due ore complessive le attività fuori dalla cella (comprensive di aria aperta, attività sportive, culturali o di socialità) e sostenendo che, a seguito della riforma dell'art. 10 Ord. pen. (d.lgs. n.123/2018), il rinvio operato dall'art. 41-bis dovesse ritenersi privo del minimo inderogabile previsto in precedenza dall'art. 10, col risultato che l'amministrazione potrebbe comprimere la permanenza all'aperto fino a un'ora mediante atti amministrativi generali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile rigettando l'impugnazione del Ministero. Il Collegio ha confermato l'orientamento secondo cui le previsioni della circolare DAP (2/10/2017) e dei regolamenti d'istituto che limitano a un'ora la permanenza all'aria aperta per i detenuti in regime 41-bis sono illegittime. La Corte ha ritenuto che: a) la permanenza all'aperto e le attività di socialità sono distinte e perseguono finalità diverse (tutela della salute vs esigenze culturali/relazionali) e pertanto non sono cumulabili automaticamente nell'unico plafond delle "attività fuori cella"; b) la riduzione da due a una ora non può essere stabilita da atti amministrativi generali, ma richiede un provvedimento specifico e individuale della direzione dell'istituto che motivi i "motivi eccezionali" ai sensi dell'art. 10 Ord. pen.; c) la modifica dell'art. 10 per i detenuti comuni non incide sul regime 41-bis, dovendosi interpretare il rinvio dell'art. 41-bis come statico al testo anteriore alla riforma. Il ricorso è quindi inammissibile e il Ministero non è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f) Ord. pen.
Rinvio all'art. 10 per il limite della permanenza all'aria aperta; interpretato in modo "statico" al testo anteriore alla modifica dell'art. 10, mantenendo il limite minimo (una ora) e il regime che distingue aria aperta da socialità.
art. 10 Ord. pen. (legge 26 luglio 1975 n. 354)
Articolo richiamato dall'art. 41-bis; la Corte considera il richiamo come incorporante il testo previgente alla riforma, per cui la riduzione della permanenza all'aperto richiede motivi eccezionali e un provvedimento individuale.
d.lgs. n. 123 del 2018
Ha modificato l'art. 10 per i detenuti comuni aumentando l'obbligo minimo di permanenza all'aria aperta; la Corte esclude che tale modifica abbia implicitamente abrogato o modificato il regime speciale previsto da art. 41-bis.
Circolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 2 ottobre 2017
Prevedeva un limite massimo di due ore complessive fuori dalla cella per detenuti 41-bis, ricomprendendo aria aperta e socialità; la Corte la ritiene illegittima nella parte in cui riduce a una ora la permanenza all'aria aperta e confonde le due attività.
d.P.R. n. 230/2000
Richiamato come normativa di riferimento sulla disciplina penitenziaria e sui limiti di fruizione degli spazi esterni; la sentenza ricorda la persistenza di criteri che tutelano la permanenza all'aperto.
Massime di principio
- Per i detenuti sottoposti al regime dell'art. 41-bis la permanenza all'aria aperta e le attività di socialità (biblioteca, palestra) devono essere considerate distinte e non possono essere automaticamente aggregate nel medesimo plafond di tempo previsto da atti amministrativi generali.
- Qualsiasi compressione del diritto alla permanenza all'aria aperta sotto il limite previsto dall'art. 41-bis richiede motivazione specifica e un provvedimento individuale della direzione dell'istituto fondato su "motivi eccezionali" ai sensi dell'art. 10 Ord. pen.; non può essere imposta genericamente tramite circolari o regolamenti d'istituto.
- Una modifica normativa rivolta ai detenuti comuni non opera automaticamente su regimi speciali per rinvio: il rinvio normativo va interpretato in modo coerente e, se necessario, come rinvio statico al testo anteriore alla riforma quando la disciplina speciale non è stata espressamente coordinata.
- Le amministrazioni penitenziarie non possono, tramite atti a valenza generale, ridurre diritti riconosciuti dalla legge senza il necessario accertamento individuale delle esigenze di sicurezza che giustifichino la limitazione.
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