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Parere

Parere n. 465/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento -OMISSIS-, emesso il 12 aprile 2021 e notificato il 4 maggio 2021, di diniego della concessione della cittadinanza italiana.

Giustizia amministrativa202401005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del diniego di concessione della cittadinanza italiana emesso il 12 aprile 2021 e notificato il 4 maggio 2021.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato il diniego di cittadinanza italiana richiesto ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, contestando esclusivamente l'insufficienza della situazione reddituale. Il provvedimento ministeriale era fondato sia sulla mancata dimostrazione dei redditi minimi richiesti, con riferimento anche al triennio precedente la domanda del 29 dicembre 2016, sia su una segnalazione all'autorità giudiziaria per violazione dell'art. 5, comma 8-bis, del d.lgs. n. 286/1998, relativa all'utilizzo di documenti fittizi per ottenere il rilascio o il rinnovo di documenti di soggiorno. In sede di replica la ricorrente ha prodotto documentazione reddituale riferita agli anni 2023-2026, chiedendo sostanzialmente l'attualizzazione del requisito reddituale.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ne ha proposto il rigetto. Quanto al requisito reddituale, ha precisato che l'attualizzazione può consentire di considerare redditi maturati dopo la presentazione dell'istanza ma prima del provvedimento conclusivo, imponendo una valutazione congiunta del triennio precedente alla domanda e del periodo successivo; essa, tuttavia, non può sanare l'assenza del requisito esistente al momento della presentazione dell'istanza. Se la capacità reddituale viene acquisita solo successivamente, occorre presentare una nuova domanda. Nel caso concreto la ricorrente non ha contestato l'insufficienza reddituale al momento della domanda né nel triennio precedente. La Sezione ha inoltre rilevato che gli elementi di natura penale o le segnalazioni all'autorità giudiziaria possono essere valutati negativamente sul piano amministrativo anche indipendentemente dall'esito del procedimento penale, inclusi archiviazione, estinzione o riabilitazione. La generica affermazione di avere sempre rispettato le leggi e i costumi italiani è stata ritenuta apodittica e inidonea a superare gli elementi ostativi accertati. È stata segnalata, in via incidentale, la possibilità di presentare una nuova istanza corredata da idonea documentazione.

Osservazioni

Insufficienza del requisito reddituale

L'attualizzazione della situazione reddituale può riguardare anche redditi successivi alla domanda ma anteriori al provvedimento finale, purché l'amministrazione valuti congiuntamente il triennio precedente alla presentazione dell'istanza e il periodo successivo. La successiva acquisizione della capacità reddituale non può sostituire la mancanza del requisito al momento della domanda; in tal caso è necessaria una nuova istanza.

Elementi ostativi di natura penale

Le risultanze o segnalazioni di natura penale possono essere valutate negativamente nell'ambito del procedimento amministrativo di concessione della cittadinanza anche a prescindere dall'esito del procedimento penale, compresi archiviazione, estinzione o riabilitazione.

Genericità della censura sul rispetto delle leggi e dei costumi italiani

La dichiarazione generica della ricorrente di avere sempre mantenuto un comportamento rispettoso delle leggi e dei costumi italiani è stata ritenuta apodittica e insufficiente a superare gli elementi ostativi individuati dall'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91

    La disposizione costituisce la base normativa dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente.

  • art. 3, decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8

    reddito imponibile fino a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 di reddito complessivo in presenza di coniuge a carico e in ragione di ulteriori € 516,00 per ogni figlio a carico

    La disposizione individua i parametri reddituali utilizzati dall'amministrazione per verificare la capacità economica necessaria ai fini della concessione della cittadinanza.

  • art. 5, comma 8-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    La violazione connessa all'utilizzo di documenti fittizi per ottenere il rilascio o il rinnovo di documenti di soggiorno costituisce elemento ostativo valutabile negativamente nel procedimento di concessione della cittadinanza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    La disposizione è richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza, l'amministrazione deve valutare congiuntamente i redditi del triennio precedente alla presentazione dell'istanza e quelli maturati successivamente, purché anteriori all'adozione del provvedimento conclusivo.
  • L'attualizzazione della situazione reddituale non può sanare la mancanza del requisito reddituale esistente al momento della presentazione dell'istanza; l'acquisizione successiva della capacità economica richiede la presentazione di una nuova domanda.
  • Gli elementi di natura penale o le segnalazioni all'autorità giudiziaria possono essere valutati negativamente in sede amministrativa ai fini della concessione della cittadinanza anche indipendentemente dall'esito del procedimento penale, inclusi archiviazione, estinzione o riabilitazione.
  • Nel ricorso straordinario, una contestazione generica del comportamento rispettoso delle leggi e dei costumi non è idonea a superare specifici elementi ostativi posti dall'amministrazione a fondamento del diniego.

Diniego di cittadinanza italiana e ricorso straordinario

Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto da una cittadina straniera contro il Ministero dell'interno per l'annullamento del diniego di concessione della cittadinanza italiana, adottato il 12 aprile 2021. L'istanza era stata presentata il 29 dicembre 2016 ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992.

Fondamento del provvedimento ministeriale

Il diniego era basato su due distinti elementi:

  • l'insufficienza dei redditi dell'interessata, valutata secondo i parametri dell'art. 3 del decreto-legge n. 382/1989, convertito dalla legge n. 8/1990;
  • una segnalazione all'autorità giudiziaria effettuata dal Nucleo Ispettorato del Lavoro di Ferrara per la violazione dell'art. 5, comma 8-bis, del d.lgs. n. 286/1998, concernente l'utilizzo di documenti fittizi per ottenere il rilascio o il rinnovo di documenti di soggiorno.

Motivi del ricorso e contraddittorio

La ricorrente ha contestato esclusivamente la valutazione della situazione reddituale, senza formulare censure sulla segnalazione all'autorità giudiziaria. Ha inoltre sostenuto di avere sempre mantenuto un comportamento rispettoso delle leggi e dei costumi italiani.

La Sezione ha dato atto che il principio del contraddittorio è stato rispettato. Dopo la trasmissione della relazione ministeriale, la ricorrente ha depositato una memoria di replica il 31 gennaio 2026, corredata da documentazione relativa alla situazione reddituale degli anni 2023-2026.

Valutazione del requisito reddituale

La Sezione ha richiamato il proprio precedente parere n. 1026 del 13 luglio 2023, secondo cui l'attualizzazione del requisito reddituale può consentire di considerare anche redditi maturati dopo la presentazione dell'istanza, ma prima dell'adozione del provvedimento conclusivo.

L'amministrazione deve quindi valutare complessivamente:

  • l'adeguatezza dei redditi del triennio precedente alla presentazione dell'istanza;
  • i redditi maturati nel periodo successivo, fino alla conclusione del procedimento.

Tuttavia, l'attualizzazione non può trasformarsi in uno strumento per sanare l'assenza del requisito reddituale al momento della domanda. Se la capacità reddituale viene raggiunta solo in epoca successiva, l'interessato deve presentare una nuova istanza, che l'amministrazione dovrà valutare insieme alle ulteriori risultanze istruttorie.

Nel caso concreto, la ricorrente non ha contestato l'insussistenza della capacità reddituale alla data della domanda del 29 dicembre 2016, né con riferimento al triennio precedente. La documentazione relativa agli anni 2023-2026 non poteva quindi condurre all'annullamento del diniego impugnato.

Rilevanza degli elementi di natura penale

Pur non essendo stati contestati dalla ricorrente, gli elementi relativi alla segnalazione all'autorità giudiziaria sono stati esaminati dalla Sezione per completezza. Il Consiglio di Stato ha affermato che tali elementi possono essere valutati negativamente sul piano amministrativo anche indipendentemente dall'esito del procedimento penale.

La valutazione amministrativa può pertanto operare anche in presenza di archiviazione, estinzione del reato o riabilitazione, secondo quanto richiamato nel parere della Sezione del 29 dicembre 2025, n. 1487.

Esito del ricorso

La censura relativa al generale rispetto delle leggi e dei costumi italiani è stata ritenuta apodittica e generica, nonché inidonea a superare gli elementi ostativi individuati dall'amministrazione.

Per tali ragioni, la Sezione ha espresso il parere che il ricorso debba essere respinto. Ha comunque osservato che la ricorrente conserva la possibilità di presentare una nuova domanda di cittadinanza, allegando idonea documentazione reddituale.

Oscuramento dei dati identificativi

In applicazione dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679, la Segreteria è stata incaricata di oscurare le generalità e ogni altro dato idoneo a identificare la ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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