Cassazione Penale, Sentenza n. 1468/2024 del 12/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.) per frasi rese durante l'esecuzione di un'ordinanza di sgombero contro la sua famiglia, rivolte alla comandante della polizia municipale e a un tecnico comunale. Il ricorso deduceva: 1) carenza di motivazione circa l'addebito a suo carico; 2) erronea applicazione dell'art. 341-bis perché le frasi sarebbero state pronunciate in terreno privato, generiche, non dirette a soggetti individuati e senza la presenza di "più persone" estranee all'amministrazione; 3) vizio nella valutazione della scriminante prevista dall'art. 393-bis c.p., essendo l'ordinanza di sgombero già ritenuta nulla dal giudice amministrativo e dunque l'azione dei pubblici ufficiali arbitrarIa.
La decisione
La Corte di legittimità ha rilevato d'ufficio che, nelle more del giudizio, è intervenuta l'estinzione del reato per prescrizione (termine massimo indicato di sette anni e sei mesi decorrente dal 2/2/2016, scaduto il 2/8/2023). Poiché nessun motivo del ricorso era tale da comportare una immediata assoluzione e contemporaneamente non tutti i motivi erano manifestamente inammissibili, la Corte ha annullato la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione. Sul merito, la Corte ha comunque ritenuto manifestamente infondati il primo e il secondo motivo; ha osservato che la questione della pluralità di persone richiedeva ulteriori accertamenti ma non tale da determinare l'assoluzione; infine ha escluso la scriminante dell'atto arbitrario perché non risultava che l'atto amministrativo fosse formalmente invalido al momento dell'esecuzione. Pertanto la sentenza di condanna è stata annullata senza rinvio per prescrizione del reato.
Norme richiamate
art. 341-bis, cod. pen.
Disciplina l'oltraggio a pubblico ufficiale; la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi della fattispecie in base alla ricostruzione dei fatti (frasi offensive rivolte a funzionari pubblici, esposte al pubblico), salvo la questione sulla pluralità di persone che richiedeva approfondimento.
art. 393-bis, cod. pen.
Prevede la scriminante dell'atto arbitrario del pubblico ufficiale; la Corte ha interpretato questa scriminante in modo restrittivo: la reazione privata è giustificata solo di fronte a un comportamento oggettivamente illegittimo del pubblico agente. Nel caso non è stata riconosciuta perché l'atto amministrativo non era formalmente nullo al momento dell'esecuzione.
art. 546, cod. proc. pen.
comma 1 lett. c) e comma 3
Regola i requisiti della motivazione della sentenza. La Corte ha ritenuto che, pur se la sentenza d'appello appariva confusa, gli elementi essenziali potevano desumersi dal complesso delle decisioni di primo e secondo grado e che la mancanza di un esplicito 'capo di imputazione' non imponeva la nullità quando i fatti sono comunque individuabili.
art. 129, cod. proc. pen.
Consente al giudice di rilevare d'ufficio cause di estinzione del reato; la Corte ha applicato questo principio dichiarando l'estinzione del reato per prescrizione anche se non dedotta dalle parti, purché il ricorso non sia interamente manifestamente inammissibile.
Prescrizione del reato (termine massimo richiamato)
termine massimo indicato di sette anni e sei mesi dalla data del fatto (2/2/2016 → 2/8/2023)
La Corte ha accertato che è decorso il termine massimo di prescrizione e ha dichiarato estinto il reato, con conseguente annullamento della sentenza di condanna.
Massime di principio
- Se, nelle more del giudizio di cassazione, si manifesta una causa di estinzione del reato (es. prescrizione), la Corte può rilevarla d'ufficio e annullare la sentenza impugnata, salvo che tutti i motivi proposti siano manifestamente inammissibili.
- La scriminante dell'atto arbitrario del pubblico ufficiale richiede un comportamento oggettivamente illegittimo dell'agente; l'esistenza di un atto amministrativo formale non annullato limita la possibilità di riconoscere tale scriminante.
- Per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale è rilevante che le espressioni abbiano contenuto offensivo e siano rese in un contesto esposto al pubblico; la proprietà del luogo (pubblico o privato) non è decisiva, mentre la presenza della pluralità di persone esclude quelle che assistono nello svolgimento delle loro funzioni.
- La mancata espressa indicazione del capo di imputazione nella motivazione non determina necessariamente la nullità della sentenza quando i fatti contestati siano chiaramente desumibili dal complesso delle decisioni e dalle motivazioni integrate tra primo e secondo grado.
- Quando una delle questioni sollevate richiede accertamenti di fatto non compiuti, la Corte di legittimità può segnalare la necessità di approfondimenti ma, se è intervenuta estinzione del reato, procederà comunque alla declaratoria della causa estintiva senza entrare nel merito.
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