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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1468/2024 del 12/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente era stato condannato per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.) per frasi rese durante l'esecuzione di un'ordinanza di sgombero contro la sua famiglia, rivolte alla comandante della polizia municipale e a un tecnico comunale. Il ricorso deduceva: 1) carenza di motivazione circa l'addebito a suo carico; 2) erronea applicazione dell'art. 341-bis perché le frasi sarebbero state pronunciate in terreno privato, generiche, non dirette a soggetti individuati e senza la presenza di "più persone" estranee all'amministrazione; 3) vizio nella valutazione della scriminante prevista dall'art. 393-bis c.p., essendo l'ordinanza di sgombero già ritenuta nulla dal giudice amministrativo e dunque l'azione dei pubblici ufficiali arbitrarIa.

La decisione

La Corte di legittimità ha rilevato d'ufficio che, nelle more del giudizio, è intervenuta l'estinzione del reato per prescrizione (termine massimo indicato di sette anni e sei mesi decorrente dal 2/2/2016, scaduto il 2/8/2023). Poiché nessun motivo del ricorso era tale da comportare una immediata assoluzione e contemporaneamente non tutti i motivi erano manifestamente inammissibili, la Corte ha annullato la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione. Sul merito, la Corte ha comunque ritenuto manifestamente infondati il primo e il secondo motivo; ha osservato che la questione della pluralità di persone richiedeva ulteriori accertamenti ma non tale da determinare l'assoluzione; infine ha escluso la scriminante dell'atto arbitrario perché non risultava che l'atto amministrativo fosse formalmente invalido al momento dell'esecuzione. Pertanto la sentenza di condanna è stata annullata senza rinvio per prescrizione del reato.

Norme richiamate

  • art. 341-bis, cod. pen.

    Disciplina l'oltraggio a pubblico ufficiale; la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi della fattispecie in base alla ricostruzione dei fatti (frasi offensive rivolte a funzionari pubblici, esposte al pubblico), salvo la questione sulla pluralità di persone che richiedeva approfondimento.

  • art. 393-bis, cod. pen.

    Prevede la scriminante dell'atto arbitrario del pubblico ufficiale; la Corte ha interpretato questa scriminante in modo restrittivo: la reazione privata è giustificata solo di fronte a un comportamento oggettivamente illegittimo del pubblico agente. Nel caso non è stata riconosciuta perché l'atto amministrativo non era formalmente nullo al momento dell'esecuzione.

  • art. 546, cod. proc. pen.

    comma 1 lett. c) e comma 3

    Regola i requisiti della motivazione della sentenza. La Corte ha ritenuto che, pur se la sentenza d'appello appariva confusa, gli elementi essenziali potevano desumersi dal complesso delle decisioni di primo e secondo grado e che la mancanza di un esplicito 'capo di imputazione' non imponeva la nullità quando i fatti sono comunque individuabili.

  • art. 129, cod. proc. pen.

    Consente al giudice di rilevare d'ufficio cause di estinzione del reato; la Corte ha applicato questo principio dichiarando l'estinzione del reato per prescrizione anche se non dedotta dalle parti, purché il ricorso non sia interamente manifestamente inammissibile.

  • Prescrizione del reato (termine massimo richiamato)

    termine massimo indicato di sette anni e sei mesi dalla data del fatto (2/2/2016 → 2/8/2023)

    La Corte ha accertato che è decorso il termine massimo di prescrizione e ha dichiarato estinto il reato, con conseguente annullamento della sentenza di condanna.

Massime di principio

  • Se, nelle more del giudizio di cassazione, si manifesta una causa di estinzione del reato (es. prescrizione), la Corte può rilevarla d'ufficio e annullare la sentenza impugnata, salvo che tutti i motivi proposti siano manifestamente inammissibili.
  • La scriminante dell'atto arbitrario del pubblico ufficiale richiede un comportamento oggettivamente illegittimo dell'agente; l'esistenza di un atto amministrativo formale non annullato limita la possibilità di riconoscere tale scriminante.
  • Per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale è rilevante che le espressioni abbiano contenuto offensivo e siano rese in un contesto esposto al pubblico; la proprietà del luogo (pubblico o privato) non è decisiva, mentre la presenza della pluralità di persone esclude quelle che assistono nello svolgimento delle loro funzioni.
  • La mancata espressa indicazione del capo di imputazione nella motivazione non determina necessariamente la nullità della sentenza quando i fatti contestati siano chiaramente desumibili dal complesso delle decisioni e dalle motivazioni integrate tra primo e secondo grado.
  • Quando una delle questioni sollevate richiede accertamenti di fatto non compiuti, la Corte di legittimità può segnalare la necessità di approfondimenti ma, se è intervenuta estinzione del reato, procederà comunque alla declaratoria della causa estintiva senza entrare nel merito.

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