Corte di giustizia, Sentenza C-354/21
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 marzo 2023. — R.J.R. contro Registrų centrasVĮ. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Certificato successorio europeo – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Articolo 1, paragrafo 2, lettera l) – Ambito di applicazione – Articolo 68 – Contenuto del certificato successorio europeo – Articolo 69, paragrafo 5 – Effetti del certificato successorio europeo – Bene immobile ereditario situato in uno Stato membro diverso da quello della successione – Iscrizione di detto bene immobile nel registro immobiliare di tale Stato membro – Requisiti legali relativi a tale iscrizione previsti dal diritto di detto Stato membro – Regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014 – Obbligatorietà del modulo V figurante all’allegato 5 di tale regolamento di esecuzione. — Causa C-354/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito il rapporto tra certificato successorio europeo e formalità richieste per l’iscrizione di un immobile nel registro di uno Stato membro diverso da quello della successione. Pur confermando che il certificato è uno strumento autonomo e utilizzabile negli altri Stati membri, ha ribadito che i requisiti di iscrizione nei registri immobiliari restano disciplinati dal diritto nazionale. Perciò, se il certificato non identifica il bene immobile e la legge nazionale richiede tale identificazione, la domanda di iscrizione può essere respinta.
Certificato successorio europeo e iscrizione di un immobile ereditario nel registro fondiario: lo Stato membro del registro può richiedere che il certificato identifichi il bene e respingere la domanda se tale dato manca.
La questione giuridica
Se l’articolo 1, paragrafo 2, lettera l), l’articolo 68, lettera l), e l’articolo 69, paragrafo 5, del regolamento n. 650/2012 ostino a una normativa nazionale che consente l’iscrizione di un bene immobile ereditario nel registro solo quando il certificato successorio europeo, presentato come unico titolo, contenga tutti i dati necessari per identificare il bene.
Principio di diritto
Il certificato successorio europeo costituisce titolo idoneo per l’iscrizione dei beni ereditari nei registri degli Stati membri, ma ciò avviene fatto salvo il diritto nazionale dello Stato del registro, poiché l’iscrizione e i requisiti legali relativi ad essa sono esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento n. 650/2012. Ne consegue che uno Stato membro può subordinare l’iscrizione alla presenza nel certificato, o nei documenti allegati, dei dati necessari a identificare il bene immobile; se il certificato non contiene tali dati, l’autorità può respingere la domanda senza mettere in discussione la validità del certificato per gli altri elementi che attesta.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 1, paragrafo 2, lettera l), regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 62 regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 63 regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 67, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 68, lettera l), regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 69, paragrafi 1, 2 e 5, regolamento (UE) n. 650/2012
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014
- Articolo 1, paragrafo 5, regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014
- Allegato 5, modulo V, regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014
Certificato successorio europeo e iscrizione di un immobile ereditario nel registro lituano
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Corte amministrativa suprema di Lituania in materia di successioni transfrontaliere e certificato successorio europeo. Il problema nasce dal rifiuto dell’autorità lituana di iscrivere nel registro immobiliare un immobile ereditario situato in Lituania, sulla base del fatto che il certificato successorio europeo presentato dall’erede non conteneva i dati necessari a identificare il bene.
Fatti e procedimento principale
R.J.R., residente in Germania, è l’unico erede della madre deceduta con ultima residenza abituale in Germania. Poiché l’eredità comprendeva anche beni situati in Lituania, il giudice tedesco competente ha rilasciato un certificato successorio europeo ai sensi del regolamento n. 650/2012. L’erede ha poi chiesto al centro dei registri lituano l’iscrizione del proprio diritto di proprietà sugli immobili della defunta situati in Lituania.
L’autorità di registrazione ha respinto la domanda perché il certificato successorio europeo non indicava i beni ereditati né conteneva le informazioni identificative richieste dalla legge lituana sul registro immobiliare. Il rifiuto è stato confermato in sede amministrativa e dal giudice di primo grado; il ricorso è quindi giunto dinanzi al Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se il regolamento n. 650/2012 osti a una normativa nazionale che consente l’iscrizione di un immobile ereditario nel registro solo se il certificato successorio europeo contiene tutti i dati necessari per identificare il bene.
La Corte ha ritenuto opportuno leggere la questione anche alla luce dell’articolo 68 del regolamento, relativo al contenuto del certificato, oltre che degli articoli 1, paragrafo 2, lettera l), e 69, paragrafo 5.
Normativa dell’Unione rilevante
La Corte richiama soprattutto:
- l’articolo 1, paragrafo 2, lettera l), che esclude dall’ambito del regolamento qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione;
- l’articolo 63, che definisce la funzione del certificato successorio europeo;
- l’articolo 67, paragrafo 1, che impone l’uso del modulo previsto dal regolamento di esecuzione n. 1329/2014;
- l’articolo 68, lettera l), sul contenuto del certificato, inclusa la quota ereditaria e, se del caso, l’elenco dei diritti e/o beni spettanti a ogni erede;
- l’articolo 69, paragrafi 1, 2 e 5, sugli effetti del certificato e sul suo valore come titolo idoneo per l’iscrizione nei registri, ma sempre fatto salvo l’articolo 1, paragrafo 2, lettere k) e l).
Viene inoltre richiamato il regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014, in particolare l’articolo 1, paragrafo 5, e il modulo V dell’allegato 5.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che il certificato successorio europeo è uno strumento autonomo del diritto dell’Unione, creato per facilitare agli eredi la dimostrazione della loro qualità e dei loro diritti in un altro Stato membro e per assicurare una regolazione rapida, agevole ed efficace delle successioni transfrontaliere.
Tuttavia, sottolinea che il regolamento n. 650/2012 esclude espressamente dall’ambito di applicazione le iscrizioni nei registri di diritti su beni immobili, nonché i requisiti legali relativi a tali iscrizioni. Di conseguenza, le condizioni e le modalità di registrazione restano disciplinate dalla legge dello Stato membro in cui si trova il registro, come confermato anche dal considerando 18.
Ne deriva che l’articolo 69, paragrafo 5, che riconosce al certificato efficacia come titolo idoneo per l’iscrizione, non impedisce allo Stato membro del registro di imporre che la documentazione presentata contenga i dati necessari per identificare il bene. Questo vale anche quando il certificato è stato redatto mediante il modulo V obbligatorio: il fatto che il certificato possa essere utilizzato per l’iscrizione non elimina i requisiti nazionali di identificazione del bene.
La Corte evidenzia inoltre che il rigetto della domanda di iscrizione non mette in discussione la validità del certificato successorio europeo per gli altri elementi che esso attesta, come la qualità di erede.
Decisione e dispositivo
La Corte ha stabilito che l’articolo 1, paragrafo 2, lettera l), l’articolo 68, lettera l), e l’articolo 69, paragrafo 5, del regolamento n. 650/2012 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa di uno Stato membro che consente di respingere la domanda di iscrizione di un bene immobile nel registro immobiliare quando l’unico documento presentato è un certificato successorio europeo che non identifica il bene immobile.
Principio affermato
Il certificato successorio europeo è titolo idoneo per l’iscrizione dei beni ereditari, ma i requisiti formali e sostanziali dell’iscrizione nei registri immobiliari restano di competenza del diritto dello Stato membro del registro; pertanto, se il certificato non contiene i dati necessari per identificare l’immobile, l’autorità nazionale può legittimamente negare l’iscrizione.
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