Corte di giustizia, Sentenza C-46/21
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 marzo 2023. — Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) contro Aquind Ltd. — Impugnazione – Energia – Regolamento (CE) n. 714/2009 – Articolo 17 – Domanda di esenzione relativa a un’interconnettore elettrico – Decisione di rigetto dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) – Regolamento (CE) n. 713/2009 – Articolo 19 – Commissione dei ricorsi dell’ACER – Intensità del controllo. — Causa C-46/21 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge integralmente l’impugnazione dell’ACER contro la sentenza del Tribunale che aveva annullato la decisione della commissione dei ricorsi relativa al rigetto di un’esenzione per un interconnettore elettrico. Viene confermato che la commissione dei ricorsi non poteva limitarsi al controllo dell’errore manifesto quando riesamina valutazioni tecniche ed economiche complesse. Poiché il primo motivo dell’ACER è infondato, il secondo è dichiarato inconferente e l’impugnazione incidentale resta assorbita.
Impugnazione su energia: la Corte conferma che la commissione dei ricorsi dell’ACER non può limitare al solo errore manifesto il controllo sulle valutazioni tecniche ed economiche complesse relative a una domanda di esenzione per un interconnettore elettrico.
La questione giuridica
Se, ai sensi del regolamento n. 713/2009, la commissione dei ricorsi dell’ACER debba limitarsi a un controllo dell’errore manifesto di valutazione sulle decisioni dell’ACER che implicano valutazioni tecniche ed economiche complesse, oppure debba poter svolgere un esame pieno e sostituire le valutazioni dell’Agenzia. In subordine, se il Tribunale avesse correttamente ritenuto che la commissione dei ricorsi non avesse, nel caso concreto, effettuato un controllo pieno; inoltre, se il Tribunale avesse correttamente interpretato il rapporto tra articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 714/2009 e articolo 12 del regolamento n. 347/2013.
Principio di diritto
La Corte afferma che, in base agli articoli 18 e 19 del regolamento n. 713/2009, la commissione dei ricorsi dell’ACER deve esercitare un controllo pieno sulle decisioni dell’ACER che contengono valutazioni tecniche ed economiche complesse e non può ridurlo al solo sindacato dell’errore manifesto di valutazione. Tale conclusione si fonda sulla lettera, sul contesto e sulla finalità del sistema di ricorso interno alle agenzie dell’Unione, nonché sulla composizione specialistica della commissione e sull’esigenza di garantire una tutela giurisdizionale effettiva; di conseguenza, l’impugnazione principale dell’ACER è respinta e non occorre esaminare l’impugnazione incidentale.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Regolamento (CE) n. 713/2009
- Articolo 18 del regolamento (CE) n. 713/2009
- Articolo 19 del regolamento (CE) n. 713/2009
- Articolo 20 del regolamento (CE) n. 713/2009
- Regolamento (CE) n. 714/2009
- Articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009
- Articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 714/2009
- Regolamento (UE) n. 347/2013
- Articolo 12 del regolamento (UE) n. 347/2013
- Regolamento (UE) 2019/942
- Articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/942
- Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 142 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
Impugnazione su esenzione per interconnettore elettrico e intensità del controllo della commissione dei ricorsi dell’ACER
La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta dall’ACER avverso la sentenza del Tribunale che aveva annullato la decisione della commissione dei ricorsi dell’ACER relativa al rigetto di una domanda di esenzione per un progetto di interconnettore elettrico tra Regno Unito e Francia. La Corte è chiamata a stabilire quale sia il livello di controllo che la commissione dei ricorsi deve esercitare sulle decisioni dell’ACER quando queste implicano valutazioni tecniche ed economiche complesse.
Fatti e procedimento principale
Aquind Ltd aveva presentato una domanda di esenzione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento n. 714/2009 per un interconnettore elettrico. Poiché le autorità nazionali di regolamentazione francese e britannica non avevano raggiunto un accordo, la domanda era stata trasmessa all’ACER, che l’aveva respinta con la decisione n. 05/2018 ritenendo non soddisfatta una delle condizioni dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), cioè che il rischio dell’investimento fosse tale da impedire la realizzazione del progetto senza esenzione. Aquind aveva proposto ricorso alla commissione dei ricorsi dell’ACER, la quale aveva confermato il rigetto. In primo grado il Tribunale aveva annullato la decisione della commissione dei ricorsi, ritenendo che essa avesse errato nel limitare il proprio sindacato all’errore manifesto di valutazione.
Normativa rilevante
La controversia si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 713/2009, in particolare:
- articolo 18, sulla composizione della commissione dei ricorsi;
- articolo 19, sui ricorsi dinanzi alla commissione dei ricorsi e sui suoi poteri;
- articolo 20, sui ricorsi al Tribunale e alla Corte. Rilevano inoltre il regolamento (CE) n. 714/2009, in particolare l’articolo 17 sulle esenzioni per gli interconnettori, e il regolamento (UE) n. 347/2013, richiamato per il rapporto con la disciplina sulla ripartizione transfrontaliera dei costi. La Corte menziona anche il regolamento (UE) 2019/942, che ha abrogato il regolamento n. 713/2009 e ha esteso a quattro mesi il termine per decidere il ricorso interno.
Primo motivo di impugnazione: intensità del controllo della commissione dei ricorsi
L’ACER sosteneva che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto illegittima la scelta della commissione dei ricorsi di limitare il controllo alle valutazioni manifeste, in quanto il sistema di ricorso interno alle agenzie dell’Unione dovrebbe tener conto dell’ampio margine di discrezionalità dell’agenzia e della necessità di una procedura rapida e semplificata. Secondo l’ACER, l’articolo 19 non imporrebbe un controllo pieno e la commissione dei ricorsi non sarebbe strutturata per riesaminare in modo approfondito valutazioni tecniche ed economiche complesse. La Corte respinge tale tesi. Essa osserva che la lettera degli articoli 18 e 19 non limita espressamente il controllo al solo errore manifesto. Soprattutto, la finalità del meccanismo interno alle agenzie è quella di offrire un rimedio specialistico e rapido in settori tecnicamente complessi, dotato di una perizia adeguata a riesaminare in modo pieno le decisioni dell’Agenzia. La composizione della commissione, formata da membri con esperienza pertinente nel settore dell’energia, conferma che il legislatore ha inteso attribuirle gli strumenti per effettuare un esame autonomo e non meramente deferente. La Corte sottolinea inoltre che la procedura dinanzi alla commissione dei ricorsi non prevede condizioni di ammissibilità ulteriori rispetto a quelle indicate nell’articolo 19 e che il ricorso può essere fondato su motivi di diritto e di fatto. Ne deriva che la commissione non può limitarsi a un controllo ridotto delle valutazioni dell’ACER, perché ciò finirebbe per sottrarre al giudice dell’Unione il sindacato su una decisione già filtrata da un controllo debole, con pregiudizio per la tutela giurisdizionale effettiva.
Rapporto con la giurisprudenza sul controllo del giudice dell’Unione e con altre commissioni di ricorso
La Corte distingue il controllo esercitato dal giudice dell’Unione, che sulle valutazioni tecnico-scientifiche complesse è normalmente limitato all’errore manifesto o allo sviamento di potere, dal controllo esercitato dagli organi di ricorso interni alle agenzie. Questi ultimi, pur essendo organi interni, sono dotati di indipendenza, di natura quasi giurisdizionale e di competenze tecniche che giustificano un esame pieno. La Corte ritiene inoltre pertinente il confronto con la commissione di ricorso dell’ECHA, già considerata in giurisprudenza capace di verificare se gli argomenti del ricorrente dimostrino che la decisione dell’agenzia è viziata da errori, e non soltanto da errori manifesti. Le differenze organizzative invocate dall’ACER, come il termine di due mesi o la diversa posizione dei membri, non sono ritenute decisive per ridurre l’intensità del controllo.
Secondo motivo di impugnazione e sua irrilevanza
Con il secondo motivo l’ACER contestava l’interpretazione del rapporto tra l’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 714/2009 e l’articolo 12 del regolamento n. 347/2013. La Corte dichiara il motivo inconferente, poiché il Tribunale aveva esaminato tale profilo solo ad abundantiam, dopo aver già accolto il motivo relativo all’intensità del controllo della commissione dei ricorsi. Poiché il primo motivo della Corte è respinto, il secondo non può incidere sul dispositivo.
Decisione e conseguenze processuali
La Corte respinge integralmente l’impugnazione principale dell’ACER. Non occorre statuire sull’impugnazione incidentale di Aquind, perché essa era subordinata all’eventuale accoglimento dell’impugnazione principale. L’ACER viene condannata alle spese del giudizio principale e le parti sopportano le proprie spese relative all’impugnazione incidentale.
Principio affermato
Per le decisioni dell’ACER che implicano valutazioni tecniche ed economiche complesse, la commissione dei ricorsi deve esercitare un controllo completo, non limitato alla verifica dell’errore manifesto di valutazione. Un controllo meramente deferente sarebbe incompatibile con la struttura, la funzione e la finalità del meccanismo di ricorso interno previsto dal regolamento n. 713/2009 e con il requisito di tutela giurisdizionale effettiva.
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