Corte di giustizia, Sentenza C-693/20
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 marzo 2023. — Intermarché Casino Achats contro Commissione europea. — Impugnazione - Concorrenza - Intese - Decisione della Commissione europea che ordina un accertamento - Mezzi di ricorso contro lo svolgimento dell’accertamento - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Diritto a un ricorso effettivo - Regolamento (CE) n. 1/2003 - Articolo 19 - Regolamento (CE) n. 773/2004 - Articolo 3 - Registrazione dei colloqui effettuati dalla Commissione nell’ambito delle sue indagini - Punto di partenza dell’indagine della Commissione. — Causa C-693/20 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte annulla la sentenza del Tribunale nella parte non favorevole a Intermarché Casino Achats e annulla integralmente la decisione di accertamento della Commissione. Conferma che, ai fini dell’articolo 47 della Carta, il controllo sullo svolgimento degli accertamenti può risultare dalla combinazione di più rimedi, ma chiarisce che i colloqui istruttori con terzi, se diretti a raccogliere informazioni sull’oggetto di un’indagine, sono soggetti all’obbligo di registrazione anche se precedono formalmente l’avvio dell’indagine. Poiché la Commissione non aveva registrato regolarmente i colloqui con i fornitori, gli indizi raccolti erano inutilizzabili e la decisione di accertamento non era sorretta da indizi sufficientemente seri.
Impugnazione in materia di concorrenza: validità di una decisione di accertamento della Commissione e obbligo di registrare i colloqui istruttori ex articolo 19 del regolamento n. 1/2003
La questione giuridica
Se il sistema di rimedi contro lo svolgimento di un accertamento della Commissione garantisca il diritto a un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 47 della Carta; se i colloqui con terzi effettuati dalla Commissione prima dell’adozione della decisione di accertamento rientrino nell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003 e debbano quindi essere registrati ai sensi dell’articolo 3 del regolamento n. 773/2004; se la mancata registrazione renda inutilizzabili gli indizi così raccolti e infici la legittimità della decisione di accertamento.
Principio di diritto
Il diritto a un ricorso effettivo contro le misure adottate nel corso di un accertamento della Commissione può essere valutato tenendo conto, nel loro complesso, di tutti i rimedi giurisdizionali disponibili; tuttavia i colloqui con terzi effettuati dalla Commissione per raccogliere informazioni sull’oggetto di un’indagine rientrano nell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003 anche se avvengono prima dell’adozione formale della decisione di accertamento, e devono quindi essere registrati ai sensi dell’articolo 3 del regolamento n. 773/2004. Se la Commissione non rispetta tale obbligo di registrazione, gli indizi così raccolti sono inammissibili e non possono fondare validamente una decisione di accertamento.
Norme richiamate
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 101 TFUE
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 17 del regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 19 del regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 20 del regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003
- Regolamento (CE) n. 773/2004
- Articolo 2 del regolamento (CE) n. 773/2004
- Articolo 3 del regolamento (CE) n. 773/2004
- Articolo 297 TFUE
Impugnazione contro una decisione di accertamento in materia antitrust
La Corte di giustizia, Prima Sezione, si pronuncia su un’impugnazione proposta da Intermarché Casino Achats SARL contro la sentenza del Tribunale che aveva solo parzialmente annullato una decisione della Commissione che ordinava un accertamento ex articolo 20 del regolamento n. 1/2003. La controversia riguarda sia la tutela giurisdizionale contro lo svolgimento degli accertamenti, sia la qualificazione e la registrazione dei colloqui effettuati dalla Commissione con terzi prima dell’adozione della decisione di ispezione.
Fatti e procedimento
La Commissione, dopo aver ricevuto informazioni su scambi di informazioni tra Casino e Intermarché nel settore dei beni di largo consumo, ha adottato la decisione C(2017) 1056 final ordinando un accertamento presso Intermarché Casino Achats e le società da essa controllate. La decisione descriveva due ipotesi di pratiche concordate contrarie all’articolo 101 TFUE: scambi di informazioni sugli sconti e sulle condizioni di mercato, e scambi sulle future strategie commerciali. L’accertamento è stato eseguito il 20 febbraio 2017, con accesso ai locali, raccolta di supporti informatici, audizioni e copia del materiale acquisito.
In primo grado il Tribunale ha annullato solo l’articolo 1, lettera b), della decisione, ritenendo non sufficientemente seri gli indizi relativi agli scambi sulle strategie commerciali, ma ha respinto il resto del ricorso. Intermarché ha quindi impugnato la sentenza deducendo tre motivi, tra cui la violazione del diritto a un ricorso effettivo e l’erronea valutazione dei colloqui con i fornitori prodotti dalla Commissione.
Primo motivo: diritto a un ricorso effettivo contro lo svolgimento dell’accertamento
La ricorrente sosteneva che il Tribunale avesse errato nel ritenere sufficiente, ai fini dell’articolo 47 della Carta, un sistema complesso di rimedi giurisdizionali considerati nel loro insieme. Secondo la ricorrente, nessuno di tali rimedi consentiva un controllo immediato e completo delle misure adottate durante l’ispezione.
La Corte respinge questo motivo. Richiama la propria giurisprudenza e quella della Corte EDU, affermando che, in materia di visite domiciliari o accertamenti, il controllo giurisdizionale può essere garantito anche ex post e, in linea di principio, mediante la combinazione di più rimedi disponibili. Non è necessario che ogni singolo rimedio soddisfi da solo tutte le condizioni dell’articolo 47 della Carta, né che tutte le censure siano concentrate in un unico ricorso.
La Corte approva quindi l’impostazione del Tribunale, che aveva preso in considerazione, tra gli altri, il ricorso contro la decisione di accertamento, il ricorso contro una sanzione per ostruzionismo ex articolo 23 del regolamento n. 1/2003, il ricorso contro atti adottati nel corso dell’ispezione, il ricorso contro la decisione finale nel procedimento antitrust, i provvedimenti provvisori e l’azione risarcitoria. Anche se alcuni di questi rimedi sono indiretti o successivi, nel loro complesso possono assicurare un controllo effettivo della regolarità dell’accertamento.
Secondo motivo: obbligo di registrazione dei colloqui ex articolo 19 del regolamento n. 1/2003
Il cuore della controversia riguarda i colloqui svolti dalla Commissione nel 2016 e nel 2017 con tredici fornitori. La ricorrente sosteneva che tali colloqui avrebbero dovuto essere registrati in conformità all’articolo 19 del regolamento n. 1/2003 e all’articolo 3 del regolamento n. 773/2004, e che la loro mancata registrazione avrebbe dovuto comportarne l’inutilizzabilità come indizi.
La Corte accoglie integralmente il motivo. Precisa che l’articolo 19, paragrafo 1, si applica a qualsiasi audizione finalizzata alla raccolta di informazioni relative all’oggetto di un’indagine. L’obbligo di registrazione previsto dall’articolo 3 del regolamento n. 773/2004 non dipende dal fatto che l’indagine sia già stata formalmente avviata, né dalla circostanza che le informazioni raccolte siano ancora "indizi" e non "prove" in senso pieno. Ciò che conta è lo scopo del colloquio: se serve a raccogliere informazioni sull’oggetto di un’indagine, deve essere registrato.
La Corte censura quindi il Tribunale per aver introdotto una distinzione non prevista dai testi tra fase precedente e fase successiva all’avvio formale dell’indagine. Richiama il considerando 25 del regolamento n. 1/2003, la collocazione dell’articolo 19 nel capo sui poteri di indagine e l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 773/2004, che ammette l’esercizio dei poteri di indagine prima dell’avvio del procedimento. Ne deriva che i colloqui con i fornitori, svolti per raccogliere informazioni sul funzionamento del mercato e sul comportamento degli operatori, rientravano nell’ambito dell’articolo 19 e dovevano essere registrati.
Conseguenze della mancata registrazione
Una volta accertata l’irregolarità, la Corte afferma che i resoconti prodotti dalla Commissione, non essendo stati messi a disposizione dei fornitori per approvazione, non potevano essere considerati registrazioni conformi all’articolo 3 del regolamento n. 773/2004. L’obbligo di far approvare la registrazione serve infatti a garantire l’autenticità delle dichiarazioni e a impedire che esse siano sostituite dall’interpretazione unilaterale della Commissione.
La Corte aggiunge che il principio del libero apprezzamento delle prove non può eludere le regole formali specifiche applicabili alle dichiarazioni raccolte ai sensi dell’articolo 19. Poiché le informazioni tratte dai colloqui con i fornitori costituivano la parte essenziale degli indizi su cui la Commissione aveva fondato la decisione di accertamento, e poiché tali indizi erano inutilizzabili per la violazione formale, la Commissione non disponeva di indizi sufficientemente seri per giustificare la decisione adottata ai sensi dell’articolo 20, paragrafi 1 e 4, del regolamento n. 1/2003.
Dispositivo e conseguenze
Accolto il secondo motivo, la Corte annulla il punto 2 del dispositivo della sentenza del Tribunale e, per conseguenza, anche il punto relativo alle spese. Esercitando il proprio potere di decisione nel merito, annulla integralmente la decisione della Commissione del 9 febbraio 2017. La Commissione è condannata alle spese del primo grado e dell’impugnazione; il Consiglio, interveniente in primo grado, sopporta le proprie spese.
Principio affermato
La pronuncia chiarisce due punti di rilievo pratico: da un lato, il controllo sullo svolgimento di un accertamento può risultare dalla combinazione di più rimedi; dall’altro, i colloqui istruttori con terzi, quando sono destinati a raccogliere informazioni sull’oggetto di un’indagine antitrust, devono essere registrati anche se precedono formalmente la decisione di accertamento. La violazione di tale obbligo comporta l’inammissibilità degli indizi così raccolti e può travolgere la legittimità della decisione di accertamento stessa.
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