Corte di giustizia, Sentenza C-682/20
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 marzo 2023. — Les Mousquetaires e ITM Entreprises SAS contro Commissione europea. — Impugnazione – Concorrenza – Intese – Decisione della Commissione europea che ordina un accertamento – Mezzi di ricorso contro lo svolgimento dell’accertamento – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto a un ricorso effettivo – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 19 – Regolamento (CE) n. 773/2004 – Articolo 3 – Registrazione dei colloqui effettuati dalla Commissione nell’ambito delle sue indagini – Punto di partenza dell’indagine della Commissione. — Causa C-682/20 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte annulla le decisioni della Commissione che ordinavano accertamenti presso il gruppo Intermarché per presunte pratiche anticoncorrenziali. Pur respingendo il primo motivo di impugnazione, accoglie il terzo motivo: i colloqui con i fornitori, svolti per raccogliere informazioni sull’oggetto dell’indagine, avrebbero dovuto essere registrati ai sensi dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003 e dell’articolo 3 del regolamento n. 773/2004. Poiché tali colloqui costituivano la parte essenziale degli indizi posti a base delle decisioni, la loro irregolarità formale comporta l’illegittimità delle decisioni di accertamento.
Impugnazione contro decisioni della Commissione che ordinano accertamenti in materia di intese: obbligo di registrazione dei colloqui ex articolo 19 del regolamento n. 1/2003 e utilizzabilità degli indizi raccolti prima dell’avvio formale del procedimento.
La questione giuridica
Se la Corte dovesse confermare che il diritto a un ricorso effettivo garantito dall’articolo 47 della Carta richiede, per contestare lo svolgimento di un accertamento, una valutazione globale dei rimedi disponibili; soprattutto, se i colloqui svolti dalla Commissione prima dell’avvio formale del procedimento ma finalizzati a raccogliere informazioni sull’oggetto di un’indagine rientrino nell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003 e debbano essere registrati ai sensi dell’articolo 3 del regolamento n. 773/2004, con conseguente inutilizzabilità degli indizi non registrati.
Principio di diritto
La Corte afferma che, ai fini della verifica dell’effettività della tutela giurisdizionale contro le operazioni di accertamento, occorre considerare nel loro insieme i rimedi giurisdizionali disponibili. Soprattutto, i colloqui svolti dalla Commissione per raccogliere informazioni relative all’oggetto di un’indagine rientrano nell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003 anche se avvengono prima dell’avvio formale del procedimento, se sono finalizzati a individuare o confermare sospetti di infrazione; pertanto essi devono essere registrati ai sensi dell’articolo 3 del regolamento n. 773/2004. Se la Commissione non registra tali colloqui e utilizza gli indizi così raccolti come base essenziale di una decisione di accertamento, tali indizi sono viziati da irregolarità formale e non possono fondare legittimamente la decisione, che va annullata.
Norme richiamate
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 101 TFUE
- Articolo 102 TFUE
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 297 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 17 del regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 19 del regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 20 del regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003
- Regolamento (CE) n. 773/2004
- Articolo 2 del regolamento (CE) n. 773/2004
- Articolo 3 del regolamento (CE) n. 773/2004
- Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
- CEDU, articoli 6, 8 e 13
Impugnazione contro decisioni di accertamento in materia di concorrenza
La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta da Les Mousquetaires SAS e ITM Entreprises SAS avverso la sentenza del Tribunale che aveva solo parzialmente annullato due decisioni della Commissione che ordinavano accertamenti ai sensi dell’articolo 20 del regolamento n. 1/2003. La controversia concerne in particolare la portata del diritto a un ricorso effettivo e l’obbligo di registrazione dei colloqui svolti dalla Commissione nell’ambito delle sue indagini antitrust.
Fatti e iter procedurale
La Commissione aveva adottato due decisioni di accertamento nei confronti del gruppo Intermarché sulla base di informazioni relative a possibili scambi di informazioni con imprese concorrenti, in particolare Casino. Nel corso dell’istruttoria davanti al Tribunale, la Commissione aveva prodotto i resoconti di colloqui tenuti nel 2016 e 2017 con fornitori dei prodotti interessati; tali colloqui costituivano una parte centrale degli indizi sui quali si fondavano le decisioni impugnate.
Il Tribunale aveva annullato solo una parte delle decisioni, ritenendo insufficienti gli indizi relativi a una specifica tipologia di scambi di informazioni, ma aveva respinto per il resto il ricorso delle società ricorrenti.
Questioni giuridiche esaminate in impugnazione
Le ricorrenti deducevano cinque motivi. Il primo riguardava l’effettività dei mezzi di ricorso contro lo svolgimento degli accertamenti; il secondo la motivazione e la limitazione delle decisioni di accertamento; il terzo la distinzione tra fase preliminare e applicazione del regolamento n. 1/2003; il quarto e il quinto la regolarità e il valore probatorio degli indizi raccolti.
La Corte si concentra soprattutto sul primo e sul terzo motivo, ritenendo assorbiti gli altri dopo l’accoglimento del terzo.
Il primo motivo: diritto a un ricorso effettivo
La Corte respinge il primo motivo. Conferma che il Tribunale ha fornito una motivazione sufficiente e chiara sull’analisi dell’articolo 47 della Carta. Inoltre approva l’impostazione secondo cui, per verificare se l’ordinamento offra una tutela effettiva contro i provvedimenti adottati durante un accertamento, occorre considerare complessivamente i diversi rimedi disponibili.
La Corte richiama la propria giurisprudenza e quella della Corte EDU, secondo cui il controllo giurisdizionale può essere garantito anche ex post e non necessariamente tramite un unico mezzo di ricorso. Ne deriva che il Tribunale non ha errato nel considerare, nel loro insieme, il ricorso contro la decisione di accertamento, il ricorso contro eventuali sanzioni per ostruzione, i ricorsi avverso atti adottati nel corso dell’ispezione, il ricorso contro la decisione finale nel merito, la domanda di misure provvisorie e l’azione di responsabilità extracontrattuale.
Il terzo motivo: obbligo di registrazione dei colloqui
La Corte accoglie invece il terzo motivo. Precisa che l’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 si applica a qualunque audizione finalizzata a raccogliere informazioni relative all’oggetto di un’indagine e che l’articolo 3 del regolamento n. 773/2004 impone la registrazione di tali colloqui, in qualunque forma, con messa a disposizione della copia alla persona sentita per approvazione.
Secondo la Corte, l’obbligo non dipende dal fatto che la Commissione abbia già adottato una misura formale che implichi l’addebito di un’infrazione, né dal fatto che le informazioni raccolte siano qualificabili come "indizi" anziché "prove". Ciò che rileva è lo scopo del colloquio: se esso è finalizzato a ottenere informazioni sull’oggetto dell’indagine e a individuare o confermare sospetti di infrazione, rientra nell’articolo 19.
La Corte rileva inoltre che il regolamento n. 773/2004 consente la registrazione in qualsiasi forma, sicché l’obbligo non ostacola l’efficacia dell’azione della Commissione.
Irregolarità dei colloqui con i fornitori e annullamento delle decisioni
Nel caso concreto, la Corte constata che i colloqui con i fornitori avevano per oggetto la raccolta di informazioni sul funzionamento del mercato e sul comportamento degli operatori, al fine di individuare eventuali comportamenti illeciti o confermare i sospetti della Commissione. Essi rientravano dunque nell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003 e avrebbero dovuto essere registrati ai sensi dell’articolo 3 del regolamento n. 773/2004.
Poiché la Commissione non ha dimostrato di avere messo i resoconti a disposizione delle persone sentite per approvazione, la Corte ritiene che tali resoconti non siano conformi alle prescrizioni applicabili. Dato che le informazioni provenienti da quei colloqui costituivano la parte essenziale degli indizi su cui si fondavano le decisioni di accertamento, la Commissione non disponeva di indizi sufficientemente seri e legittimamente utilizzabili. Per questo motivo la Corte annulla integralmente le due decisioni di accertamento.
Dispositivo e spese
La Corte annulla il punto della sentenza del Tribunale che aveva respinto il ricorso per il resto e annulla anche la statuizione sulle spese. Statuendo definitivamente, annulla integralmente le due decisioni della Commissione e condanna quest’ultima alle spese del primo grado e dell’impugnazione; il Consiglio, interveniente, sopporta le proprie spese.
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