Corte di giustizia, Sentenza C-690/20
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 marzo 2023. — Casino, Guichard-Perrachon e Achats Marchandises Casino SAS (AMC) contro Commissione europea. — Impugnazione – Concorrenza – Intese – Decisione della Commissione europea che ordina un accertamento – Mezzi di ricorso contro lo svolgimento dell’accertamento – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto a un ricorso effettivo – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 19 – Regolamento (CE) n. 773/2004 – Articolo 3 – Registrazione dei colloqui effettuati dalla Commissione nell’ambito delle sue indagini – Punto di partenza dell’indagine della Commissione. — Causa C-690/20 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte accoglie l’impugnazione di Casino e AMC contro la sentenza del Tribunale e annulla anche la decisione della Commissione che ordinava un accertamento antitrust. Stabilisce che i colloqui con i fornitori, avendo lo scopo di raccogliere informazioni su possibili infrazioni, rientravano nell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003 e dovevano essere registrati secondo l’articolo 3 del regolamento n. 773/2004. La mancata registrazione comporta l’inutilizzabilità degli indizi raccolti e, poiché essi erano essenziali, viene meno la base stessa della decisione di accertamento.
Impugnazione contro una decisione della Commissione che ordina un accertamento antitrust: obbligo di registrare i colloqui ex articolo 19 del regolamento n. 1/2003 e validità degli indizi raccolti prima dell’avvio formale dell’indagine.
La questione giuridica
Se la Commissione, prima dell’avvio formale di un’indagine antitrust, sia tenuta a registrare i colloqui con terzi ai sensi dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003 e dell’articolo 3 del regolamento n. 773/2004; se la mancata registrazione renda inutilizzabili gli indizi così raccolti; e se il diritto a un ricorso effettivo imponga un ricorso autonomo e immediato contro lo svolgimento dell’accertamento.
Principio di diritto
La Corte afferma che l’obbligo della Commissione di registrare i colloqui ex articolo 19 del regolamento n. 1/2003 dipende dallo scopo del colloquio, non dal fatto che esso avvenga prima o dopo l’avvio formale di un’indagine: ogni colloquio finalizzato a raccogliere informazioni sull’oggetto di un’indagine deve essere integralmente registrato, in qualsiasi forma, e la mancata registrazione conforme rende inutilizzabili gli indizi così raccolti. Inoltre, il diritto a un ricorso effettivo non impone un rimedio autonomo e immediato contro lo svolgimento dell’accertamento, potendo il controllo risultare dall’insieme dei rimedi disponibili. Poiché i colloqui con i fornitori costituivano la parte essenziale degli indizi e non erano stati registrati conformemente alle norme applicabili, la decisione di accertamento è stata annullata integralmente.
Norme richiamate
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 19 del regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 20 del regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 2 del regolamento (CE) n. 773/2004
- Articolo 3 del regolamento (CE) n. 773/2004
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 101 TFUE
- Articolo 102 TFUE
- Articolo 297 TFUE
- Articolo 6 TUE
- Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Impugnazione contro la decisione di accertamento antitrust
La pronuncia riguarda un’impugnazione ex articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia contro la sentenza del Tribunale che aveva solo parzialmente annullato una decisione della Commissione con cui era stato ordinato a Casino e alle società da essa controllate di sottoporsi a un accertamento ai sensi dell’articolo 20, paragrafi 1 e 4, del regolamento n. 1/2003. La controversia si colloca nel settore del diritto della concorrenza e, in particolare, nei poteri istruttori della Commissione nelle indagini sugli accordi vietati dall’articolo 101 TFUE.
Fatti e procedimento amministrativo
La Commissione aveva adottato la decisione di accertamento dopo aver ricevuto informazioni su scambi di informazioni tra Casino, Intermarché e altre entità del settore della distribuzione. La decisione identificava due tipi di pratiche concordate sospette: scambi di informazioni sugli sconti e sui prezzi di approvvigionamento, e scambi di informazioni sulle future strategie commerciali. L’accertamento si è svolto il 20 febbraio 2017 con l’assistenza dell’autorità francese garante della concorrenza; durante le operazioni la Commissione ha effettuato perquisizioni, raccolto materiale informatico, audito persone e copiato il contenuto dei supporti acquisiti.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento n. 1/2003, soprattutto gli articoli 19, 20 e 23;
- il regolamento n. 773/2004, in particolare l’articolo 3;
- l’articolo 47 della Carta, sul diritto a un ricorso effettivo;
- l’articolo 7 della Carta, sull’inviolabilità del domicilio;
- gli articoli 101 e 102 TFUE. Il considerando 25 del regolamento n. 1/2003 è centrale perché evidenzia la ratio di rafforzamento dei poteri di indagine della Commissione.
Questioni sollevate in impugnazione
Le ricorrenti deducevano quattro motivi principali:
- violazione dell’articolo 47 della Carta, per avere il Tribunale escluso la necessità di un ricorso autonomo e immediato contro lo svolgimento dell’accertamento;
- errore di diritto nel ritenere che le dichiarazioni orali raccolte dalla Commissione non dovessero essere registrate per poter servire come indizi;
- ulteriori censure sull’inviolabilità del domicilio, relative alla durata e all’ampiezza dei poteri di accertamento. La Corte decide di esaminare per primo il quarto motivo, perché incide sul fondamento giuridico della decisione di accertamento.
Diritto a un ricorso effettivo e controllo dell’accertamento
La Corte conferma l’impostazione del Tribunale secondo cui la verifica della conformità all’articolo 47 della Carta può avvenire considerando l’insieme dei rimedi giurisdizionali disponibili. Il diritto a un ricorso effettivo non esige, in linea di principio, un rimedio specifico e immediato contro ogni singola misura adottata durante un accertamento, purché il sistema complessivo consenta un controllo effettivo, anche ex post, della regolarità delle operazioni e un rimedio adeguato in caso di irregolarità.
Obbligo di registrazione dei colloqui ex articolo 19 del regolamento n. 1/2003
Sul punto decisivo, la Corte ribalta la sentenza del Tribunale. Essa afferma che l’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 si applica a qualunque audizione finalizzata a raccogliere informazioni relative all’oggetto di un’indagine, senza distinguere tra fase pre‑formale e fase successiva all’avvio dell’indagine. L’articolo 3 del regolamento n. 773/2004 impone quindi la registrazione di tali colloqui in qualsiasi forma scelta dalla Commissione, con messa a disposizione di copia per approvazione da parte della persona sentita.
La Corte precisa che:
- la distinzione tra indizi e prove riguarda il valore probatorio, non il momento processuale in cui il colloquio avviene;
- il fatto che l’indagine non sia ancora formalmente avviata non esclude l’applicazione dell’articolo 19;
- il riferimento, contenuto nel regolamento n. 773/2004, alla possibilità di esercitare i poteri di indagine prima dell’avvio del procedimento conferma che tali garanzie possono operare anche in una fase iniziale.
Errore del Tribunale e conseguenze sulla decisione di accertamento
La Corte ritiene che il Tribunale abbia errato nel considerare non applicabile l’obbligo di registrazione ai colloqui con i fornitori soltanto perché svolti prima dell’avvio formale dell’indagine. Secondo la Corte, ciò che conta è lo scopo dei colloqui: se essi servono a ottenere informazioni sul funzionamento di un mercato e a consolidare sospetti di comportamenti illeciti, rientrano nel campo dell’articolo 19. Poiché nel caso concreto i resoconti dei colloqui con i fornitori costituivano la parte essenziale degli indizi su cui si basava la decisione e non erano stati registrati conformemente all’articolo 3 del regolamento n. 773/2004, tali indizi devono essere esclusi. Ne deriva che la Commissione non disponeva, alla data della decisione, di indizi sufficientemente seri legittimamente utilizzabili per giustificare l’accertamento.
Dispositivo
La Corte:
- annulla il punto 2 del dispositivo della sentenza del Tribunale;
- annulla il punto 3 nella parte relativa alle spese;
- annulla integralmente la decisione della Commissione del 9 febbraio 2017;
- condanna la Commissione alle spese di primo grado e di impugnazione;
- pone le spese del Consiglio a suo carico.
Principi affermati
La sentenza afferma, in sintesi, due principi di rilievo pratico:
- i colloqui della Commissione finalizzati alla raccolta di informazioni sull’oggetto di un’indagine devono essere registrati ex articolo 19 del regolamento n. 1/2003 e articolo 3 del regolamento n. 773/2004 anche se svolti prima dell’avvio formale del procedimento;
- la mancanza di una registrazione conforme rende inutilizzabili gli indizi così ottenuti e può travolgere la legittimità della decisione di accertamento se tali indizi sono determinanti.
Per gli operatori, la pronuncia rafforza le garanzie procedurali nelle ispezioni antitrust e impone alla Commissione una rigorosa tracciabilità dei colloqui utilizzati per fondare i sospetti iniziali.
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