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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-375/21

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 marzo 2023. — Sdruzhenie «Za Zemyata – dostap do pravosadie» e a. contro Izpalnitelen director na Izpalnitelna agentsia po okolna sreda e «TETS Maritsa iztok 2» EAD. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad. — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Qualità dell’aria ambiente – Direttiva 2008/50/CE – Articoli 13 e 23 – Valori limite per la protezione della salute umana – Superamento – Piano per la qualità dell’aria – Direttiva 2010/75/UE – Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento – Aggiornamento dell’autorizzazione all’esercizio di una centrale termoelettrica – Valori limite di emissione – Articolo 15, paragrafo 4 – Domanda di deroga diretta alla fissazione di valori limite di emissione meno severi – Eventi inquinanti di rilievo – Articolo 18 – Rispetto delle norme di qualità ambientale – Obblighi dell’autorità competente. — Causa C-375/21

Giurisprudenza europea62021CJ0375

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta in modo rigoroso la disciplina delle deroghe ai valori limite di emissione per gli impianti industriali. Quando nella zona interessata sussistono superamenti dei valori limite di qualità dell’aria, l’autorità competente deve verificare non solo la sproporzione dei costi rispetto ai benefici ambientali, ma anche l’impatto complessivo della deroga sul rispetto degli стандарт ambientali UE e sulle misure del piano per la qualità dell’aria. Se la deroga rischia di aggravare o mantenere il superamento, essa va negata.

Deroga ai valori limite di emissione per un impianto industriale: l’autorità competente deve negarla se compromette il rispetto dei valori limite di qualità dell’aria o delle misure del piano di risanamento.

La questione giuridica

Se, nell’esaminare una domanda di deroga ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2010/75, l’autorità competente debba valutare, alla luce di tutti i dati scientifici pertinenti e dell’effetto cumulativo con altre fonti, nonché delle misure del piano per la qualità dell’aria adottato ai sensi dell’articolo 23 della direttiva 2008/50, se la deroga possa contribuire al superamento dei valori limite di qualità dell’aria di cui all’articolo 13 della direttiva 2008/50 o contraddire tali misure; e, in caso affermativo, se debba rifiutarla.

Principio di diritto

L’articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2010/75, letto con l’articolo 18 della stessa e con gli articoli 13 e 23 della direttiva 2008/50, impone all’autorità competente di esaminare la deroga tenendo conto di tutti i dati scientifici pertinenti, dell’effetto cumulativo delle fonti emissive e delle misure del piano per la qualità dell’aria; la deroga deve essere rifiutata quando possa contribuire al superamento dei valori limite di qualità dell’aria o sia incompatibile con le misure del piano volte a garantire il rispetto di tali valori e a rendere il periodo di superamento il più breve possibile.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE
  • Direttiva 2008/50/CE
  • Articoli 13 e 23 della direttiva 2008/50/CE
  • Direttiva 2010/75/UE
  • Articoli 15, paragrafo 4, e 18 della direttiva 2010/75/UE
  • Articolo 3, punto 2, della direttiva 2010/75/UE
  • Articolo 3, punto 6, della direttiva 2010/75/UE
  • Articolo 14 della direttiva 2010/75/UE
  • Articolo 31 della direttiva 2010/75/UE
  • Decisione di esecuzione (UE) 2017/1442

Deroga ai valori limite di emissione e tutela della qualità dell’aria

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa bulgara) in materia di autorizzazione integrata di una grande centrale termoelettrica e di possibile deroga ai valori limite di emissione di anidride solforosa. La Corte è chiamata a coordinare la direttiva 2010/75 sulle emissioni industriali con la direttiva 2008/50 sulla qualità dell’aria ambiente.

Fatti e procedimento principale

La controversia concerne l’aggiornamento dell’autorizzazione integrata della centrale TETS Maritsa iztok 2, deciso nel 2018 dal direttore esecutivo dell’Agenzia esecutiva per l’ambiente bulgara. Per l’SO2 l’autorità aveva concesso una deroga ai valori limite di emissione, fissando un grado di desolforazione inferiore a quello normalmente necessario per rispettare i livelli associati alle BAT, sulla base dell’articolo 123a, paragrafo 3, della legge bulgara sulla protezione dell’ambiente e dell’articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2010/75. Le associazioni ricorrenti e un cittadino greco hanno impugnato tale decisione, sostenendo che la deroga non fosse compatibile con il piano per la qualità dell’aria della città di Galabovo, adottato ai sensi dell’articolo 23 della direttiva 2008/50 e contenente misure di riduzione dell’inquinamento da SO2.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se, nell’esaminare una domanda di deroga ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2010/75, l’autorità competente debba:

  • valutare tutti i dati scientifici pertinenti, compreso l’effetto cumulativo con altre fonti dell’inquinante;
  • tener conto delle misure previste dal piano per la qualità dell’aria;
  • rifiutare la deroga quando essa possa contribuire al superamento dei valori limite di qualità dell’aria o contrastare le misure del piano volte a ridurre il periodo di superamento al minimo.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 2008/50, in particolare gli articoli 13 e 23;
  • la direttiva 2010/75, in particolare gli articoli 15, paragrafo 4, e 18;
  • la definizione di «inquinamento» e di «norma di qualità ambientale» contenuta nell’articolo 3 della direttiva 2010/75;
  • la decisione di esecuzione (UE) 2017/1442, che contiene le conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che i valori limite di qualità dell’aria per l’SO2 fissati dalla direttiva 2008/50 devono essere rispettati e che il superamento di tali valori impone l’adozione di un piano per la qualità dell’aria ai sensi dell’articolo 23, il quale deve prevedere misure idonee a rendere il periodo di superamento il più breve possibile. Richiamando anche una precedente sentenza relativa alla Bulgaria, la Corte sottolinea che nella zona interessata risultava un superamento persistente dei valori limite per l’SO2.

Quanto alla direttiva 2010/75, la Corte precisa che la deroga dell’articolo 15, paragrafo 4, è eccezionale e può essere concessa solo se il rispetto dei livelli associati alle BAT comporta costi sproporzionati rispetto ai benefici ambientali e se, nonostante la deroga, non si producano «eventi inquinanti di rilievo» e sia garantito complessivamente un elevato grado di tutela ambientale. La Corte interpreta il concetto di «evento inquinante di rilievo» in modo sostanziale: il superamento dei valori limite di qualità dell’aria per l’SO2 non è inquinamento trascurabile, ma costituisce un evento inquinante rilevante. Di conseguenza, una deroga non può essere concessa se può contribuire a tale superamento. Inoltre, la Corte qualifica i valori limite della direttiva 2008/50 come «norme di qualità ambientale» ai sensi dell’articolo 18 della direttiva 2010/75, sicché l’autorizzazione deve contenere misure supplementari quando tali norme richiedono condizioni più rigorose di quelle ottenibili con le BAT. Infine, la Corte afferma che l’autorità competente deve anche verificare la compatibilità della deroga con le misure del piano per la qualità dell’aria adottato ai sensi dell’articolo 23 della direttiva 2008/50, tenendo conto dell’effetto cumulativo delle diverse fonti di inquinamento. Se la deroga contrasta con il piano o rischia di prolungare il superamento dei valori limite, essa deve essere respinta.

Decisione

La Corte dichiara che l’articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2010/75, in combinato disposto con l’articolo 18 della stessa e con gli articoli 13 e 23 della direttiva 2008/50, va interpretato nel senso che l’autorità competente deve rifiutare la deroga quando questa possa contribuire al superamento dei valori limite di qualità dell’aria o sia incompatibile con le misure del piano per la qualità dell’aria volte a garantire il rispetto di tali valori e a ridurre al minimo il periodo di superamento.

Principi affermati

  • Il superamento dei valori limite di qualità dell’aria per l’SO2 costituisce un evento inquinante di rilievo ai fini dell’articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2010/75.
  • I valori limite della direttiva 2008/50 integrano norme di qualità ambientale ai sensi dell’articolo 18 della direttiva 2010/75.
  • La deroga ai valori limite di emissione non può essere concessa se compromette il rispetto dei valori limite di qualità dell’aria o delle misure del piano per la qualità dell’aria.
  • La valutazione dell’autorità competente deve essere globale e tenere conto dell’effetto cumulativo con altre fonti emissive.

Come è indicizzato

Materiequalità dell’ariaemissioni industrialiautorizzazioni ambientalipiani per la qualità dell’ariaprevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento

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